F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/FTN del 25 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIAZZA MICHAEL JOSEPH (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), PHILIPAKOS TED (all’epoca dei fatti amministratore delegato e Chief Executive Officer (CEO) della Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa), NAPOLI AIMAN (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa), SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA – (nota n. 181/1361 pf17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIAZZA MICHAEL JOSEPH (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), PHILIPAKOS TED (all’epoca dei fatti amministratore delegato e Chief Executive Officer (CEO) della Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa), NAPOLI AIMAN (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa), SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA - (nota n. 181/1361 pf17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018).

Il deferimento

Con atto del 5 Luglio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Piazza Michael Joseph, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa; Philipakos Ted, all’epoca dei fatti amministratore delegato e Chief Executive Officer della Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa; Napoli Aiman all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa e Società Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa per rispondere:

1) PIAZZA MICHAEL JOSEPH della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web della Società da lui rappresentata e riportata sul quotidiano “il Resto del Carlino – Ferrara” in data 05/06/2018, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Robur, Siena - Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro, nonché di riflesso anche quella propria dell’istituzione Federale nel suo complesso considerata; nel citato comunicato stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “ieri sera non ho potuto commentare perché dovevo tornare a casa con i miei figli, mi dispiace che abbiano dovuto assistere a tale corruzione e incompetenza. Sono profondamente disgustato e arrabbiato. Sono veramente dispiaciuto per i nostri tifosi, loro non meritano questo. È davvero un giorno triste per l'Italia e il calcio italiano. Non capirò mai come alcuni individui sporchi e corrotti riescano a rendere una cosa tanto bella, così ripugnante e brutta. Sono nauseato”;

2) PHILIPAKOS TED della violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “twett” pubblicato sul proprio profilo del social network “Twitter” e riportato sul quotidiano “il Resto del Carlino – Ferrara” in data 05/06/2018, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Robur, Siena - Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro, nonché di riflesso anche quella propria dell’istituzione Federale nel suo complesso considerata; nel citato “twett”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “A Robbery. A complete disgrace. All of Italian football should be embarassed @FIGC (un furto. Una roba disonorevole. Tutto il calcio italiano dovrebbe scandalizzarsi @FIGC)”;

3) il Sig. NAPOLI AIMAN, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sul proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Robur, Siena - Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro, nonché di riflesso anche quella propria dell’istituzione Federale nel suo complesso considerata; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Pensavo di averle viste tutte nel calcio .. pensavo non ci fosse limite al peggio. Una partita gestita in maniera indecente ed infine, al 100esimo minuto, questo rigore ha sancito la nostra uscita dai play off. Penso non esistano commenti, penso che nessuno possa trovare le parole adatte per descrivere una cosa così vergognosa. D’altra parte, come in qualsiasi ambito in Italia, tutto finirà nel dimenticatoio e nessuno prenderà dei provvedimenti, ma sono certo che in un modo o nell’altro, ci penserà il signore”;

4) la Società ASSOCIAZIONE CALCIO REGGIANA 1919 Spa, della violazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed  i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e  legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Piazza  Michael  Joseph, nonché della violazione degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva  per  le  azioni  ed  i  comportamenti  disciplinarmente  rilevanti posti in essere dal Sig. Philipakos Ted, amministratore delegato e Chief Executive Officer (CEO) della Società e dal Sig. Napoli Aiman, calciatore tesserato per la medesima Società.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva a mezzo del loro difensore Avv. Mattia Grassani.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, prima dell’apertura del dibattimento la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e il Sig. Aiman Napoli, assistito dall’Avv. Luigi Carlutti, in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Aiman Napoli, sanzione base squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), diminuita di 1/3 – 1 (una) giornata di squalifica e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) -, sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate e ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Aiman Napoli ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005   03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il dibattimento

Alla riunione del 21 Settembre  2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione ed € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Piazza Michael Joseph;

- 3 (tre) mesi di inibizione ed € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Philipakos Ted;

- € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per l’Associazione Reggiana Calcio 1919 Spa.

È comparso per i deferiti l’Avv. Luigi Carlutti per delega dell’Avv. Grassani, il quale ha insistito nelle eccezioni e nelle difese riportate nella memoria difensiva, chiedendone l’integrale accoglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento va dichiarato improcedibile per le seguenti considerazioni.

Osserva la Procura Federale che le dichiarazioni rilasciate dai Sigg.ri Piazza Michael Joseph, Philipakos Ted e Napoli Aiman sono pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione (pubblicazione su sito web e testata giornalistica, nonché pubblicazione sul social network “Twitter” e sul social network “Facebook”);

le stesse dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione dell’intera classe arbitrale e, in particolare, dell’arbitro della gara Robur Siena - Reggiana disputata in data 03/06/2018 e valevole per i play off di Lega Pro; le medesime dichiarazione, inoltre, sono lesive di riflesso della reputazione propria dell’istituzione Federale nel suo complesso considerata. Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Per contro i deferiti nella loro memoria difensiva hanno sollevato due distinte questioni pregiudiziali ed hanno contestato nel merito la fondatezza delle pretese della Procura.

In particolare, viene osservato che:

“nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata all’esponente il 12 Giugno  2018 si legge quanto segue:

4. Qualora le parti avvisate facessero richiesta di essere sentite, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, fissano sin da ora, per lo svolgimento dell’audizione la data del 22 Giugno  2018, ad ore 13.00, in Roma, presso gli Uffici della Procura Federale di Via Campania

n. 47; in caso di impedimento delle parti o dei loro difensori per tale data, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, ex art. 32 ter, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, assegnano, per il deposito di memoria sostitutiva il termine di giorni 2, decorrente dalla data fissata per l’effettuazione dell’audizione sopra indicata.

Qualsiasi richiesta di differimento non verrà presa in considerazione, rimanendo salvi i diritti e le facoltà concesse alle parti dalla normativa in vigore;

5. di convenire con il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall’ordinamento Federale,

l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti illeciti ipotizzati ai sensi dell’art. 32 sexies, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva fatta eccezione, per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento Federale, ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 3 del Codice cli Giustizia Sportiva, ferma rimanendo la possibile applicazione della normativa di cui art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva”.

Ricevuta la suddetta comunicazione, in data 15 Giugno  2018, nell’interesse di tutti gli assistiti, lo scrivente ha formulato richiesta cli essere sentito nella data indicata, ovvero il 22 Giugno  2018 (Doc. 1). Inoltre, come esplicitamente menzionato nella suddetta missiva lo scrivente ha preso contatto con la Procura Federale anche ai fini della valutazione delle modalità di definizione del giudizio cx art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva FIGC nonché della ricezione di indicazioni in ordine al quantum sanzionatorio ritenuto congruo da parte dell’organo inquirente.

Successivamente, in data 21 Giugno  2018, l’esponente rendeva edotta la Procura Federale della rinuncia alla facoltà di essere sentiti da parte degli incolpati reiterando, al contempo, la richiesta di conoscere la disponibilità dell’organo inquirente a valutare una definizione del giudizio cx art. 32 sexies Codice Giustizia Sportiva FIGC (Doc. 2).

Rimanendo ancora prive di riscontro le due richieste, il 5 Luglio 2018, ultimo giorno utile per la notifica dell’atto di deferimento lo scrivente difensore trasmetteva un terzo e ultimo sollecito (Doc. 3), di seguito trascritto: con riferimento alla posizione in oggetto, a nome e per conto di AC Reggiana 1919 Spa, Mike Piazza, Ted Philipakos e Aiman Napoli, rinnovo, cortesemente, la richiesta di conoscere la disponibilità per una definizione del procedimento ai sensi dell’art 32 sexies CGS, nonché, eventualmente, i termini e le condizioni della stessa. Nel rimanere in attesa di cortese riscontro, a disposizione per ogni informazione, confronto e/o chiarimento porgo i più cordiali saluti.

Mattia Grassani’.

A tale richiesta, replicava la Procura il giorno successivo evidenziando difficoltà nel prendere contatti con il legale nominato dai deferiti (senza, però, che mai fosse stata formalizzata alcuna comunicazione, a mezzo e-mail e pec) e informando che il deferimento relativo al richiamato procedimento verrà notificato in data odierna, essendo l’ultimo giorno utile per espletare tale adempimento da parte di questo ufficio, stante la scadenza del relativo termine” (in realtà, come detto, già scaduto!). Tuttavia, nonostante la predetta, espressa istanza, reiterata dai soggetti interessati e formulata in ben tre occasioni, la Procura Federale, in data 6 Luglio 2018, ha elevato atto di deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare. Ebbene, dalla descritta condotta della Procura Federale discende l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento del 6 Luglio u.s.

Infatti, la richiesta di conoscere le valutazioni dell’organo inquirente in relazione alla possibilità di vedersi applicata una pena senza incolpazione è stata presentata nell’interesse dei deferiti per tre volte prima della notifica del deferimento del 6 Luglio 2018.

La stessa, quindi, era entrata nella sfera di conoscenza della Procura Federale prima della notifica dell’atto di deferimento.

L’organo inquirente, dunque, ha disposto di più di 2 (due) settimane per poter valutare la richiesta formulata, potendosi anche limitare a rappresentare la propria indisponibilità a definire il giudizio senza incolpazione ma comunque, riscontrando la richiesta dando atto ai deferiti di averla valutata.

Omettendo qualsivoglia riscontro, ed ignorando l’istanza pervenuta in due occasioni l’organo inquirente ha privato i futuri deferiti di uno degli strumenti normativi posto a tutela dell’esercizio del diritto di difesa.

Infatti, sulla base delle indicazioni ricevute, sarebbe stato possibile valutare la convenienza di una definizione del procedimento senza incolpazione.

Il problema abbraccia ragioni di natura sostanziale.

Il riscontro alla duplice richiesta formulata, infatti, avrebbe consentito agli odierni deferiti: - di valutare la definizione del procedimento senza essere deferiti, con ogni conseguente pregiudizio in termini d’immagine (pubblicazione delle relative notizie e del Comunicato Ufficiale sul sito wnv.figc.it);

- di valutare la definizione del procedimento in un lasso di tempo minore e senza dover sostenere oneri, in termini di adempimenti e costi legali, eventualmente evitabili;

- di valutare la definizione del procedimento cd. ‘senza incolpazione’, in maniera tale da non essere gravati da un precedente specifico in caso di deferimento per analoghe motivazioni. Il tutto senza considerare che il riscontro della Procura Federale non avrebbe in alcun modo rallentato l’iter procedimentale. Ciò considerato l’ampio lasso di tempo intercorso tra la prima comunicazione a firma dello scrivente del 15 Giugno  u.s. e la notifica del deferimento dcl 06 Luglio u.s., ovvero ben 18 giorni durante i quali la Procura Federale, nel rispetto di uno strumento di tutela espressamente previsto dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, avrebbe dovuto prendere in considerazione l’istanza pervenuta manifestando le proprie determinazioni sul punto. Diversamente, ignorando la richiesta, l’organo inquirente è incorso in un error in procedendo da cui discende l’improcedibilità del presente procedimento.

Quanto precede trova conforto nella giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare che nella decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 50/TFN del 22 Marzo  2018 ha affermato ‘Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene alla Procura prima che questa abbia concluso il procedimento, l’organo inquirente non può prescinderne; questo in ragione della natura ordinatoria dei termini che scansionano il procedimento predibattimentale (cfr. Corte Federale d’appello Sezioni Unite decisione 23.11.2016, C. U. n. 75 del 2.12.2016; Collegio di Garanzia Sezioni Unite decisione n. 25 del 7 Aprile 2017), cui accede l’obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenutele oltre il termine dalla stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell’adozione dell’atto conclusivo del deferimento. Ebbene, avendo il deferito presentato istanza procedimentale di audizione il 13 Gennaio 2018, era fatto obbligo alla Procura di consentirgli l’esercizio delle facoltà difensive, tra cui quella prevista nell’art. 32 sexies CGS.

L’omissione si è tradotta in un error in procedendo che determina l’improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto’.

Secondo il TFN dunque, l’obbligo della Procura Federale non è circoscritto alla sola considerazione da attribuire alle richieste di audizione pervenute nei termini bensì si estende a tutte le istanze entrate nella propria sfera cognitiva prima dell’adozione del deferimento, tra le quali rientra, pacificamente, la facoltà difensiva ex art. 32 sexies presentata dagli odierni deferiti.

Il suddetto indirizzo, è stato, altresì, confermato dal medesimo organo giudicante lo scorso 25 Luglio 2018 — Comunicato Ufficiale n. 10/TFN nel quale si legge che ‘sotto il profilo processuale, è già stato affrontato da questo Tribunale Federale con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 50/TFN del 22 Marzo  2018, dalla quale non vi è motivo di discostarsi con conseguente improcedibilità del procedimento interessato.

Ne consegue che il deferimento dovrà essere dichiarato improcedibile e/o inammissibile e/o irricevibile”.

L’eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.

I fatti cosi come descritti sono confermati dalla documentazione depositata in atti.

All’udienza odierna il rappresentante della Procura ha confermato che l’istanza non era stata evasa per le difficoltà incontrate nel contattare il difensore dei deferiti, ma ha anche confermato che sulla medesima richiesta la Procura non ha mai formalizzato una proposta né tantomeno una formale convocazione degli incolpati.

Ripetutamente sia questo Tribunale (CU n. 10/2018/2019; n. 60/2017/2018) che la Corte Federale di Appello (CU 012/CFA 2018/2019; n. 125/CFA 2017/2018) hanno evidenziato che, la condotta della Procura Federale comporti una violazione del diritto di difesa del deferito, soprattutto per la rilevanza che essa acquista in collegamento con l’art. 32 sexies del CGS. Una lettura costituzionalmente orientata porta a ritenere che il Procuratore Federale, non possa rifiutare arbitrariamente e senza motivazione, la richiesta avanzata dall’avvisato. Conclusivamente,  assorbite  tutte  le  altre  questioni,  il  deferimento  deve  essere  dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali e l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico del calciatore Aiman Napoli.

Per il resto dichiara l’improcedibilità del deferimento.

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