F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTELLI MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Team Altamura), SOCIETÀ ASD TEAM ALTAMURA – (nota n. 13716/1066 pf17-18 GC/GP/ma del 19.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTELLI MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Team Altamura), SOCIETÀ ASD TEAM ALTAMURA - (nota n. 13716/1066 pf17-18 GC/GP/ma del 19.6.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 13716/1066 pf17-18 GC/GP/ma del 19.6.2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Martelli Massimiliano, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Team Altamura;

- la SocietàASDTeamAltamura;

Il primo per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d’intesa firmato in data 21/10/2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti nonché all’art. 10, comma 11, del CGS, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. Cannito Salvatore, in assenza di una giusta causa, la partecipazione all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, della prima squadra della ASD Team Altamura, iscritta al campionato nazionale di Serie D girone H; ciò nel corso della stagione sportiva 2017/2018, in particolare a far tempo dal 6 Gennaio 2018 e, comunque, dopo che il tesserato, con raccomandata A.R. in data 10/2/2018, contestando l’esclusione dalla rosa, chiedeva alla Società il reintegro e la possibilità di proseguire l’attività agonistica;

La seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento  posto  in essere  dal  proprio  legale  rappresentante  come  sopra  descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, prima dell’apertura del dibattimento la Procura Federale (Avv. Paolo Mormando) e i deferiti hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Martelli Massimiliano, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) -, sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre); per la Società ASD Team Altamura, sanzione base ammenda di € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), diminuita di 1/3 – € 800,00 - (Euro ottocento/00), sanzione finale ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Martelli Massimiliano e la Società ASD Team Altamura hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K  01005  03309  000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Martelli Massimiliano, nella qualità, inibizione di mesi 3 (tre);

- per la Società ASD Team Altamura, ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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