F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACCA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Trento SCSD), SOCIETÀ AC TRENTO SCSD – (nota n. 14141/1168pf17-18GP/AS/ac del 28.06.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACCA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Trento SCSD), SOCIETÀ AC TRENTO SCSD - (nota n. 14141/1168pf17-18GP/AS/ac del 28.06.2018).
La normativa
Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 153 del 9.06.2017 l’elenco degli adempimenti necessari per l’iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017/2018.
Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l’iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale “Società LND” dal menù “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 al 12 Luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.
Veniva altresì previsto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 Luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l’esclusione della Società dal campionato; era infine previsto che il mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punto A numeri da 1 a 11 della normativa) concretizzava un illecito disciplinare che, a seguito della trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D. alla Procura Federale, era dagli organi di giustizia sportiva sanzionato, su deferimento di quest’ultima, con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.
Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest’ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 28 Giugno 2018, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.VI.SO.D. del 13 Marzo 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Mauro Giacca, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della AC Trento SCSD, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A2 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 Luglio 2017 la copia del verbale dell’assemblea della Società nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2017/2018, firmato per conformità dal Presidente della Società.
È stata altresì deferita la stessa AC Trento SCSD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.
Il patteggiamento
Alla riunione del 19 Settembre 2018 sono comparsi la Procura Federale (Avv. Avagliano) e per i deferiti l’Avv. Di Cintio, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Mauro Giacca, sanzione base inibizione di gg. 30 (trenta), diminuita di 1/3 pari a gg. 10 (dieci), sanzione finale inibizione di gg. 20 (venti); per la Società AC Trento SCSD, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (mille), diminuita di 1/3 pari ad € 333,00 (trecentotrentatré/00), sanzione finale € 667,00 (seicentosessantasette//00).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Mauro Giacca, nella sua qualità, a mezzo del proprio difensore Avv. Di Cintio, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;
visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo Giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Sig. Mauro Giacca, nella qualità, l’inibizione di gg. 20 (venti)
-alla AC Trento SCSD l’ammenda di € 667,00 (euro seicentosessantasette/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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