F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPEDELLI LUCA (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI PIERO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI MICHELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI ANTONIO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), SOCIETÀACCHIEVOVERONASRL-(notan.1444/670pf17-18GP/GC/blpdel3.8.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDINI GUIDO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), MARIOTTI SAMUELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA SPA – (nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPEDELLI LUCA (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI PIERO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI MICHELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI ANTONIO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), SOCIETÀACCHIEVOVERONASRL-(notan.1444/670pf17-18GP/GC/blpdel3.8.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDINI GUIDO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), MARIOTTI SAMUELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA SPA - (nota n. 14003/670 pf     17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018).

1. Il primo deferimento

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto, visti gli atti del procedimento n. 670 pf 17/18 ed effettuate le attività di indagine di propria competenza, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. n. 14003/670pf17- 18/GP/GC/blp del 25 Giugno  2018:

- Luca Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl:

1.a) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Haddou, Tomassini, Gkaras, Magrini, Concato, Mazzavillani, Mahmuti, Bartoletti, Foletto, Andreoli, Eziefula, Sarini, Tosi, Rodriguez De Miguel, Zambelli, Grieco, Placidi, Garritano, Borgogna, Rigione, Zoppi, Asllani, Cantarelli, Drudi, Parol, Mansi, Galassi, Di Cecco, Fonte, Romano, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, allo scopo di commettere le condotte illecite di cui al punto 1.b che segue;

1.b) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle

situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in  assenza  dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Piero Campedelli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore  al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Giuseppe Campedelli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Michele Cordioli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo  di  osservanza  delle  norme  federali  nonché  dei  doveri  di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Antonio Cordioli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi €25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Gabriele Valentini, all’epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 8 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Haddou, Tomassini, Mahmuti, Bartoletti, Foletto, Andreoli, Eziefula, Sarini, Tosi, Rodriguez De Miguel, Zambelli, Grieco, Placidi, Garritano, Borgogna, Rigione, Zoppi, Asllani, Cantarelli, Drudi, Parol, Mansi, Galassi, Di Cecco, Fonte, Romano, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, consapevole delle conseguenze di tale comportamento sui dati contabili della Società AC Cesena Spa;

- GiorgioLugaresi, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa:

a) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Gkaras, Magrini, Concato, Mazzavillani, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, allo scopo di commettere le condotte illecite di cui al punto b che segue;

b) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle  stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- GrazianoPransani, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Mauro Urbini, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Marino Vernocchi, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo  di  osservanza  delle  norme  federali  nonché  dei  doveri  di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nelle situazioni semestrali  al  31  Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Walther Casadei, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Mauro Giorgini, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Claudio Manuzzi, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2015, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre   2017  della  Società  AC  Cesena  Spa  di  plusvalenze  fittizie  per  complessivi  € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Annunzio Santerini, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Giampiero Ceccarelli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Christian Dionigi, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015 e nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo  consentito  dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B  della stagione 2015/2016 in  assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Guido Aldini,  all’epoca  dei  fatti  Consigliere  della  Società  AC  Cesena  Spa:  violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e  immobilizzazioni  immateriali  di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Roberto Checchia, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015 e nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo  consentito  dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B  della stagione 2015/2016 in  assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Samuele Mariotti, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015 e nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000  e  immobilizzazioni  immateriali  di  valore  superiore  al  massimo  consentito  dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B  della stagione 2015/2016 in  assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Roberto Desiderio, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2016 e 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 17.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 18.650.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- la Società AC Chievo Verona Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte ascritte al suo Presidente munito di poteri di rappresentanza, Luca Campedelli nonché ai suoi Amministratori Sigg.ri Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli;

- la Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le condotte ascritte al suo Presidente munito di poteri di rappresentanza Giorgio Lugaresi, nonché ai suoi Amministratori Sigg.ri Graziano Pransani, Mauro Urbini, Marino Vernocchi, Walther Casadei, Christian Dionigi, Mauro Giorgini, Claudio Manuzzi, Annunzio Santerini, Guido Aldini, Roberto Checchia, Samuele Mariotti, Giampiero Ceccarelli ed al suo Direttore Generale Sig. Gabriele Valentini.

1.1 Le memorie difensive

Nei termini prescritti é pervenuta la sola memoria difensiva dell'Avv. Marco Deluca che, in nome e per conto dei deferiti Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, ha sollevato una preliminare eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento nei confronti dei suoi assistiti per aver la Procura Federale disatteso la richiesta di audizione formulata in data 15 Giugno  2018, prima, pertanto, dell’atto di deferimento e prima dei venti giorni concessi dalla stessa Procura Federale per richiedere l’audizione.

Nel merito è stato contestato il metodo di valutazione ed i parametri utilizzati dalla Procura Federale a base delle contestazioni formulate in quanto basato su elementi desumibili ex post e non ex ante ed ha rivendicato, pertanto, la piena legittimità delle scelte effettuate, basate, su elementi aleatori, frutto di ottimistiche prospettive future inerenti il talento dei calciatori oggetto di compravendita.

Sotto altro profilo ha rilevato che la Co.Vi.So.C. non ha mai rilevato alcuna anomalia nei bilanci presentati dalla Societá.

Ha, inoltre, allegato una relazione dei Prof.ri Angelo Provasoli e Pietro Mazzola che, pur senza entrare nel merito della congruità delle operazioni contestate, hanno contestato le risultanze formulate dalla Procura Federale in ordine agli effetti che tali operazioni hanno avuto nel bilancio dell’Ente, ritenendo che la stessa abbia sostanzialmente sovrastimato gli effetti finanziari di tali operazioni di compravendita per l’importo di 29,22 milioni di Euro.

1.2 I patteggiamenti

Alla riunione del 17.7.2018 la Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott.ssa Serenella Rossano e Avv. Mario Taddeucci Sassolini) e i deferiti Lugaresi Giorgio, Pransani Graziano, Urbini Mauro, Vernocchi Marino, Casadei Walther, Dionigi Christian, Giorgini Mauro, Manuzzi Claudio, Santerini Annunzio, Checchia Roberto, Ceccarelli Giampiero, Desiderio Roberto, Valentini Gabriele, ciascuno assistito dal proprio procuratore speciale, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato distinte proposte di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS;

1.3    Le richieste di intervento ex art.41 CGS

Prima della data fissata per l’udienza sono pervenute le richieste di intervento della Società US Città di Palermo Spa, della Virtus Entella Srl e della FC Crotone Srl ed il Collegio, all’udienza del 17 Luglio 2018 ha accolto le predette richieste.

1.4 La decisione

A seguito dell’udienza del 17 Luglio 2018, questo Tribunale, con decisione pubblicata con C.U. 10/TFN-SD - 2018/2019 Il Tribunale ha accolto le suddette proposte di patteggiamento e ne ha disposto l’applicazione. Ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl, di Campedelli Luca, di Campedelli Piero, di Campedelli Giuseppe, di Cordioli Michele e di Cordioli Antonio e, per l’effetto, ha restituito gli atti alla Procura Federale con riferimento a tali posizioni mentre ha accolto il deferimento nei confronti della AC Cesena Spa, di Aldini Guido e di Mariotti Samuele infliggendo loro le seguenti sanzioni:

- Mariotti Samuele inibizione di mesi 12 (dodici);

- Aldini Guido inibizione di mesi 12 (dodici);

- Società AC Cesena Spa penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019 nel caso in cui la Società fosse risultata iscritta a qualsivoglia campionato organizzato dalla FIGC.

2. Il nuovo deferimento e la decisione della Corte Federale d’appello

A seguito della predetta decisione, la Procura Federale ha riproposto, con nota prot. 1444/670 pf 17-18 GP/GC/blp in data 3 Agosto 2018 il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl, Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio.

Nelle more della discussione del sopracennato deferimento la Società Cesena Spa impugnava la decisione di primo grado di questo Tribunale. La Corte Federale d’appello accoglieva il ricorso affermando, con decisione le cui motivazioni sono state pubblicate giusta Com Uff. 025/CFA - 2018/2019 del 29 Agosto 2018 che “…..l’atto d’impugnazione deduce l’insussistenza delle violazioni contestate: ritiene tuttavia la Corte di poter prescindere dall’approfondimento di tale censura - che, peraltro, non appare particolarmente fondata – dovendo viceversa adottare diverso provvedimento  che  lascerà  ad  altro  organo  la  disamina  del  profilo  qui  trascurato.  Va,  invero, opportunamente considerato che ben 24 delle posizioni contestate dall’Organo inquirente riguardano scambi di calciatori fra l’AC Chievo Verona e l’AC Cesena sicché il separato esame in sede di giustizia sportiva delle due posizioni potrebbe condurre a conclusioni inopportunamente differenti, se non addirittura a conflitto di giudicati. Ritiene pertanto il Collegio che le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti delle due Società più volte nominate vadano delibate e decise nell’ambito di un unico processo al fine di consentire valutazione pienamente uniforme delle operazioni di scambio oggetto di procedimento effettuate sia dall’AC Chievo Verona, che dall’AC Cesena. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5, rilevato che il presente giudizio integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in accoglimento del motivo di appello formulato dalla Società A.C. Cesena S.p.A., di Cesena rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la trattazione della presente controversia unitamente a quella concernente gli altri soggetti riguardati dal deferimento n. 670 del 25.6.2018.”

Pertanto, in ottemperanza alla pronuncia della Corte Federale e ritenendo che nel giudizio in questione vi fosse un’ipotesi di litisconsorzio necessario, questo Tribunale ha proceduto a riconvocare tutte le parti processuali che, ovviamente, non hanno optato per i patteggiamenti, vale a dire la Società AC Cesena Spa, nonché i Sigg.ri Aldini Guido e Mariotti Samuele (per effetto delle cui condotte è derivata anche la responsabilità oggettiva della Società AC Cesena Spa).

In data 10.8.2018 e in data 25.8.2018 sono pervenuti due ricorsi, ex art. 30, comma 12 del CGS con il quale la Società Crotone ha chiesto l’adozione di specifiche misure cautelari nelle more della discussione del giudizio di merito.

La Procura ha inoltre depositato copia della delibera del commissario Straordinario della FIGC del 30 Agosto 2018 con la quale si è revocata l’affiliazione della Società AC Cesena Spa. Entrambe  le  istanze  sono  state  rigettate  dal  Presidente  del  Tribunale  Federale  in  data 11.8.2018 e in data 27.8.2018.

Si sono costituiti in giudizio i Sigg.ri Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, nonché la Società AC Chievo Verona Srl, che con memoria del 7.9.2018 hanno contestato, anche mediante il deposito di consulenza tecnica il deferimento concludendo per il proscioglimento.

Analoga memoria è pervenuta dalla Società Entella che ha insistito per le richieste formulate nel deferimento originario.

Il dibattimento

Alla riunione del 12.9.2018 sono comparsi i deferiti con i rispettivi difensori. Sono altresì comparsi i consulenti della Società AC Chievo Verona Srl.

Il rappresentante della Procura Federale, previa replica alle memorie difensive, ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Campedelli Luca, inibizione di mesi 36 (trentasei);

- per Campedelli Piero, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);

- per Campedelli Giuseppe, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);

- per Cordioli Michele, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);

- per Cordioli Antonio, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);

- per Aldini Guido, inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Mariotti Samuele, inibizione di mesi 16 (sedici);

- per la Società AC Chievo Verona Srl, penalizzazione punti 15 (quindici) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ex art. 18, lett. g CGS.

Quanto alla Società Cesena, ha richiesto pronuncia di non doversi procedere.

La difesa di Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, nonché della Società AC Chievo Verona Srl ha preliminarmente eccepito la nullità del deferimento per vizio formale, si è riportata alle deduzioni tecniche del proprio consulente e ha insistito per il proscioglimento. É altresì intervenuto il consulente Prof. Provasoli il quale ha replicato alle deduzioni della Procura, illustrando ulteriormente quanto già contenuto nella relazione in atti.

La difesa del Cesena ha depositato documenti e richiesto la sospensione del procedimento

come da verbale in ragione dell’intervenuto fallimento della Società.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio preso atto della decisione della Corte Federale d’Appello, sopra indicata, dispone la riunione dei deferimenti in oggetto.

Ancora in via preliminare, dato atto dell’avvenuta revoca dell’affiliazione della AC Cesena Spa, in accoglimento di quanto richiesto dalla Procura Federale, dichiara non doversi procedere nei confronti della stessa.

Con riguardo alla eccezione in rito proposta all’odierno dibattimento, rileva il Collegio che la stessa deve ritenersi infondata atteso che l’atto di deferimento che ha dato origine  al presente procedimento risulta ritualmente sottoscritto dal Procuratore Federale facente funzioni, a ciò pienamente legittimato.

Nel merito il deferimento è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Va ribadito anzitutto quanto già ampiamente motivato nella decisione di cui al Com. Uff. 10/TFN-SD del 25 Luglio 2018, riformata esclusivamente per ragioni di natura processuale e che si ritiene opportuno riprodurre e fare propria in quanto gran parte delle motivazioni sono ritenute ampiamente condivisibili da questo Collegio.

Alla luce degli atti, infatti, appare evidente che le operazioni di scambio di calciatori indicate nel deferimento, unitamente agli altri elementi di fatto  compiutamente  ivi  descritte, evidenziano che i vertici delle due Società hanno posto in essere una sistematica operazione di mercato, non già un’episodica operazione, legata al valore attribuito intuitu personae al particolare ipotetico talento riscontrabile in uno o più giocatori, volta inevitabilmente ad sopravvalutare i dati di bilancio mediante, appunto, il sistema delle ccdd. “plusvalenze”.

Se, da un lato puó essere vero che la circostanza che tali operazioni, inserendosi in una contrattazione di libero mercato, non sono ancorate a fattori valutativi normativamente predeterminati, appare altrettanto evidente che, poiché idonei ad influire positivamente su dati di bilancio che, ai sensi di legge, devono essere basati su criteri di veridicità, correttezza e prudenza, l’evidente sopravvalutazione dei calciatori, unitamente alle concrete modalità di utilizzo degli stessi, all’anomalo sostanziale inutilizzo di gran parte degli stessi (che venivano immediatamente trasferiti ad altre Società di serie minore localizzate il più delle volte nell’area geografica coincidente con quella della Società cedente), all’assenza di contratti di natura economica stipulata fra i calciatori e le Società e, soprattutto, l’elevato valore  di compravendita, non comportante, tuttavia, alcun esborso economico, ma solo rilevantissimi effetti finanziari soprattutto se rapportato ai prezzi di cessione di altri giocatori professionistici di ben altra indubbia caratura sia dalla parte del Chievo che dalla parte del Cesena conducono a ritenere raggiunta la prova degli illeciti contestati dalla Procura Federale. Questo Collegio ritiene, tuttavia, non sia possibile aderire ai criteri di quantificazione operati dalla Procura Federale, condividendo sul punto la tesi difensiva dei deferiti scaligeri, secondo la quale difettano uniformi e oggettivi criteri di valutazione dell’effettivo valore del calciatore. Ciò in quanto, come è noto, non vi sono dei parametri certi di riferimento o unanimemente condivisi in ordine all’oggettivo valore dei diritti di cessione di un calciatore in quanto frutto di una libera contrattazione fra le parti, ancorché nel caso di  specie  apparentemente sovrastimati.

Nondimeno pur a fronte del legittimo diritto di “scommettere” sul valore di un calciatore al momento del suo acquisto, è però evidente che la corretta condotta degli amministratori impone come altrettanto doveroso procedere alla conseguente svalutazione del valore dello stesso al momento in cui ci si rende conto che il valore oggettivo non può essere quello oggetto della precedente contrattazione.

Va rilevato, infatti, che pur a voler ammettere la tesi secondo la quale la condotta degli amministratori e, quindi, delle Società deferite, debbano essere valutate al momento dell’operazione posta in essere (secondo, pertanto, una valutazione dei giocatori effettuata ex ante e non ex post), l’elevato valore ed il fitto scambio di giocatori posto in essere dalla compagine societaria evidenzia una sistematica attività valutativa basata su criteri di rischio legati alla stima effettuata intuitu personae dei giovani calciatori che, qualora si riveli non veritiera o comunque errata, dovrebbe necessariamente condurre, secondo criteri di sana gestione finanziaria, ad un’immediata svalutazione dei valori indicati in bilancio stesso, così come indicato, d’altronde, anche nella raccomandazione contabile FIGC n. 1 e come osservato anche dalla Procura Federale, cosa che non sembra sia stata effettuata nei casi in questione. Va pertanto evidenziato che non  si ritiene raggiunta la prova  del fatto che le operazioni oggetto di deferimento siano state decisive ai fini dell’ottenimento della licenza nazionale per la partecipazione ai campionati di serie A indicati nell’atto di deferimento.

Da un lato, infatti, la impossibilità di ritenere, in assenza di ulteriori accertamenti, pienamente validi ed oggettivi quelli utilizzati dalla Procura Federale, dall’altra la contestazione che sembra essere fondata, formulata dai consulenti della Società Chievo in ordine alla sopravvalutazione degli effetti finanziari delle operazioni contestate per effetto del cd. double counting, per il rilevante importo pari a circa 29 milioni di Euro, l’assenza, inoltre, di qualsivoglia accertamento di natura penale in ordine ad eventuali condotte fraudolente degli  odierni  deferiti, accertamento che questo Tribunale non può essere chiamato ad effettuare neanche in via incidentale (anche in ragione della difficoltà oggettive di qualificare quali truffaldine ovvero integranti il reato di falso le condotte  poste  in essere dagli odierni deferiti senza l’espletamento delle necessarie attività tipizzate previste dalla disciplina penale), impone a questo Collegio di ritenere non provata la violazione di cui all’art. 18, comma 4 del CGS pure contestata dalla Procura Federale.

D’altronde è opportuno rilevare che la stessa Procura Federale, a pag.28 del proprio atto di deferimento,  afferma  chiaramente  che  gli  effetti  distorsivi  prodotti  dagli  atti  contestati avrebbero avuto effetto anche con riferimento all’ottenimento della licenza nazionale relativa all’odierna stagione sportiva; orbene al riguardo non sembra che la Co.Vi.So.C., pur se a conoscenza del procedimento in questione, essendo chiaramente ben noto in ragione anche della ampia eco giornalistica ricevuta, ha inteso effettuare accertamenti o contestare alcunché alla Società deferita.

Pertanto il Collegio ritiene che la condotta di tutti degli odierni deferiti sia stata caratterizzata da estrema superficialità, tale da integrare gli estremi dell’illecito disciplinare, quantomeno sotto il profilo colposo, per non aver posto in essere le dovute prudenziali correzioni ai dati contabili societari, anche in ragione del fatto che la contabilizzazione delle  plusvalenze sembra essere un fenomeno alquanto diffuso ed utilizzato da diverse Società calcistiche.

In tale ottica, in presenza dei sopracitati elementi ed in assenza di elementi correttivi dei dati di bilancio una volta non verificatesi le condizioni per le quali si è ritenuto di “scommettere” su giovani talenti, si ritiene pienamente sussistente la condotta contestata a tutti i deferiti nelle rispettive qualità di Presidente del Chievo e Consiglieri di Amministrazione delle due Società deferite.

In particolare, quanto ai consiglieri con deleghe limitate o senza deleghe, va rilevato come essi nelle loro qualità hanno comunque proceduto ad approvare i bilanci negli anni contestati, in presenza della specifica norma civilistica (art. 2475 c.c.) che intesta alla specifica competenza dei consiglieri di amministrazione l’approvazione dei bilanci, dalla quale non possono che derivare le conseguenti e correlate responsabilità.

In conclusione il Collegio reputa che, unitamente ai dirigenti deferiti Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, la Società AC Chievo Verona Srl sia responsabile sia in via diretta che in via oggettiva degli illeciti contestati in relazione all’art.1 bis del CGS, nonchè dell’art. 8, comma 1 CGS con riferimento all’alterazione (rectius alla mancata correzione) dei dati contabili societari, e comma 2 del CGS con riferimento alla mancato osservanza della raccomandazione contabile n. 1 della FIGC.

Sotto il profilo sanzionatorio, si ritiene, in ragione del numero dei diritti oggetto di scambio, di sanzionare la Società Chievo con un’ammenda pari ad € 200.000,00, nonché della penalizzazione di punti 3 nella stagione sportiva in corso.

Alla luce degli stessi criteri, per quanto riguarda le posizioni dei Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele, Cordioli Antonio, Aldini Guido e Mariotti Samuele, il Collegio ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, riuniti i deferimenti in epigrafe:

- Dichiara non doversi procedere nei confronti della Società AC Cesena Spa per intervenuta revoca dell’affiliazione;

- Accoglie il deferimento nei confronti dei Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele, Cordioli Antonio, Aldini Guido e Mariotti Samuele, nonché della Società AC Chievo Verona Srl con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Campedelli Luca, mesi 3 (tre) di inibizione;

- Campedelli Piero, mesi 1 (uno)  e giorni  15 (quindici) di inibizione;

- Campedelli  Giuseppe,  mesi  1  (uno)  e  giorni  15  (quindici)  di inibizione;

- Cordioli Michele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- Cordioli Antonio, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- AC Chievo Verona Srl, € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso;

- Aldini Guido, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- Mariotti Samuele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione.

 

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