F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Manfredonia Calcio), SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 14090/1186 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Manfredonia Calcio), SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 14090/1186 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).
La normativa
Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 153 del 9.06.2017 l’elenco degli adempimenti necessari per l’iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017 / 2018.
Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l’iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale “Società LND” dal menù “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 al 12 Luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.
Veniva altresì previsto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 Luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l’esclusione della Società dal campionato; era infine previsto che il mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punto A numeri da 1 a 11 della normativa) concretizzava un illecito disciplinare che, a seguito della trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D. alla Procura Federale, era dagli organi di giustizia sportiva sanzionato, su deferimento di quest’ultima, con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.
Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest’ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 27 Giugno 2018, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.VI.SO.D. del 13 Marzo 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Antonio Sdanga, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della SSDSRL Manfredonia Calcio, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A8 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 Luglio 2017 la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati (nella specie, mancato deposito di due dichiarazioni liberatorie di calciatori), in forza di decisioni assunte dalla CAE divenute definitive entro il 31.05.2017 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dal TFN Sezione Vertenze Economiche.
È stata altresì deferita la stessa SSDSRL Manfredonia Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.
Il dibattimento
Alla riunione del 19 Settembre 2018 è comparsa la sola Procura Federale (Avv. Avagliano), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del Sig. Antonio Sdanga e dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della SSDSRL Manfredonia Calcio.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il deferimento è fondato.
Il Punto A8 della normativa in oggetto descrive la documentazione che la Società deve trasmettere nei termini e nei modi che sono stati illustrati, il cui testo è quello riportato nella nota della CO.VI.SO.D.
Risulta dagli atti del procedimento che tale adempimento non è stato osservato, perché non vi è elemento che possa attestare che la Società aveva trasmesso nel termine delle ore
18.00 del 12 Luglio 2016 la documentazione di che trattasi.
Va peraltro ribadito che il mancato rispetto del termine determina di per sé l’illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.
Pertanto, l’illecito disciplinare contestato alla SSDSRL Manfredonia Calcio e per essa al suo legale rappresentante Sig. Antonio Sdanga sussiste e deve essere sanzionato per come richiesto.
Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Sdanga va ricercato nell’ambito dell’art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l’art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all’inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.
Si evidenzia infine che, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, Maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il Sig. Antonio Sdanga, nella qualità, per gg. 30 (trenta) ed infligge alla SSDSRL Manfredonia Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille).
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