F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 13640/977 pf17-18 GP/AA/mg del 18.6.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 13640/977 pf17-18 GP/AA/mg del 18.6.2018).
Il deferimento
Con provvedimento n. 13640/977pf17-18/GP/AA/mg in data 18 Giugno 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Sdanga Antonio, Presidente e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Fabio Antonio Romeo e Stefano Tarolli, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 31/Cae/2017-18 e 48/Cae/2017-18 del 9.01.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce;
- la Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il Signor Sdanga Antonio e la SSDSRL Manfredonia Calcio, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla udienza del 12 Settembre 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento e ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Sdanga Antonio la sanzione della inibizione di mesi 7 (sette) e per la SSDSRL Manfredonia Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.600.00 (Euro milleseicento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato.
Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Sdanga Antonio, nella suddetta qualità, violando l’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori, Sig.ri Fabio Antonio Romeo e Stefano Tarolli, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate con C.U. n. 31 CAE - s.s. 2017/18 e 48/CAE s.s. 2017/18, nel termine di trenta giorni all’uopo previsto.
I fatti sono stati comprovati e le responsabilità accertate all’esito dell’esame della documentazione in atti.
Alla responsabilità del Sig. Sdanga Antonio consegue quella diretta, ex art. 4, comma 1 CGS della Società SSDSRL Manfredonia Calcio.
Il dispositivo
Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:
- al Sig. Sdanga Antonio, inibizione di mesi 7 (sette);
- alla Società SSDSRL Manfredonia Calcio, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).
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