F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), SOCIETÀ AS MELFI SRL – (nota n. 11645/623 pf17-18 GC/GP/ma del 14.5.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), SOCIETÀ AS MELFI SRL - (nota n. 11645/623 pf17-18 GC/GP/ma del 14.5.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 14 Maggio 2018, con udienza fissata al 12.7.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) Giuseppe Maglione, Presidente e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. m), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare il Direttore Sportivo della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico di concerto con la FIGC nei giorni 6 Febbraio 2017 e 25 Luglio 2017.
2) la Società AS Melfi Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giuseppe Maglione, Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl, come sopra descritto.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano memoria difensiva.
Alla riunione del 12.7.2018, i deferiti presentavano istanza di rinvio della trattazione al fine di munirsi di procura speciale per esperire il tentativo di accordo per l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.
La Procura Federale non si opponeva alla richiesta nei termini formulati, associandosi alla domanda sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS e, in accoglimento dell’istanza, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento all’udienza del 19.9.2018 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.
In data 11 Settembre 2018, i deferiti depositavano una seconda memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione del 19 Settembre 2018, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Maglione 30 (trenta) giorni di inibizione; nei confronti della Società AS Melfi Srl l’ammenda di euro 20.000,00 (Euro ventimila).
Per i deferiti è comparso il difensore, il quale si è riportato alle proprie memorie difensive, insistendo nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 623 pf17-18, avente ad oggetto: “Mancata partecipazione del Direttore Sportivo della Società AS Melfi ad un incontro sul tema della formazione organizzato dalla FIGC il 6/2/17 e successivamente in data 25/7/2017, come previsto dal C.U. 368/A del 26/4/2016”. In merito alla posizione dei deferiti Giuseppe Maglione e Società AS Melfi Srl, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, e dai documenti prodotti da tutte le parti, emerge che la Società AS Melfi Srl ha partecipato, per interposta persona delegata dal Presidente della Società (Sig. Emilio Fidanzio), solo ad un incontro sul tema della formazione organizzato dalla FIGC il 25/7/2017.
Da una disamina più approfondita della questione emerge che la normativa vigente non permette di delegare a terzi la partecipazione ad un incontro formativo specificamente rivolto ai direttori sportivi, o personalmente al Presidente della Società, quando ne rivesta il ruolo di Direttore Sportivo. Orbene, il Signor Giuseppe Maglione, che era il diretto ed unico interessato, non ha partecipato a nessuno dei due incontri fissati per le date del 6 Febbraio 2017 e per il 25 Luglio 2017 (senza fornire alcuna idonea giustificazione di legittimo impedimento per il primo incontro).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva inoltre che la normativa vigente prevede uno specifico obbligo di partecipazione personale e diretta del Direttore Sportivo agli incontri formativi sopra richiamati; al contrario, nel caso in esame, tutto questo non è regolarmente avvenuto (la procura notarile menzionata dal difensore dei deferiti, non risulta tra l’altro idonea a spiegare i suoi effetti giuridici in relazione all’incontro formativo del 25 Luglio 2017).
Per tutto quanto sopra esposto, è possibile ritenere che il Signor Giuseppe Maglione non ha assolto all’obbligo loro imposto dal Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.4.2016.
In relazione alla posizione dei deferiti pertanto, si rileva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti, risulta raggiunta la piena prova del comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti in relazione alle violazioni regolamentari ad essi contestate dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge al Signor Giuseppe Maglione giorni 30 (trenta) di inibizione e alla Società AS Melfi Srl l’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).
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