F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO – (nota n. 12843/599 pf17-18 GP/CS/gb del 5.6.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - (nota n. 12843/599 pf17-18 GP/CS/gb del 5.6.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi a questo Tribunale: AD Voluntas Calcio Spoleto per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per il comportamento posto in essere dal Signor Marco Gori, soggetto  appartenente  alla  Società  al  momento  della  consumazione  della  violazione  e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività contestata. All’udienza  del  12  Luglio  2018  è  stato  disposto  il  rinvio  della  trattazione  del  presente procedimento all’udienza odierna, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS in quanto, per la Società deferita, non erano state restituite dall’ufficio postale competente le cartoline  di  ritorno  delle  raccomandate  recanti  la  notificazione  dell’atto  di  deferimento  e dell’avviso di segreteria per la convocazione alla udienza di cui sopra (i.e., 12 Luglio 2018). Riscontrata la regolarità delle notifiche si rileva che nel termine previsto il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l’irrogazione della seguente sanzione:

- per AD Voluntas Calcio Spoleto: ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00); Nessuno è comparso per la Società deferita.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalla segnalazione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. che il Signor Marco Gori, allenatore di base, ha omesso il deposito dell’accordo economico sottoscritto con la AD Voluntas Calcio Spoleto entro il termine previsto dalla normativa di riferimento, così violando l’art.1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1, punto 14, per la s.s. 2015/2016, circostanza acclarata e peraltro non contestata, come si evince dagli atti depositati dalla Procura Federale.

Da quanto su esposto deriva la responsabilità del Signor Marco Gori, atteso che il medesimo ha presentato istanza alla Procura della F.I.G.C., in data 11 Maggio 2018, di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies, CGS e la responsabilità oggettiva della AD Voluntas Calcio Spoleto, deferita ai sensi dell’art.4, comma 2, CGS

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00) a carico della Società AD Voluntas Calcio Spoleto.

 

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