F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAIOLA CARMINE(all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS) – (nota n. 14143/1077 pf17-18 GC/GP/ma del 28.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAIOLA CARMINE(all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS) - (nota n. 14143/1077 pf17-18 GC/GP/ma del 28.6.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 14143/1077 pf17-18 GC/GP/ma del 28.6.2018, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Raiola Carmine, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS, della violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS per avere, nel corso di un’intervista rilasciata in data 20.3.2018 all’emittente radiofonica a diffusione nazionale “Radio 24” i cui contenuti sono stati ripresi in data 21.3.2018 da articoli pubblicati da numerosi quotidiani a tiratura nazionale, proferito espressioni denigratorie nei confronti della FIGC, del Commissario Tecnico della Nazionale e della stessa immagine dell sistema calcistico italiano, utilizzando, tra le altre, le seguenti locuzioni: “Questa Federazione fa schifo”, “Questa Nazionale fa schifo”, Di Biagio è senza carattere ed in confusione totale come lo era Ventura”, Buffon viene selezionato con motivazioni che invece non valgono per Balotelli quindi si adottano due pesi e due misure”, “servirebbe un direttore sportivo che si occupi della nazionale che è piena di gente scarsa”; tali dichiarazioni, poi, non risultano essere smentite dal Sig. Raiola;

Le memorie difensive

Nei termini prescritti è pervenuta la memoria difensiva del deferito rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana che, preliminarmente hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice in quanto il Raiola non è tesserato FIGC, né è sottoposto ad alcun vincolo di giustizia, né risultava iscritto, al momento dei fatti contestati, al Registro dei Procuratori sportivi FIGC; ha precisato, a tal  riguardo che, la dichiarazione di impegno a sottoporsi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC, che il deferito ha sottoscritto a margine dei contratti di rappresentanza stipulati con i tesserati FIGC deve intendersi limitata con riferimento al solo affare ed alle sole questioni rientranti nell’ambito di tale rapporto contrattuale.

I  legali  hanno  sostenuto,  in  subordine,  che  la  competenza  a  decidere  della  presente

questione sia intestata alla Commissione Procuratori Sportivi, prevista dall’art.9.1 del Regolamento Procuratori sportivi (al cui sindacato, al limite, in ragione della peculiarità della disciplina speciale per gli stessi prevista, sarebbe soggetto).

Nel merito hanno insistito per l’assoluzione del proprio assistito in ragione dell’assenza degli elementi  costitutivi  dell’illecito  contestato.

Il dibattimento

All'udienza del 12 Settembre  il rappresentante della Procura  Federale ha ripercorso sinteticamente gli elementi di diritto e di fatto già evidenziati nel deferimento, insistendo per l’accoglimento dello stesso e, dopo aver formulato alcune considerazioni in ordine alla questione di giurisdizione sollevata dalla difesa ed al merito della vicenda ha formulato, anche in ragione delle notorie capacità economiche del deferito le seguenti richieste:

- ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) a carico del Sig. Raiola Carmine;

La difesa del Raiola ha insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive sottolineando, inoltre, il merito alla richiesta sanzionatoria formulata che la stessa non dovrebbe tener conto di elementi puramente soggettivi.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e sentite le parti in udienza ritiene fondata l’eccezione formulata dalla difesa in ordine al difetto di giurisdizione.

Va condiviso, infatti, quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che, poiché il Raiola non è tesserato FIGC, allo stesso non può applicarsi de plano l’art. 30 dello Statuto della FIGC, né tanto meno il conseguente art. 1, comma 1 bis del CGS FIGC.

Come evidenziato negli scritti difensivi, la Suprema Corte ha chiarito che:

“…l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati  dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative  vertenze  di  carattere  tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia” (Corte di Cassaz. Sez. I, 27 Settembre  2006, n. 21006).

Da ciò deriva che la sottoposizione alle norme della federazione può sorgere solo a seguito di uno specifico consenso delle parti che, per i tesserati, sorge proprio in forza del tesseramento stesso.

Non ignora questo Tribunale che lo Statuto FIGC e il Codice di Giustizia Sportiva FIGC hanno previsto una generale sottoposizione alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva anche per coloro che svolgono attività rilevante per l’Ordinamento Federale.

Tuttavia, il potere disciplinare e la conseguente potestas iudicandi degli organi di giustizia sportiva, nei confronti di chi, pur non tesserato svolga attività rilevante per l’Ordinamento Federale, trova un suo limite naturale proprio con riferimento alla specifica attività svolta e non può estendersi ad ogni comportamento che il soggetto non tesserato pone in essere e che si ritenga lesivo delle norme federali. Se così non fosse, il soggetto non tesserato si vedrebbe soggetto ad una serie di precetti e regole allo stesso modo di chi, in  quanto tesserato, manifesta una specifica volontà che, invero, nel caso di specie manca.

Pertanto, in tale ottica, sembra a questo Collegio che le dichiarazioni formulate dal Raiola (peraltro  obbligatorie)  di  sottoporsi  volontariamente  alla  giurisdizione  di  questo  Tribunale, debbano essere intese come limitate al singolo contratto di rappresentanza ed al singolo affare, come osservato dalla difesa dello stesso; pertanto, solo nel caso di inadempienze o violazioni di norme federali relative a quello specifico rapporto, il Raiola, nello specifico esercizio delle funzioni di Procuratore sportivo, in quanto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale, sarebbe soggetto alle regole di cui all’art. 1 bis del CGS FIGC ed all’art. 30 dello Statuto FIGC.

Nel caso di specie il Raiola ha rilasciato un’intervista, di cui peraltro non risulta allegata alcuna riproduzione audio, nella quale esprime delle proprie personali opinioni tecniche senza alcuna attinenza o rilevanza con la specifica funzione per la quale lo stesso ha manifestato la propria volontà di sottoporsi all’Ordinamento Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti di Raiola Carmine con riferimento alla fattispecie descritta nel deferimento.

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