F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Settembre 2018 RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).
RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).
Il ricorso
Il Sig. Daniele De Remigis, Arbitro effettivo AIA, inserito nella stagione sportiva 2017/2018 nel ruolo degli arbitri della CAN PRO per il Campionato di Serie C, con atto datato 28 Luglio 2018 ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale la Delibera 30 Giugno 2018 del Comitato Nazionale AIA, pubblicata sul CU n. 11 ss. 2018/2019 di pari data, con la quale è stata disposta la sua dismissione da detta CAN per “motivate valutazioni tecniche”.
Il ricorrente, deducendo che dopo un solo anno di attività presso la CAI (Luglio 2011 – Luglio 2012) era stato chiamato in Serie D per il triennio successivo, per poi passare alla Lega PRO dal Luglio 2015, ha censurato la Delibera opposta sulla base di quattro distinti motivi ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso, finalizzato all’annullamento del provvedimento e di ogni altro atto ad esso presupposto, inerente e/o consequenziale.
Ha eccepito in diritto:
1°) la violazione dei principi generali in tema di motivazione di atti di natura discrezionale in funzione della valutazione di prestazioni di propri tesserati. Violazione, in particolare, legge 241/’90, nonché art. 1 comma 2 Regolamento AIA. Violazione principi generali in tema di par condicio tra associati. Violazione art. 39 comma 3 Regolamento AIA;
2°) la violazione principi generali in tema di esercizio di attività discrezionale. Violazione principi generali in tema di formazione di graduatorie e comunque di individuazione di criteri da applicarsi per l’esercizio di attività valutativa. Violazione principi generali in materia di par condicio tra associati. Carenza di motivazione in parte qua;
3°) la violazione e falsa applicazione art. 1 comma 2 Regolamento AIA ed art. 33 Statuto CONI. Violazione, in particolare, principi generali in tema di terzietà, indipendenza e imparzialità degli Organi Tecnici associativi. Violazione principio di parità di accesso all’attività arbitrale. Violazione art. 5 Codice Etico AIA;
4°) la violazione dei principi generali in termini di rapporto tra potere giudiziario (decisionale) – esecutivo. Deficit comportamentale in termini di inosservanza dell’effetto conformativo del secondo al primo.
La memoria difensiva
L’Associazione Italiana Arbitri si è costituita con memoria datata 3 Agosto 2018 ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza del ricorso; ha prodotto, a sostegno delle proprie ragioni, ampia documentazione; ha eccepito e dedotto:
1°) la inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dell’atto introduttivo, con conseguente definitività della delibera impugnata;
2°) l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiscenza del ricorrente alla delibera impugnata;
3°) l’infondatezza del primo e del secondo motivo d’impugnazione: asserita violazione dei principi generali in tema di motivazione, della legge n. 241/1990, degli artt. 1 comma 2 e 39 del Regolamento AIA, nonché dei principi generali in tema di formazione di graduatorie e comunque di individuazione dei criteri da applicarsi, con conseguente violazione dei principi generali in materia di par condicio tra associati;
4°) l’infondatezza del terzo e quarto motivo di impugnazione: pretesa violazione dei principi generali di terzietà, indipendenza e imparzialità degli Organi Tecnici e asserita violazione del principio di parità di accesso all’attività arbitrale.
La resistente ha richiamato i tratti distintivi della propria attività (di riunione in via obbligatoria di tutti gli arbitri italiani; di reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego degli ufficiali di gara e di nomina degli organi tecnici preposti alla designazione ed al controllo tecnico degli arbitri) ed ha, nel contempo, ripercorso la carriera arbitrale del ricorrente, deducendo in particolare che il De Remigis, che a partire dalla ss 2015/2016 era stato impiegato in Lega PRO Campionato di Serie C, aveva riportato in detta stagione una media globale definitiva di 8.435 con collocazione nella posizione della graduatoria finale di merito n. 49 su 74 arbitri; nella successiva ss 2016/2017 media globale di 8.436 collocazione n. 58 su 78 arbitri; nella ss 2017/2018 media globale 8.424 collocazione n. 71 su 75 arbitri.
Ha aggiunto che l’Organo Tecnico, nella relazione di fine stagione, aveva chiesto l’avvicendamento del De Remigis, in quanto il suo ultimo rendimento ricalcava quello delle due precedenti stagioni (poche buone prestazioni e frequenti performances mediocri) e che i margini di miglioramento non erano più colmabili.
Il dibattimento
Alla riunione del 12 Settembre 2018 sono comparsi il ricorrente di persona, assistito dall’Avv. Sandro Pelillo e gli Avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello per l’AIA.
Entrambe le parti hanno illustrato le proprie posizioni; si sono riportate agli scritti difensivi e hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
È destituita di fondamento l’eccezione dell’AIA sulla inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dell’atto introduttivo.
Deduce sul punto la resistente che sarebbe applicabile al caso in esame il comma 2 dell’art. 38 CGS FIGC, per il quale i reclami ed i ricorsi vanno proposti “entro i sette giorni successivi alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’organo che si intende impugnare” e che tale termine ha natura perentoria, con decorrenza, per effetto della “presunzione assoluta” prevista dall’art. 2 comma 3 dello stesso CGS, “a far data dalla pubblicazione del comunicato” (virgolettato ed in corsivo il testo normativo).
Tutto questo perché - secondo la resistente - l’art. 43 bis CGS FIGC, invocato dal ricorrente, che reca per la proposizione del ricorso il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell’atto da impugnare, sarebbe inapplicabile, ostando alla sua applicazione l’ambito limitato della norma alle sole delibere della FIGC e non anche a quelle dell’AIA, il cui regolamento non prevede tale possibilità.
Ritiene questo Tribunale che correttamente il ricorrente ha riferito il proprio atto (anche) all’art. 30 CGS CONI, il cui secondo comma prevede che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” e che “decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale”.
La norma, virgolettata ed in corsivo nel testo letterale, dettata a tutela di situazioni giuridicamente protette dall’Ordinamento Federale, è stata rispettata dal ricorrente, che, in relazione alla delibera pubblicata il 30 Giugno 2018, ha proposto l’atto il 28 Luglio successivo e, quindi, nel pieno rispetto del termine.
Opina la resistente che la norma CONI non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto l’art. 1 CGS FIGC, al comma secondo, richiama il CGS CONI solo “per quanto non previsto dal presente codice” (virgolettato ed in corsivo il testo della norma).
Come è stato argomentato da questo Tribunale in altre statuizioni (cfr. CU n. 17/TFN 9.10.2017 e CU n. 13/TFN 2.8.2018), l’atto introduttivo del presente procedimento, al pari di quelli nell’ambito dei quali sono scaturite le richiamate decisioni, non rientra nella categoria dei reclami e quindi non è sottoposto al termine di decadenza di cui all’art. 38 comma secondo sub. cit.
“I reclami - si legge nella prima delle due richiamate decisioni - nell’ambito dell’Ordinamento Federale sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare. Lo stesso CGS FIGC distingue chiaramente i due mezzi di impugnazione. I reclami sono disciplinati dall’art. 33, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis, che prevede un termine decadenziale più lungo (30 giorni)” >>virgolettato ed in corsivo il testo della decisione <<.
In questo contesto, l’impugnazione proposta dal ricorrente è stata correttamente introitata ed è perfettamente ammissibile.
Del pari destituita di fondamento è l’eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiscenza della delibera impugnata da parte del ricorrente.
Deduce la resistente che il De Remigis in data 5 Luglio 2018, successiva al provvedimento di dismissione, aveva comunicato per iscritto all’AIA di ammettere di essere stato avvicendato
dal ruolo e di voler essere inquadrato in quello degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN B, da attuarsi a mezzo della sua partecipazione allo specifico corso di qualificazione previsto dall’art. 23 Norme Funzionamento Organo Tecnico.
Da tale scritto la resistente, osservando che la domanda del De Remigis di partecipare al corso di qualificazione per l’inserimento nel ruolo di assistente arbitrale poteva essere avanzata solo dagli arbitri che erano stati avvicendati dalla CAN PRO, ha tratto il convincimento che il ricorrente avesse prestato acquiscenza al proprio avvicendamento, di fatto rinunciando con quella sua richiesta scritta ad impugnare il provvedimento, così procurandosi il presupposto per l’inammissibilità del successivo, attuale ricorso. Contrariamente all’assunto delle resistente, va preliminarmente considerato che la semplice circostanza della proposizione del ricorso, successiva allo scritto di che trattasi, smentisce di per sè l’intenzione del ricorrente di accettare con l’acquiscenza la dismissione; altrimenti egli non avrebbe impugnato il provvedimento.
Va inoltre considerato che la dichiarazione del ricorrente, contenuta nel richiamato scritto, non equivale a rinuncia al futuro giudizio.
Mutuando da Corte Federale d’Appello 29.11.2017 (in CU n. 062 / 12.12.2017), “la rinuncia all’azione, ovvero all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, presuppone una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la sua volontà di proseguire nella domanda proposta (cfr. Cassazione sez. 3 civ. 9.11.2005 n. 21685)” (virgolettato ed in corsivo il testo della sentenza).
Tale incompatibilità - di tutta evidenza - non si rinviene nell’asserita acquiscenza prestata dal ricorrente al provvedimento di dismissione, per cui il ricorso, anche sotto siffatto profilo, appare del tutto ammissibile.
Nel merito il ricorso è infondato.
Con i quattro motivi di ricorso, che si ritiene opportuno trattare congiuntamente, il De Remigis ha sostanzialmente dedotto che l’AIA, nell’adottare il provvedimento oggetto della odierna impugnazione, non aveva osservato una ben più articolata successione di disposizioni di matrice interna alla stessa AIA, che, in una con i principi CONI, non attengono soltanto alla sfera giuridico – soggettiva dell’interessato, ma costituiscono presidi indispensabili cui orientare l’intera attività associativa.
Egli ha lamentato la violazione di siffatte disposizioni, in particolare degli artt. 39 comma 3 del Regolamento AIA e 6 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici AIA, per essersi visto inserito tra i dismessi per motivate valutazioni tecniche, senza aver avuto contezza delle dette motivazioni e/o dei criteri che avrebbero dovuto o potuto ispirarle.
L’assunto del ricorrente, così come è stato formulato, urta con l’ampia documentazione prodotta dall’AIA, presente in atti e non contestata.
Da siffatta documentazione si evince che il Comitato Nazionale AIA in data 24 Marzo 2018, in applicazione del comma 2 dell’art. 15 delle Norme di funzionamento, aveva deliberato di fissare nel numero di 17 gli avvicendamenti dalla CAN PRO per la ss 2017/2018 e che gli arbitri suscettibili di essere avvicendati sarebbero stati individuati in quelli collocati negli ultimi 17 posti della graduatoria finale di merito stilata sulla base delle prestazioni tecniche di ciascun Arbitro.
Come si è già evidenziato, nella ss 2017/2018 l’attuale ricorrente si era collocato al 71° posto su 75 della graduatoria finale di merito ed era così rientrato tra gli arbitri da avvicendare.
Nella ss 2016/2017, il De Remigis aveva peggiorato il suo rendimento rispetto all’annata precedente, ma era rimasto in forza alla CAN PRO perché il numero di avvicendamenti fissato dal Comitato Nazionale era stato coperto da arbitri con posizione di graduatoria inferiore.
Le Relazioni dell’Osservatore Arbitrale CAN PRO su ogni singola gara di stagione arbitrata dal De Remigis, unitamente alle medie dei voti conseguiti che erano state stilate dal responsabile della CAN PRO, erano in possesso dello stesso per essergli state inviate, entro i termini stabiliti dall’art. 6 comma 14 delle Norme di Funzionamento dell’Organo Tecnico (30 Novembre, 31 Gennaio e 30 Aprile ss 2017/2018), tant’è che sin dal 20 Novembre 2017, attraverso la pagina personale della piattaforma informativa AIA, egli aveva potuto avere piena contezza degli atti suddetti; il De Remigis, inoltre, il 2 Luglio 2018 aveva ricevuto dalla Presidenza dell’AIA la comunicazione della sua mancata conferma nel ruolo degli arbitri effettivi a disposizione dell’Organo Tecnico ed in data 5 Luglio aveva fatto domanda di ammissione al Corso Assistenti Arbitrali per la ss 2018/2019.
Tali essendo le risultanze del procedimento, appare certo che, in base alla normativa vigente, il De Remigis non ha subìto alcuna lesione dei propri interessi, non ravvisandosi nella formazione del provvedimento impugnato il venir meno di quei principi (di correttezza, trasparenza, imparzialità, bilanciamento ed equilibrio dei poteri esercitabili secondo i canoni di buon governo) richiamati dallo stesso ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il ricorso. Dispone incamerarsi la tassa.
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