F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Settembre 2018 RICORSO EX ARTT. 25 E 30 CGS CONI DEL SIG. MANTO MASSIMILIANO (OSSERVATORE ARBITRO – SEZIONE DI PALERMO).
RICORSO EX ARTT. 25 E 30 CGS CONI DEL SIG. MANTO MASSIMILIANO (OSSERVATORE ARBITRO – SEZIONE DI PALERMO).
Il ricorso
Il Sig. Massimiliano Manto, nella sua qualità di osservatore Arbitro della Sezione di Palermo, con atto del 31 Luglio 2018 ha impugnato innanzi a questo Tribunale ai sensi degli artt. 25 e 30 CGS - CONI il provvedimento della Presidenza del Comitato Nazionale AIA, datata 30 Giugno 2018 e comunicata il successivo 4 Luglio, prot. n. 711/ss 18-19, con il quale era stata respinta la sua richiesta di essere trasferito ad altra sezione rispetto a quella di appartenenza (da Palermo a Ragusa).
Il ricorrente ha dedotto in fatto che il 24 Aprile 2018 aveva chiesto il trasferimento di cui sopra alla Presidenza della propria sezione (Palermo) e che tale Presidenza il 25 Maggio 2018 lo aveva notiziato di aver rimesso la richiesta, che aveva definito “controversa per alcuni aspetti”, al parere del Comitato Nazionale.
Il ricorrente ha specificato che il trasferimento era motivato dalla circostanza, chiaramente esplicitata nella istanza, che svolgeva l’attività lavorativa di agente e rappresentante di commercio per ditte operanti nel settore subacqueo e che ragioni di mercato lo avevano indotto a spostarsi dalla Provincia di Palermo a quella di Siracusa, Catania e Messina, per cui la scelta di essere trasferito alla Sezione AIA di Ragusa, città nella quale dimorava per ragioni lavorative, gli avrebbe consentito di continuare a ricoprire il ruolo di osservatore arbitrale; ha aggiunto che già in altre circostanze gli era stato concesso di trasferirsi di sezione, per cui l’attuale diniego gli appariva ingiustificato, nonché, sotto svariati profili, palesemente illegittimo.
Egli ha pertanto chiesto la nullità del provvedimento di diniego adottato dal Comitato Nazionale AIA del 30 Giugno 2018, in una alla successiva comunicazione del 4 Luglio 2018, con conseguente riconoscimento del proprio diritto di essere trasferito alla Sezione AIA di Ragusa.
La memoria difensiva
L’Associazione Italiana Arbitri, nel costituirsi con memoria difensiva 6 Agosto 2018, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza; ha concluso per il rigetto del ricorso, non senza aver precisato che, a termini del Regolamento AIA, non sussisterebbero impedimenti a che l’istanza di trasferimento potesse essere dall’odierno ricorrente di nuovo proposta.
Il dibattimento
Alla riunione del 12 Settembre 2018 sono comparsi il ricorrente di persona, assistito dal proprio difensore Avv. Sergio Soldo e per l’AIA gli Avv.ti Valerio di Stasio e Giancarlo Perinello; le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi (il ricorrente ad una ulteriore memoria, depositata nei termini) ed hanno insistito nelle rispettive richieste; sono state prodotte dal ricorrente le copie di atti relativi alla sua attività lavorativa e dalla resistente la decisione della Corte d’Appello Federale a Sezioni Unite del 26 Luglio 2018 e del Tribunale Federale Territoriale 1° Giugno 2018, che avevano risolto casi analoghi all’attuale; è intervenuto il ricorrente di persona, che, ripercorsa l’intera vicenda e declinate le proprie ragioni, ha insistito nella domanda.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Le eccezioni preliminari e pregiudiziali al merito, sollevate dall’AIA, che vengono trattate congiuntamente, sono infondate.
Sostiene L’AIA che l’art. 43 bis CGS-FIGC, invocato dal ricorrente, sarebbe inapplicabile al caso in esame, in quanto né lo Statuto Federale, né il Regolamento AIA adotterebbero delibere suscettibili di essere impugnate con riferimento alla suddetta norma, per cui la competenza a conoscere il caso in esame, giusto il disposto dell’art. 30 commi 2 e 3 CGS-FIGC, spetterebbe al Tribunale Federale Territoriale, essendo l’attività sportiva del ricorrente di ambito locale e non nazionale; sostiene altresì che l’ulteriore riferimento del ricorrente agli artt. 25 e 30 CGS- CONI non comporterebbe l’applicazione del termine di proposizione del ricorso ivi previsto di gg. 30, in quanto siffatta normativa sarebbe applicabile per tutto quanto non previsto dal CGS-FIGC, mentre il caso in esame rientrerebbe nella fattispecie degli artt. 33 comma 5 e 38 comma 2 di detto Codice, il cui termine di proposizione dell’impugnativa, di gg. 7 dalla data del provvedimento impugnato, non sarebbe stato rispettato dal ricorrente.
Ritiene questo Tribunale che la norma di riferimento dell’odierno ricorso è quella dettata dall’art. 30 CGS-CONI, per la quale “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”.
L’art. 38 comma 2 CGS-FIGC, invocato dalla resistente, attiene alla proposizione dei reclami e non può quindi investire il caso in esame, che è stato proposto con ricorso.
È noto l’orientamento di questo Tribunale sulla diversità esistente tra il ricorso ed il reclamo; infatti, nell’ambito dell’Ordinamento Federale i reclami sono i mezzi di impugnazione coni quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare; tali mezzi sono disciplinati dall’art. 33 CGS-FIGC e dal successivo art. 38 stesso Codice, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis CGS-FIGC (anch’esso richiamato dall’odierno ricorrente), che prevede un termine decadenziale più lungo, 30 gg (cfr. Trib. Fed. Naz. Sez. Disciplinare C.U. n. 17/TFN 9.10.2017 e n. 13/TFN 2.08.2018).
Poiché il termine di gg. 30 risulta rispettato dal ricorrente e poiché l’eccepito vizio di tardività non sussiste, la prima delle due eccezioni sollevate dall’AIA può definirsi superata.
La tesi della resistente sulla inesistenza di delibere adottate dall’AIA suscettibili di essere impugnate ai sensi dell’art. 43 bis CGS-FIGC appare inconferente nel caso in esame.
La nota prot. 711/ss 18-19 della Segreteria del Comitato Nazionale AIA, a firma del suo Presidente, con la quale è stato comunicato all’odierno ricorrente il rigetto della domanda di trasferimento ha di per sé natura di delibera, stante il suo carattere di ufficialità e decisorietà ed è quindi perfettamente impugnabile ai sensi della richiamata norma; peraltro, insistere nel sostenere che nel Regolamento AIA non sarebbe previsto il procedimento di cui all’art. 43 bis CGS-FIGC, che pertanto non sarebbe percorribile da chi ne avesse interesse, è espressione del venir meno all’osservanza di un precetto, in modo tale da ledere l’altrui diritto.
Nel merito il ricorso è fondato.
L’AIA, richiamati gli artt. 23 comma 3 lett. N e 42 comma 3 del proprio Regolamento, ha affermato la piena legittimità del diniego espresso dal Comitato Nazionale sul trasferimento ad altra sezione dell’odierno ricorrente, atteso che siffatto diniego sarebbe stato indotto da “motivi esclusivamente tecnici, ritenuti prevalenti su ogni altro aspetto in ipotesi derivante dall’asserito mutamento di domicilio” (virgolettato ed in corsivo il testo letterale della memoria).
Ha aggiunto che “la tempistica della richiesta del Manto (a campionati di competenza ultimati tanto a Palermo, quanto a Ragusa) e la necessità di evitare che, con un trasferimento, si precludesse all’Organo Tecnico Sezionale, presso cui l’osservatore arbitrale Manto ha svolto la propria attività tecnica nella stagione sportiva 2017/2018, di formulare il prescritto giudizio di merito di fine stagione e le relative proposte, sono state ritenute elementi necessari e sufficienti per respingere la domanda di controparte” (virgolettato ed in corsivo il testo letterale della memoria).
Ove la domanda dell’odierno ricorrente fosse stata accolta - ha aggiunto l’AIA – si sarebbe violato il Regolamento AIA ed in particolare l’art. 1, perché, di fatto, il trasferimento del Manto presso altra sezione avrebbe eluso la valutazione tecnica dell’attività svolta dallo stesso richiedente nella stagione sportiva 2017/2018, così creando una disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri osservatori abituali in forza presso la sezione di appartenenza del ricorrente.
Ritiene questo Tribunale che l’art. 42 comma 3 del Regolamento AIA, riconducibile al caso in esame, non conforta le tesi difensive della resistente.
“Il trasferimento ad altra sezione – recita la norma – indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall’Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale in caso di trasferimento nell’ambito di giurisdizione territoriale di altra sezione della residenza e della dimora abituale o del domicilio del richiedente”.
Prosegue la norma che “può essere altresì richiesto il trasferimento ad altra sezione
confinante con quella di appartenenza, anche in difetto dei requisiti di cui al capoverso precedente, ma, in tal caso, esso è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento”. “In caso di conflitto – chiosa la norma – ogni decisione spetta al Comitato Nazionale”:
Fermo il requisito sostanziale della richiesta dell’odierno ricorrente di trasferimento ad altra sezione per comprovati motivi di lavoro ed accertata la regolarità formale di tale richiesta, correttamente indirizzata al Presidente della Sezione AIA di Palermo, appare ingiustificata tanto la trasmissione di tale richiesta dalla Sezione territoriale al Comitato Nazionale AIA, quanto il provvedimento di rigetto della richiesta da parte del Comitato.
Nel merito non può non evidenziarsi l’opacità della espressione usata dalla Sezione Territoriale di Palermo in merito alla richiesta di trasferimento, definita “controversa per alcuni aspetti” (mai precisati), estremamente generico nella sostanza e comunque non conforme al dettato normativo risulta essere il provvedimento del Comitato Nazionale: le motivazioni ivi addotte (“preso atto dei tempi della richiesta di trasferimento ad altra sezione e dell’assenza di documentazione ufficiale attestante effettivi cambi di residenza”) risultano inconsistenti, in quanto la norma non prevede termini perentori per la presentazione della richiesta di trasferimento ed il richiedente non aveva dichiarato il cambio di residenza, bensì il cambio di domicilio per esigenze lavorative.
Inoltre, nel caso in esame, non sembrano ricorrere i presupposti per l’intervento del Comitato Nazionale, non essendosi ravvisata l’esistenza di alcun conflitto tra i Presidenti di entrambe le sezioni interessate al trasferimento, che, ove si fosse manifestata, avrebbe legittimato l’intervento di detto Comitato.
L’accoglimento della domanda solleva questo Tribunale dalla compiuta illustrazione dei motivi del ricorso.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato del Comitato Nazionale AIA prot. n. 711/55 ss 18-19 e sua relativa comunicazione, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comitato Nazionale AIA.
Dispone restituirsi la tassa.
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