F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/FTN del 07 Agosto 2018 RICORSO DI GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI E 43BIS CGS FIGC.

RICORSO DI GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI E 43BIS CGS FIGC.

Il ricorso

Claudio Gavillucci, associato AIA, con ricorso datato 23 Luglio 2018, formulato ai sensi degli artt. 25 e 30 CGS CONI e 43 bis CGS FIGC, proposto nei confronti dell’AIA - Associazione Italiana Arbitri e della FIGC, ha impugnato la delibera AIA pubblicata sul CU n. 1 del 30 Giugno  2018 stagione  sportiva  2018/2019,  con  la  quale  veniva  disposta  la  dismissione  del  ricorrente dall’organico CAN A, recante la dicitura, dal ricorrente definita laconica, “dismessi per motivate valutazioni tecniche”, con in calce solo il suo nominativo e la sezione di appartenenza; ha precisato che l’impugnativa era da considerarsi estesa a tutti gli atti prodromici, presupposti e preliminari al provvedimento, compresa la eventuale proposta dell’Organo tecnico della CAN A e la  delibera  stessa  del  Comitato  Nazionale,  nonchè  ai  criteri  utilizzati  per  la  formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale ed alla eventuale delibera, che aveva stabilito la definizione dell’organico per la stagione sportiva 2018 / 2019, il tutto per il “mancato rispetto degli atti regolamentari in ordine alla formazione dell’organico oltre alla violazione dei criteri di trasparenza ed imparzialità ai sensi della L. 241/90” (virgolettato l’incipit del ricorso).  Il ricorrente ha premesso che dalla stagione sportiva 2015 / 2016 era stato appartenente alla CAN A, aveva difatti svolto attività quale arbitro effettivo nel Campionato di Serie A e che, in seguito alla dismissione, era tornato, secondo Regolamento, a disposizione della sua sezione di appartenenza (Latina).

Ha eccepito in diritto:

1°) la violazione dell’art. 15 commi 1 e 2 delle Norme  di  funzionamento  degli  Organici  Tecnici dell’AIA, in relazione anche all’art. 1 comma 2 del Regolamento  AIA,  nonchè  la  violazione  dei princìpi  di  trasparenza  ed  imparzialità;

2°) il difetto di motivazione del provvedimento ed in subordine la sussistenza di apparente motivazione per mera riproduzione di quanto stabilito, in via di principio, dall’art. 21 comma 1 lettera a) delle Norme di funzionamento degli Organici Tecnici dell’AIA, senza alcun riferimento al soggetto dismesso, nonchè la violazione dell’anzi detto principio di trasparenza ed imparzialità, rivisto ai sensi della L. n. 241/90;

3°) la violazione degli artt. 6 e 14 delle dette Norme di funzionamento, a motivo dell’omessa predeterminazione ed indicazione degli eventuali altri criteri utilizzati dall’Organo tecnico per la compilazione della relazione di fine stagione per la valutazione degli arbitri, nonchè la violazione del principio della parità di accesso ai sensi dell’art. 1 del Regolamento AIA e dell’ulteriore principio di trasparenza in relazione all’art. 25 comma e) Regolamento AIA.

Ha formulato istanza di prova testimoniale, che ha articolato in separati capitoli, indicando a testi l’Organo tecnico, nonchè tutti gli arbitri effettivi della CAN A della stagione appena conclusa.

Il ricorrente, in una alla domanda principale, ha chiesto in via cautelare ed urgente la sospensione del provvedimento impugnato, con conseguente ordine di immediata reintegra nel ruolo di arbitro effettivo della CAN A e relativa convocazione per il raduno del 27 Luglio 2018 in Sportilia.

Il cautelare

Alla riunione del 26 Luglio 2018, fissata da questo Tribunale per la discussione della sola sospensiva, sono comparsi il ricorrente di persona, assistito dal proprio difensore Avv. Ciotti, nonchè l’AIA rappresentata dall’Avv. Di Stasio, il quale ha eccepito di aver ricevuto l’avverso ricorso a mezzo di lettera raccomandata nello stesso giorno della riunione ed ha pertanto chiesto il rinvio della discussione ad altra data, con concessione dei termini a difesa; ha tuttavia chiesto in subordine il rigetto dell’istanza, a ragione della insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.

Il ricorrente, intervenuto personalmente, ha precisato che l’accoglimento della sospensiva gli avrebbe consentito di partecipare al raduno del giorno dopo, che investiva una particolare importanza per la stagione sportiva appena iniziata, trattandosi tra l’altro di innovazioni al sistema VAR.

Nel corso della discussione veniva accertato che il ricorso era stato tempestivamente inoltrato all’AIA per via telematica, ma che non era giunto a destinazione per un errore dell’indirizzo di posta elettronica.

Questo Tribunale, con ordinanza letta alle parti e pubblicata sul CU n. 11 del 26 Luglio 2018, disattesa la richiesta AIA di rinvio, che, ove concessa, avrebbe vanificato l’urgenza del cautelare, rigettava l’istanza per non aver ravvisato nella prospettazione offerta dal ricorrente né  il requisito del periculum in mora, né la presenza di motivi di danno irreparabile e di indifferibile urgenza connessi alla partecipazione al raduno indetto per il 27 Luglio ed alle successive attività connesse; fissava nel contempo sull’accordo delle parti la riunione del 2 Agosto 2018 per la trattazione del merito.

La memoria difensiva

L’Associazione Italiana Arbitri ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva datata 30 Luglio 2018, con la quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande, siccome inammissibili ed infondate; ha prodotto, a sostegno delle proprie ragioni, ampia documentazione; ha eccepito e dedotto:

1°) la inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dell’atto introduttivo, con conseguente definitività della delibera impugnata;

2°) l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza del ricorrente alla delibera impugnata;

3°) l’infondatezza del primo motivo d’impugnazione sulla pretesa violazione dell’art. 15 delle Norme di funzionamento, in relazione all’art. 1 comma 2 del Regolamento AIA e dei principi di trasparenza ed imparzialità;

4°) l’infondatezza del secondo motivo d’impugnazione sul preteso difetto di motivazione del provvedimento di dismissione del ricorrente dalla CAN A e violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità ai sensi della Legge n. 241/1990;

5°) l’infondatezza del terzo motivo d’impugnazione avversario sulla violazione degli artt. 6 e 14 delle Norme di funzionamento degli Organi tecnici dell’AIA e dei princìpi di parità di accesso e di trasparenza ai sensi degli artt. 1 e 25 del Regolamento AIA.

La resistente, richiamati i tratti distintivi della propria attività (di riunione in via obbligatoria di tutti gli arbitri italiani; di reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego degli ufficiali di gara e di nomina degli organi tecnici preposti alla designazione ed al controllo tecnico degli arbitri), ha ripercorso la carriera arbitrale del ricorrente, precisando che quest’ultimo era stato inquadrato nella CAN A con delibera del 1° Luglio 2015; che nella sua prima stagione sportiva 2015 / 2016 egli aveva riportato una media globale definitiva che lo collocava nella penultima posizione della graduatoria finale di merito; che nella successiva stagione 2016 / 2017 aveva occupato l’ultima posizione (22° su 22) della graduatoria finale di merito; che, ciò nonostante, egli non era stato avvicendato; che nell’ultima stagione sportiva 2017 / 2018 aveva conseguito una media globale definitiva, che, anche in questo caso, lo aveva collocato nell’ultima posizione della graduatoria finale (22° su 22).

Il dibattimento

Alla riunione del 2 Agosto 2018 sono comparsi il ricorrente di persona, assistito dall’Avv. Ciotti e gli Avv.ti Di Stasio e Perinello per l’AIA.

Entrambe le parti hanno discusso sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali; nel merito, si sono riportate ai rispettivi scritti, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Il ricorrente di persona, prendendo la parola, ha dichiarato che nell’ultima stagione agonistica era stato l’arbitro Maggiormente impiegato e che lo stesso Organo tecnico lo aveva valutato positivamente; identico positivo giudizio era riscontrabile nei giornali specializzati, come ad esempio la Gazzetta dello Sport.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

1°) Va preliminarmente disattesa l’istanza istruttoria del ricorrente; il procedimento, alla luce degli  argomenti  sostenuti  dalle  parti  e  dell’ampia  e  tempestiva  produzione  documentale acquisita agli atti (fatta eccezione per quella esibita dal ricorrente nel corso della riunione, respinta in quanto tardiva), risulta sufficientemente istruito, per cui la prova orale articolata dallo stesso ricorrente, peraltro priva della completa indicazione del nominativo dei testi, è del tutto irrilevante.

Va inoltre disatteso il riferimento del ricorrente, per la prima volta illustrato in riunione, alle nuove norme di funzionamento dell’AIA, le quali, non essendo state recepite dagli organi competenti, appaiono inattuali e del tutto inconferenti.

2°) É destituita di fondamento l’eccezione dell’AIA sulla inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dell’atto introduttivo.

Deduce sul punto la resistente che sarebbe applicabile al caso in esame il comma 2 dell’art. 38 CGS FIGC, per il quale i reclami ed i ricorsi vanno proposti “entro i sette giorni successivi alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’organo che si intende impugnare” e che tale termine ha natura perentoria, con decorrenza, per effetto della “presunzione assoluta” prevista dall’art. 2 comma 3 dello stesso CGS, “a far data dalla pubblicazione del comunicato” (virgolettato ed in corsivo il testo normativo).

Tutto questo perché - secondo la resistente - l’art. 43 bis CGS FIGC, invocato dal ricorrente, che reca per la proposizione del ricorso il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell’atto da impugnare, sarebbe inapplicabile, ostando alla sua applicazione l’ambito limitato della norma alle sole delibere della FIGC e non anche a quelle dell’AIA, il cui regolamento non prevede tale possibilità.

Ritiene questo Tribunale che correttamente il ricorrente ha riferito il proprio atto (anche) all’art. 30 CGS CONI, il cui secondo comma prevede che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” e che “decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”.

La norma, virgolettata ed in corsivo nel testo letterale, dettata a tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale, è stata rispettata dal ricorrente, che, in relazione alla delibera pubblicata il 30 Giugno  2018, ha proposto l’atto il 23 Luglio successivo e, quindi, nel pieno rispetto del termine.

Opina la resistente che la norma CONI non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto l’art. 1 CGS FIGC, al comma secondo, richiama il CGS CONI solo “per quanto non previsto dal presente codice” (virgolettato ed in corsivo il testo della norma).

Ma, anche se così fosse, si tornerebbe comunque al termine di giorni trenta dell’art. 43 bis CGS FIGC, che andrebbe a prevalere su quello dell’art. 38 comma secondo CGS FIGC, trattandosi nel caso in esame di ricorso e non di reclamo.

Come è stato argomentato da questo Tribunale in altra statuizione (cfr. CU n. 17/TFN - Sezione Disciplinare 9.10.2017), l’atto introduttivo del presente procedimento, al pari di quello nell’ambito del quale è scaturita la richiamata decisione, non rientra nella categoria dei reclami e quindi non è sottoposto al termine di decadenza di cui all’art. 38 comma secondo sub. cit.

“I reclami - si legge nella richiamata decisione - nell’ambito dell’ordinamento federale sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare. Lo stesso CGS FIGC distingue chiaramente i due mezzi di impugnazione. I reclami sono disciplinati dall’art. 33, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis, che prevede un termine decadenziale più lungo (30 giorni)” >>virgolettato ed in corsivo il testo della decisione <<.In questo contesto, l’impugnazione proposta dal ricorrente è perfettamente ammissibile.

3°) Del pari destituita di fondamento è l’eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza della delibera impugnata da parte del ricorrente.

Deduce la resistente che il ricorrente, in epoca successiva al provvedimento di dismissione, aveva comunicato per iscritto all’AIA di ammettere di essere rimasto “in tale organo tecnico (leggasi CAN A) fino all’attuale stagione” e che le aveva nel contempo chiesto “di essere inserito a partire dalla prossima stagione sportiva (leggasi 2018 / 2019) nell’organico degli Osservatori Arbitrali a disposizione della CAN B” (virgolettato ed in corsivo il testo dello scritto, presente in atti).

Da tale scritto la resistente, osservando  che  il ricorrente aveva scelto  di transitare nella categoria degli osservatori arbitrali e quindi di rinunciare alla qualifica di arbitro effettivo, ha tratto il convincimento che il ricorrente avesse prestato l’anzi detta acquiescenza, di fatto rinunciando al ricorso e gettando il presupposto per la sua inammissibilità.

Va preliminarmente considerato che la semplice circostanza della proposizione del ricorso, successiva allo scritto di che trattasi, smentisce di per sé l’intenzione del ricorrente di accettare con l’acquiescenza la dismissione; altrimenti egli non avrebbe impugnato il provvedimento.

Va inoltre considerato che la dichiarazione del ricorrente, contenuta nel richiamato scritto, non equivale a rinuncia al futuro giudizio.

Mutuando da Corte Federale d’Appello 29.11.2017 (in CU n. 062 / 12.12.2017), prodotta seppur per altri fini dalla stessa resistente, “la rinuncia all’azione, ovvero all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, presuppone una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la sua volontà di proseguire nella domanda proposta (cfr. Cassazione sez. 3 civ. 9.11.2005 n. 21685)” (virgolettato ed in corsivo il testo della sentenza). Tale incompatibilità - di tutta evidenza - non si rinviene nell’asserita acquiescenza prestata dal ricorrente al provvedimento di dismissione, per cui il ricorso, anche sotto siffatto profilo, appare del tutto ammissibile.

4°) Nel merito il ricorso è infondato.

A) Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto che, nel procedimento che aveva portato alla sua dismissione, vi sarebbe stata la violazione del principio di trasparenza e di imparzialità; ha precisato in linea di principio che, ai sensi dell’art. 15 comma 1 delle Norme di funzionamento degli Organi tecnici dell’AIA, il verbale di riunione del Comitato Nazionale, da assumersi entro il 31 Marzo  della stagione sportiva, doveva procedere alla definizione numerica dell’organico, legata all’eventuale cambiamento del numero delle società partecipanti al campionato di riferimento ed indicare, nel contempo, il numero delle promozioni e delle dismissioni arbitrali, il tutto nel rispetto di quanto previsto al comma 2 della norma, che prevede di massima che gli avvicendamenti dalla CAN A siano in numero di due; ha ulteriormente precisato che il verbale, che presumeva che fosse stato redatto, non era stato reso conoscibile agli interessati e quindi allo stesso ricorrente e che ciò aveva comportato i vizi di cui sopra.

Peraltro - secondo il ricorrente - la riduzione dell’organico, ove fosse stata disposta dal verbale sopra richiamato, sarebbe stata illegittima, non essendo rinvenibile la sussistenza del criterio oggettivo e vincolante della variazione delle formazioni partecipanti al campionato di riferimento, né di altro valido criterio.

Dunque, la riduzione del ruolo arbitrale, recante quattro dismissioni, era stata resa in difformità della previsione normativa ed aveva comportato l’assoluta illegittimità del provvedimento di dismissione che l’aveva colpito.

Ha aggiunto il ricorrente di avere avuto la sensazione che la sua dismissione fosse stata causata da questioni geo-politiche, esistenti all’interno dell’organizzazione ed estranee a valutazioni meramente tecniche.

B) Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato era risultato privo di motivazione e delle connesse informazioni, sicché vi era stata l’impossibilità da parte del ricorrente di avere contezza delle ragioni poste a fondamento della decisione di non confermarlo nei ruoli della CAN A.

Il provvedimento, in altre parole, avrebbe dovuto contenere - ad avviso del ricorrente - la graduatoria completa dell’organico arbitrale, con le rispettive posizioni, le graduatorie degli anni precedenti, lo stralcio della relazione di fine stagione redatta dall’Organo tecnico, con le proposte relative alle conferme e agli avvicendamenti, corredate, per gli avvicendati, da dettagliate relazioni illustrative, comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva, schematicamente redatta, della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti, oltre alla eventuale sussistenza e specifica indicazione motivata di eventuali altri criteri di valutazione.

C) Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato era privo tanto della graduatoria di ogni stagione con la relativa media - voto, quanto della relazione contenente i predetti dati e gli eventuali criteri aggiuntivi, sicché l’obbligo informativo nei confronti di esso ricorrente era stato totalmente disatteso.

Egli, traendo spunto dalla propria pregressa esperienza, ha mosso critiche al sistema, che, venendo meno a tale obbligo, non consentiva all’arbitro di conoscere la propria media - voto e tantomeno di verificare se il giudizio reso sulle sue prestazioni dall’Organo tecnico fosse poi coerente con il voto assegnatogli.

Ha precisato che siffatto lacunoso sistema, per generare una media attendibile e confrontabile, avrebbe dovuto consentire agli arbitri di concorrere in base ad un numero uguale di gare disputate da ciascun arbitro, da individuarsi o in via anticipata all’inizio della stagione, ovvero nel numero di gare minime da dirigere e da essere conseguentemente visionate dall’Organo tecnico; ha evidenziato che, nella scorsa stagione, aveva diretto 17 gare e che era stato l’arbitro più utilizzato, al pari di due suoi colleghi; infine, che il sistema, così come descritto secondo realtà, non offriva alcuna garanzia di imparzialità, indipendenza e terzietà.

Tali motivi, che tratteggiano l’essenza non sempre lineare del ricorso, peraltro privo in ampi tratti del requisito dell’autosufficienza, confliggono con l’ampia documentazione presente in atti, prodotta dallo stesso ricorrente, nonchè dalla resistente.

Da siffatta documentazione ed in particolare da quella proveniente dalla difesa dell’AIA, non contestata dal ricorrente, si evince che il Comitato Nazionale AIA in data 24 Marzo  2018, in applicazione del comma 2 dell’art. 15 delle Norme di funzionamento, aveva deliberato di determinare gli organici ed il numero delle promozioni e delle dismissioni per la stagione 2017 / 2018 e che tale delibera, incidente sull’organico, era stata portata a conoscenza dell’attuale ricorrente e di tutti i suoi colleghi; nessuno - e quindi neppure il ricorrente - l’aveva contestata, o addirittura impugnata.

Infatti, è risultato che sul contenuto della delibera era stato proprio il responsabile della CAN A ad informare direttamente gli arbitri di Serie A e con essi lo stesso ricorrente, tanto che, proprio da tale fatto, era scaturito lo scritto del ricorrente - di asserita acquiescenza - di cui si è fatto cenno.

Essendo pertanto ben noto al ricorrente il contenuto della delibera del 24 Marzo  2018, cadono le doglianze dallo stesso esplicitate con il primo dei motivi d’impugnativa.

Aggiungasi inoltre che, come è stato correttamente dedotto dalla difesa dell’AIA, la motivazione del provvedimento di dismissione del ricorrente (per  “motivate  valutazioni  tecniche”: virgolettato ed in corsivo il testo del provvedimento) doveva ritenersi di per sé esaustiva, atteso che era ben nota al ricorrente la sua collocazione nella graduatoria finale di merito della CAN A, che era scaturita a seguito delle numerose visionature delle sue prestazioni.

La stessa AIA in data 2 Luglio 2018 aveva notiziato per iscritto il ricorrente che la suddetta collocazione in graduatoria non era ritenuta idonea alla sua riconferma in organico.

Viene così a cadere anche il secondo motivo di cui sopra, essendo pacifica la conoscenza in capo al ricorrente degli atti presupposti al provvedimento di dismissione; con esso cade altresì la dedotta violazione del principio di trasparenza e di imparzialità, che egli ha inteso riscontrare nel procedimento che aveva portato alla sua dismissione.

In merito alla “trasparenza”, va infatti osservato che l’ampia diffusione che era stata data alla delibera del 24 Marzo  2018 non poteva che escludere la sussistenza del vizio; né può dubitarsi della “imparzialità” del provvedimento, essendo pacifico che lo stesso si era determinato in base alla posizione nella graduatoria finale di merito occupata dal ricorrente al termine delle gare della pregressa stagione sportiva.

Del pari infondato è sotto altro aspetto l’assunto del ricorrente sulla violazione da parte dell’AIA dell’obbligo di informativa sulle risultanze tecniche; infatti, nel corso della detta stagione sportiva si erano tenuti 21 raduni arbitrali, ai quali il ricorrente aveva partecipato (circostanza dallo stesso non smentita) e che erano stati finalizzati a “sviluppare un lavoro dettagliato sui giovani delle ultime tre annate per migliorarne le prestazioni, individuando le specifiche lacune individuali, cercando di far comprendere il corretto punto di vista” (virgolettato ed in corsivo il testo del doc. 20 prodotto dalla difesa dell’AIA); tra i giovani delle ultime tre annate rientrava lo stesso ricorrente, che era entrato a far parte della CAN A nella stagione sportiva 2015 / 2016 e che non poteva ritenersi all’oscuro delle problematiche che le sue direzioni di gara avevano sollevato.

Nelle due stagioni sportive, precedenti l’ultima, il ricorrente, nonostante le posizioni occupate nelle graduatorie finali di merito, non era stato avvicendato; egli nella stagione 2017 / 2018 aveva ricevuto dall’Organo tecnico due lettere di rilievi negativi, sicché, una volta che il Comitato Nazionale AIA con la delibera del 24 Marzo  2018, già richiamata, aveva stabilito il numero delle dismissioni dalla CAN A, quella che investiva il ricorrente costituiva la conclusione logica del suo percorso; essa - come è pacifico - veniva pubblicata sul CU n. 1 del 30 Giugno  2018. Quanto poi alla censura mossa dal ricorrente al numero delle dismissioni contenuto nella detta delibera, l’art. 15 delle Norme di funzionamento esclude di per sé la sussistenza di questo ulteriore vizio; la norma, nell’attribuire al Comitato Nazionale la facoltà di determinare promozioni ed avvicendamenti, in base non solo sulla composizione dei campionati, ma anche su ulteriori valutazioni  tecniche,  conferisce  allo  stesso  un  potere  discrezionale  sul  numero  delle promozioni e delle dismissioni, che non necessariamente dev’essere limitato a due.

La critica mossa da ultimo dal ricorrente al vigente sistema AIA ed alle sue componenti, ed alla quale può collegarsi il sospetto del ricorrente che le sua dismissione possa essere stata provocata da non meglio precisati equilibri geo-politici esistenti all’interno dell’AIA stessa, esula dal tema del decidere, che è finalizzato ad apprezzare la conformità o la non conformità del provvedimento impugnato alla normativa attuale e non a quella che il ricorrente auspica per il futuro.

Ed è nell’ambito del corpo normativo che disciplina l’attività dell’AIA che può affermarsi la sostanziale correttezza del provvedimento che ha colpito il ricorrente e che esclude l’ulteriore dedotto del ricorrente sulla mancanza delle garanzie non solo di imparzialità ed indipendenza, ma anche di terzietà degli Organismi Tecnici.

Appare infine inconferente il richiamo del ricorrente alla Legge 241/1990 che, come è stato eccepito dalla difesa dell’AIA, non trova applicazione nell’attività dell’AIA stessa, che è di natura privatistica, in quanto interna all’ordinamento sportivo e che non ha alcun riflesso in quello statuale.

Pertanto anche il terzo motivo del ricorso non regge all’esame di attendibilità e va disatteso in uno al rigetto dell’intero ricorso.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il ricorso. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it