F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 02 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CURCI RUGGIERO MASSIMO(Consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015 e vice Presidente della stessa Società dal 9.3.2017 al 30.6.2017),

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CURCI RUGGIERO MASSIMO(Consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015 e vice Presidente  della stessa Società dal 9.3.2017 al 30.6.2017), SANNELLA FEDELE (Dirigente della Foggia  Calcio Srl dal 27.1.2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017/2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote – sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto  esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale), CURCI NICOLA (Soggetto che ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse della Foggia  Calcio  Srl nella  stagione sportiva  2015/2016  e  consigliere  di  amministrazione  della  stessa Società nella stagione sportiva 2016/2017, nonché nelle  stagioni  sportive  2015  -  2016 e 2016/2017 titolare per il tramite di altra Società  di  quote  sociali  della  Foggia  Calcio  Srl  e  soggetto  esercitante  il controllo  sulla  stessa  Società  nel  medesimo  periodo temporale), SANNELLA FRANCESCO DOMENICO (Dirigente della Foggia Calcio Srl  dal 21.12.2015 e consigliere di amministrazione della  stessa  Società  dalla  stagione  sportiva 2017 - 2018, nonché  nelle  stagioni  sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale), DELLISANTI ROBERTO PIERRE JEAN (Amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società), FARES ADOLFO LUCIO (Presidente  e legale rappresentante pro – tempore della  Foggia  Calcio  Srl  dal  27.6.2015, dotato  di   poteri di rappresentanza della Società), URSITTI GIANLUCA (Consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza  della Società), DI BARI GIUSEPPE (Direttore sportivo della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015), SARNO VINCENZO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.9.2014 al  19.1.2018), VACCA ANTONIO JUNIOR (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  5.1.2014 all’11.1.2018), IEMMELLO PIETRO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  4.9.2015 al 30.6.2016), CHIRICÒ COSIMO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2016 al 31.1.2018), TITO FABIO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  15.7.2016 al 22.7.2017 ed in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 Srl dal 31.8.2016 al  30.6.2017), AGNELLI CRISTIAN (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015), GERBO ALBERTO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.8.2014), MAZZEO FABIO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 2.9.2016), MARTINELLI LUCA (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016), GUARNA  ENRICO  (Calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dal  21.7.2016),  FLORIANO ROBERTO  (Calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dall’1.7.2015 al 26.7.2016  e dal 30.6.2017), EMPEREUR ALAN (Calciatore tesserato per  la  Foggia Calcio Srl dal 27.7.2016 al 13.1.2018), NARCISO  ANTONIO  (Calciatore  tesserato per  la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al 31.8.2016), DE ALMEIDA ANGELO MARIANO (Calciatore  tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al 31.8.2017), LANZARO MAURIZIO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.1.2016 al 20.8.2016), ARCIDIACONO  PIETRO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.2.2016 al 26.8.2016),  TAROLLI  STEFANO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 24.1.2.2014 all’1.2.2016 e dal  25.8.20179), AGOSTINONE GIUSEPPE (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal  7.8.2014 al 23.8.2016), PADOVAN STEFANO (Calciatore tesserato per la  Foggia  Calcio  Srl  dal  15.7.2016  al  20.1.2017),  SAINZ  MAZA  LOPEZ  MIGUEL  ANGEL (Calciatore tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dal  6.8.2014  al  26.7.2017),  QUINTO  MARCELLO (Calciatore  tesserato per la Foggia  Calcio  Srl dal  12.7.2015  al  31.1.2017),  SANCHEZ  BENITO ALEJANDRO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 26.8.2016 al 31.1.2018),  AGAZZI DAVIDE (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016), POSSANZINI  DAVIDE (Tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.7.2016 al 2.9.2016), DE ZERBI  ROBERTO (Tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016), TERESA  VINCENZO (Preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016), MARCATTILII MARCATTILIO (Preparatore atletico tesserato per la Foggia  Calcio  Srl  dal  14.7.2015 al 2.9.2016), CANNAS COSIMO (Massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.8.2016 al 20.8.2016),  SMARGIASSI  FRANCESCO  (Massaggiatore  tesserato  per  la  Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016)  E  SOCIETÀ  FOGGIA  CALCIO  SRL  -  (nota  n.  11778/409  pf  17-18  GP/GC/blp  del

15.5.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp del 15.5.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. il sig. CURCI Ruggiero Massimo, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015 e vice presidente della stessa Società dal 9.3.2017 al 30.6.2017, nonché nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 - 2017 titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa  Società nel medesimo periodo temporale;

2. il sig. SANNELLA Fedele, dirigente della Foggia Calcio Srl dal 27.1.2016 e consigliere  di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017/2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote – sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo  sulla  stessa Società nel medesimo periodo temporale;

3. il sig. CURCI Nicola, soggetto che ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse della Foggia Calcio Srl nella stagione sportiva 2015/2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società nella stagione sportiva 2016/2017, nonché  nelle  stagioni  sportive  2015  - 2016 e 2016/2017 titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale;

4. il sig. SANNELLA Francesco Domenico, dirigente della Foggia Calcio Srl dal 21.12.2015 e consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017 -  2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale;

5. il sig. DELLISANTI Roberto Pierre Jean, amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società;

6. il sig. FARES Adolfo Lucio, presidente e legale rappresentante pro – tempore della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, dotato di poteri di rappresentanza della Società;

7. il sig. URSITTI Gianluca, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015,senza poteri di rappresentanza della Società;

8. il sig. DI BARI Giuseppe, direttore sportivo della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015;

9. il sig. SARNO Vincenzo,  calciatore  tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.9.2014 al 19.1.2018;

10. il sig. VACCA Antonio Junior, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2014 all’11.1.2018;

11. il sig. IEMMELLO Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.9.2015 al 30.6.2016;

12. il sig. CHIRICÒ Cosimo, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2016 al 31.1.2018;

13. il sig. TITO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al 22.7.2017 ed in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 Srl dal 31.8.2016 al 30.6.2017;

14. il sig. AGNELLI Cristian, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015;

15. il sig. GERBO Alberto, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.8.2014;

16. il sig. MAZZEO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 2.9.2016;

17. il sig. MARTINELLI Luca, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016;

18. il sig. GUARNA Enrico, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016;

19. il  sig.  FLORIANO  Roberto,  calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dall’1.7.2015  al 26.7.2016 e  dal  30.6.2017;

20. il sig. EMPEREUR Alan, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 27.7.2016 al 13.1.2018;

21. il  sig.  NARCISO  Antonio,  calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dal  17.7.2015  al 31.8.2016;

22. il sig. DE ALMEIDA Angelo Mariano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl  dal 17.7.2015 al 31.8.2017;

23. il sig. LANZARO Maurizio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.1.2016 al 20.8.2016;

24. il sig. ARCIDIACONO Pietro,  calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl  dall’1.2.2016 al 26.8.2016;

25. il  sig.  TAROLLI  Stefano,  calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl  dal  24.1.2.2014 all’1.2.2016 e dal 25.8.2017;

26. il sig. AGOSTINONE Giuseppe, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 7.8.2014 al 23.8.2016;

27. il sig. PADOVAN Stefano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al 20.1.2017;

28. il sig. SAINZ MAZA LOPEZ Miguel Angel, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 6.8.2014 al 26.7.2017;

29. il sig. QUINTO Marcello, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015 al 31.1.2017;

30. il sig. SANCHEZ Benito Alejandro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 26.8.2016 al 31.1.2018;

31. il sig. AGAZZI Davide, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016;

32. il sig. POSSANZINI Davide, tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.7.2016 al 2.9.2016;

33. il sig. DE ZERBI Roberto, tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016;

34. il sig. TERESA Vincenzo, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016;

35. il sig. MARCATTILII Marcattilio, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016;

36. il sig. CANNAS Cosimo, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.8.2016 al 20.8.2016;

37. il sig. SMARGIASSI Francesco, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl  dal 21.7.2016;

38. la Società FOGGIA CALCIO Srl.

Per rispondere:

1. - il sig. CURCI Ruggiero Massimo, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015 e vice presidente della stessa Società dal 9.3.2017 al 30.6.2017, nonché nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 - 2017 titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa  Società nel medesimo periodo temporale:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva  della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - l’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecento-trentacinque/00), di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) a mezzo di bonifici da conti allo stesso riconducibili ed € 556.750,00 (cinquecentocinquante-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;

b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sarno Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 49.055,00 (quarantano-vemilacinquantacinque/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

c) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Vacca Antonio Junior all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 54.568,00 (cinquantaquattro- milacinquecentosessantotto/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

d) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 19.506,00 (diciannovemilacinquecentosei/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

e) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Chiricò Cosimo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un  compenso  in contanti pari complessivamente ad € 20.477,00 (ventimilaquattrocentosettantasette/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

f) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 37.000,00 (trentasettemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

g) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

h) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva,  nonché  del  disposto  di  cui  all’art.  94,  comma  1  lett.  b),  delle  N.O.I.F.,  per  avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

i) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

j) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

k) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 19.500,00  (diciannovemilacinquecento/00),  ulteriore  e  diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

l) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Floriano Roberto all’epoca dei fatti calciatore  tesserato per  la Foggia Calcio Srl,  un compenso in contanti pari complessivamente ad € 30.000,00 (trentamila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto  dall’accordo  economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

m) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

n) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Narciso Antonio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 49.500,00 (quaranta-novemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

o) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo Mariano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.000,00 (quindicimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

p) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Lanzaro Maurizio all’epoca dei fatti calciatore  tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad  €  52.500,00  (cinquantadue-milacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

q) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e   2016/2017,  al  sig. Arcidiacono Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

r) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 700,00 (settecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

s) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone Giuseppe all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), ulteriore e diverso  rispetto  a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

t) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

u) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez Miguel Angel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinque-cento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto  dall’accordo  economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

v) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia

Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

w) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

x) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 4.000,00 (quattromila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

y) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad

€ 15.049,00 (quindicimilaquarantanove/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

z) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Zerbi Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 46.683,00 (quaranta-seimilaseicentoottantatre/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

aa) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015  -  2016 e 2016 – 2017, al  sig. Teresa Vincenzo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 12.634,00  (dodicimilaseicento-trentaquattro/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

bb) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 – 2017, al sig. Marcattilii Marcattilio all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.050,00 (quindici-milacinquanta/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

cc) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016 – 2017, al sig. Cannas Cosimo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.100,00 (cinquemilacento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

dd) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016 – 2017, al sig. Smargiassi Francesco all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

2. - il sig. SANNELLA Fedele, dirigente della Foggia Calcio Srl dal 27.1.2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017/2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote – sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo  sulla  stessa Società nel medesimo periodo temporale:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere impiegato nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti  - l’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) corrisposto a mezzo di bonifici ed € 556.750,00  (cinquecentocinquantaseimila-settecentocinquanta/00)  in  contanti,  frutto  di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; lo stesso  sig. Sannella Fedele, poi, è stato il percettore materiale delle somme in contanti corrisposte dal sig. Curci Ruggiero Massimo al quale rivolgeva espresse richieste in tal senso, ricevendo poi materialmente il denaro dal sig. Curci Nicola;

b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sarno Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 49.055,00 (quarantanove-milacinquantacinque/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

c) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Vacca Antonio Junior all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 54.568,00 (cinquantaquattromilacinquecentosessantotto/00), ulteriore e diverso rispetto  a  quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

d) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 19.506,00 (diciannovemilacinquecentosei/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

e) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Chiricò Cosimo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un  compenso  in contanti pari complessivamente ad € 20.477,00 (ventimilaquattro-centosettantasette/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

f) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 37.000,00 (trentasettemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

g) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva,  nonché  del  disposto  di  cui  all’art.  94,  comma  1  lett.  b),  delle  N.O.I.F.,  per  avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

h) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

i) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

j) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

k) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 19.500,00  (diciannovemilacinquecento/00),  ulteriore  e  diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

l) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Floriano Roberto all’epoca dei fatti calciatore  tesserato per  la Foggia Calcio Srl,  un compenso in contanti pari complessivamente ad € 30.000,00 (trentamila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto  dall’accordo  economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

m) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan all’epoca dei  fatti  calciatore  tesserato  per  la  Foggia  Calcio  Srl,  un  compenso  in  contanti  pari complessivamente ad € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

n) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Narciso Antonio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un  compenso  in contanti pari complessivamente ad € 49.500,00  (quarantanove-milacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

o) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo Mariano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.000,00 (quindicimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

p) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Lanzaro Maurizio all’epoca dei fatti calciatore  tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad €  52.500,00  (cinquantaduemila-cinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

q) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e   2016/2017,  al  sig. Arcidiacono Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

r) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 700,00 (settecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

s) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone Giuseppe all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente  ad  €  8.500,00  (ottomilacinquecento/00),  ulteriore  e  diverso  rispetto  a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

t) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

u) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez Miguel Angel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

v) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso  rispetto  a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

w) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016 /2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

x) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 4.000,00 (quattromila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

y) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad

€ 15.049,00 (quindicimilaquarantanove/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

z) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Zerbi Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 46.683,00 (quaranta-seimilaseicentoottantatre/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

aa) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Teresa Vincenzo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 12.634,00 (dodicimilaseicentotren-taquattro/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

bb) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Marcattilii Marcattilio all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.050,00 (quindicimila-cinquanta/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

cc) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Cannas Cosimo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.100,00 (cinquemilacento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

dd) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Smargiassi  Francesco all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

3.- il sig. CURCI Nicola, soggetto che ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse della Foggia Calcio Srl nella stagione sportiva 2015/2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società nella stagione sportiva 2016/2017, nonché nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016/2017 titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno -allo

stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00  (unmilionequattrocentoottomila/00)  corrisposto  a  mezzo  di  bonifici  ed  € 556.750,00  (cinquecentocinquante-seimilasettecentocinquanta/00) in  contanti,  frutto  di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; il sig. Curci Nicola, inoltre, ha materialmente consegnato, per propria stessa ammissione, i soldi in contanti al sig. Sannella Fedele a fronte delle richieste di quest’ultimo rivolte al sig. Curci Ruggiero Massimo;

4.- il sig. SANNELLA Francesco Domenico, dirigente della Foggia Calcio Srl dal 21.12.2015 e consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017 -  2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattro-centoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquanta-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti,  frutto  di  compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo;

b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sarno Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 49.055,00 (quarantanove-milacinquantacinque/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

c) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Vacca Antonio Junior all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 54.568,00 (cinquanta- quattromilacinquecentosessantotto/00),   ulteriore   e   diverso   rispetto   a   quello   previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

d) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 19.506,00 (diciannovemilacinquecentosei/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

e) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Chiricò Cosimo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un  compenso  in contanti pari complessivamente ad € 20.477,00 (ventimilaquattrocentosettantasette/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

f) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 37.000,00 (trentasettemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

g) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

h) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

i) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

j) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

k) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 19.500,00  (diciannovemilacinquecento/00),  ulteriore  e  diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

l) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015 /2016 e 2016/2017, al sig. Floriano Roberto all’epoca dei fatti calciatore  tesserato per  la Foggia Calcio Srl,  un compenso in contanti pari complessivamente ad € 30.000,00 (trentamila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto  dall’accordo  economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

m) ella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

n) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Narciso Antonio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

o) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo Mariano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.000,00 (quindicimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

p) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Lanzaro Maurizio all’epoca dei fatti calciatore  tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad  €  52.500,00  (cinquanta-duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

q) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e   2016/2017,  al  sig. Arcidiacono Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

r) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 700,00 (settecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

s) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone Giuseppe all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), ulteriore e diverso  rispetto  a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

t) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

u) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez Miguel Angel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemila-cinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

v) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva,  nonché  del  disposto  di  cui  all’art.  94,  comma  1  lett.  b),  delle  N.O.I.F.,  per  avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

w) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

x) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 4.000,00 (quattromila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

y) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad

€  15.049,00  (quindicimilaquarantanove/00),  ulteriore  e  diverso  rispetto  a  quello  previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

z) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Zerbi Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 46.683,00 (quarantaseimila-seicentoottantatre/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

aa) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/ 2016 e 2016/2017, al sig. Teresa Vincenzo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 12.634,00 (dodicimilaseicento-trentaquattro/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

bb) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Marcattilii Marcattilio all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.050,00 (quindici-milacinquanta/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

cc) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Cannas Cosimo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.100,00 (cinquemilacento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

dd) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Smargiassi  Francesco all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

5. - il sig. DELLISANTI Roberto Pierre Jean, amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno – allo stato degli atti -        dell’importo complessivo         di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00)  corrisposto  dal  sig.  Curci  Ruggiero  Massimo,  di  cui  € 1.408.000,00   (unmilionequattrocentoottomila/00)   a   mezzo   di   bonifici   ed   €   556.750,00 (cinquecentocinquanteseimila-settecentocinquanta/00)  in    contanti,    frutto    di    compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo;

6. - il sig. FARES Adolfo Lucio, presidente e legale rappresentante pro – tempore della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, dotato di poteri di rappresentanza della Società:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattro-centoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquan-teseimilasettecentocinquanta/00)    in    contanti,    frutto    di    compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo;

7. - il sig. URSITTI Gianluca, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattro-centoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquanta-seimila-settecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo;

8. - il sig. DI BARI Giuseppe, direttore sportivo della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere consentito la corresponsione a numerosi calciatori, ai tecnici ed ai componenti dello staff tecnico – sanitario della Foggia Calcio Srl di compensi in contanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dagli accordi economici regolarmente depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; tali compensi, poi, sono quelli oggetto di incolpazione formulati negli altri capi del presente atto nei confronti dei dirigenti e dei tesserati della Foggia Calcio Srl;

9. - il sig. SARNO Vincenzo, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.9.2014 al 19.1.2018:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 49.055,00 (quarantanovemilacinquantacinque/00), ulteriore e diverso  rispetto  a  quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

10. - il sig. VACCA Antonio Junior, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2014 all’11.1.2018:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 54.568,00 (cinquantaquattromilacinquecentosessan-totto/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

11. - il sig. IEMMELLO Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.9.2015 al 30.6.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2015/2016, il pagamento di un compenso in contanti pari ad € 19.506,00 (diciannovemilacinquecentosei/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

12.- il sig. CHIRICO’ Cosimo, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2016 al 31.1.2018:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 20.477,00 (ventimilaquattrocentosettantasette/00), ulteriore e  diverso  rispetto  a  quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

13. - il sig. TITO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al 22.7.2017 ed in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 Srl dal 31.8.2016 al 30.6.2017:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 37.000,00 (trentasettemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

14. - il sig. AGNELLI Cristian, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

15. - il sig. GERBO Alberto, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.8.2014:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

16. - il sig. MAZZEO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 2.9.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva,  nonché  del  disposto  di  cui  all’art.  94,  comma  1  lett.  b),  delle  N.O.I.F.,  per  avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

17. - il sig. MARTINELLI Luca, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

18. - il sig. GUARNA Enrico, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

19. - il sig. FLORIANO Roberto, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.7.2015 al 26.7.2016 e dal 30.6.2017:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 30.000,00 (trentamila/00), ulteriore e diverso rispetto a  quello  previsto  dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

20. - il sig. EMPEREUR Alan, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 27.7.2016 al 13.1.2018:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

21. - il sig. NARCISO Antonio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al 31.8.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/ 2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 49.500,00  (quarantanovemilacinquecento/00),  ulteriore  e  diverso  rispetto  a  quello  previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

22. - il sig. DE ALMEIDA Angelo Mariano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015al31.8.2017:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.000,00 (quindicimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

23. - il sig. LANZARO Maurizio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.1.2016 al 20.8.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

24. - il sig. ARCIDIACONO Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.2.2016 al 26.8.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00), ulteriore e diverso rispetto a  quello  previsto  dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

25. - il sig. TAROLLI Stefano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 24.1.2.2014 all’1.2.2016 e dal 25.8.2017:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2015/2016, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 700,00 (settecento/00), ulteriore  e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

26. - il sig. AGOSTINONE Giuseppe, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 7.8.2014 al 23.8.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento   di   un   compenso   in   contanti   pari   complessivamente   ad   €   8.500,00 (ottomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

27. - il sig. PADOVAN Stefano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al 20.1.2017:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

28. - il sig. SAINZ MAZA LOPEZ Miguel Angel, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 6.8.2014 al 26.7.2017:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

29. - il sig. QUINTO Marcello, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015 al 31.1.2017:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

30. - il sig. SANCHEZ Benito Alejandro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 26.8.2016 al 31.1.2018:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

31. - il sig. AGAZZI Davide, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 4.000,00 (quattromila/00), ulteriore  e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

32. - il sig. POSSANZINI Davide, tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.7.2016 al 2.9.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b),  delle  N.O.I.F.,  per  avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.049,00 (quindicimilaquarantanove/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico  regolarmente  depositato presso  la Lega  Italiana  Calcio  Professionistico;

33. - il sig. DE ZERBI Roberto, tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1  lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 46.683,00 (quarantaseimila-seicentoottantatre/00), ulteriore e  diverso  rispetto  a  quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

34. - il sig. TERESA Vincenzo, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 12.634,00 (dodicimilaseicentotrentaquattro/00), ulteriore e diverso  rispetto  a  quello  previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

35. - il sig. MARCATTILII Marcattilio, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.050,00 (quindicimilacinquanta/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

36. - il sig. CANNAS Cosimo, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.8.2016 al 20.8.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.100,00 (cinquemilacento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

37. - il sig. SMARGIASSI Francesco, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

38. - la Società FOGGIA CALCIO Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Fares Adolfo Lucio così come oggetto di contestazione con il presente provvedimento;

39.- la Società FOGGIA CALCIO Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere, così come oggetto di contestazione con il presente provvedimento, dai sigg.ri Curci Ruggiero Massimo, Sannella Fedele, Curci Nicola, Sannella Francesco Domenico, Dellisanti Roberto Pierre Jean, Ursitti Gianluca, Di Bari Giuseppe, Sarno Vincenzo, Vacca Antonio Junior, Iemmello Pietro, Chiricò Cosimo, Tito Fabio, Agnelli Cristian, Gerbo Alberto, Mazzeo Fabio, Martinelli Luca, Guarna Enrico, Floriano Roberto, Empereur Alan, Narciso Antonio, De Almeida Angelo Mariano, Lanzaro Maurizio, Arcidiacono Pietro, Tarolli Stefano, Agostinone Giuseppe, Padovan Stefano, Sainz Maza Lopez Miguel Angel, Quinto Marcello, Sanchez Benito Alejandro, Agazzi Davide, Possanzini Davide, De Zerbi Roberto, Teresa Vincenzo, Marcattilii Marcattilio, Cannas Cosimo e Smargiassi Francesco;

Le memorie difensive

Nei termini di rito, i deferiti Foggia Calcio Srl, Sannella Fedele, Sannella Francesco Domenico, Fares Adolfo Lucio, Ursitti Gianluca, Di Bari Giuseppe, Martinelli Luca, De Almeida Angelo Mariano, Arcidiacono Pietro, Sanchez Benito Alejandro, Possanzini Davide, De Zerbi Roberto, Teresa Vincenzo, Marcattilii Marcattilio hanno fatto pervenire memoria difensiva.

La difesa della Società Foggia Calcio Srl contesta in primo luogo la quantificazione operata dalla Procura Federale delle somme reimpiegate nell’attività gestionale e sportiva nel corso delle  stagioni  2015/2016  e  2016/2017,  frutto  di  compensi  derivanti  dalla  commissione  di attività illecite e/o elusione fiscale. Infatti, il deferimento quantifica un importo complessivo pari a € 1.946.750,00, di cui € 1.408.000,00 versato alla Società a mezzo di bonifici bancari ed € 556.750,00 consegnati in contanti. La difesa, tuttavia, evidenzia come dalle risultanze documentali risultino versamenti di denaro contante per la minor somma di € 378.000,00. Parimenti  infondato  sarebbe  l’impianto  accusatorio  nei  confronti  dei  signori  Fares,  Curci Nicola, Sannella Fedele e Francesco Domenico, Dellisanti e Ursitti, difettando in toto la prova della  consapevolezza  da  parte  di  tali  soggetti  circa  la  provenienza  illecita  delle  somme contestate.

In particolare non vi sarebbero riscontri di un qualsivoglia coinvolgimento del Presidente Fares il quale, come riferito dal sig. Nicola Curci in sede di dichiarazioni spontanee del 18.12.2017, avrebbe assistito in una sola occasione alla consegna da parte sua di una busta al sig. Fedele Sannella. Nessuna prova in atti della consapevolezza da parte del Presidente circa il contenuto della busta, circa la provenienza o la destinazione del contante presumibilmente nella stessa contenuto.

Anche con riferimento alla responsabilità del sig. Ruggiero Massimo Curci vi sarebbe una incongruenza tra la evidente ed immediata tracciabilità delle somme transitate  attraverso bonifici bancari e la fattispecie di autoriciclaggio contestata a monte dalla Procura della Repubblica di  Milano laddove punisce  soltanto quelle attività idonee ad “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Le condotte oggetto di contestazione, pertanto, difetterebbero di quel particolare intento dissimulatorio e fraudolento richiesto dalla normativa penale ai fini dell’integrazione del reato.

Infine, la difesa della Società ha negato la valenza probatoria delle notazioni manoscritte dal sig. Fedele Sannella e recanti gli importi corrisposti in contanti a calciatori e tecnici della Foggia Calcio Srl, oltre che ad altre persone, nelle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 – 2017. Difetterebbe, infatti, il riscontro della effettiva dazione del denaro ai soggetti ivi indicati, non potendosi conferire a tali documenti il valore di un “ricevuta di pagamento” ma tutt’al più quello di una mera “previsione di spesa”.

La difesa del sig. Fedele Sannella, respinge preliminarmente e con determinazione qualsiasi collegamento tra le vicende oggetto del presente procedimento disciplinare e fatti comunque riconducibili a fenomeni di mafia. Si evidenzia, altresì, l’erronea quantificazione da parte della Procura Federale degli importi contestati: la stessa Procura della Repubblica di Milano attribuirebbe rilevanza alle sole somme versate in contanti (complessivamente quantificate in € 378.750,00) per le quali sussisterebbe la consapevolezza della provenienza illecita e per le quali il Sannella viene chiamato a rispondere di riciclaggio.

Anche la difesa del sig. Francesco Domenico Sannella ribadisce l’assenza di legami tra i fatti oggetto di deferimento e fenomeni di stampo mafioso. Vi sarebbe, inoltre, un difetto di legittimazione passiva del sig. Sannella non avendo rivestito nelle stagioni contestate alcun incarico all’interno della Società; quale “semplice dirigente”, quindi, non era tenuto a svolgere alcuna attività di controllo sulla gestione economico/amministrativa della Società.

Il difensore del sig. Sannella sottolinea, inoltre, il mancato coinvolgimento del proprio assistito nella vicenda penale e la grave carenza probatoria in sede disciplinare laddove la tracciabilità del denaro pervenuto al Foggia Calcio con bonifico bancario da parte di un socio stimato professionista, può fondare un legittimo affidamento circa la provenienza lecita dello stesso mentre, per ciò che concerne i conferimenti operati in contanti, dagli atti procedimentali non risulta nessuna circostanza in cui Sannella avrebbe percepito o anche solo assistito a tali dazioni.

La difesa del Dottor Lucio Adolfo Fares, Presidente e legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl, contesta la circostanza riportata dal sig. Nicola Curci nel corso dell’interrogatorio reso all’Autorità Giudiziaria in data 18.12.2017 allorquando affermava di aver chiesto al Fares di entrare insieme nella stanza di Fedele Sannella e di assistere alla dazione di circa 40.000,00 euro in contanti. Il Dott. Fares, infatti, avendo intrattenuto solo sporadici rapporti con il Curci, ricorda perfettamente la circostanza e rammenta come si trovasse già all’interno della camera di Fedele Sannella quando sopraggiunse Nicola Curci e consegnò al primo una busta chiusa di cui lui non ha mai conosciuto il contenuto.

Per la difesa, il ruolo di mera rappresentanza istituzionale con le Autorità locali, gli organi federali e gli uffici stampa rivestito dal Fares, privo di deleghe e poteri decisionali, nonché di compenso economico, in difetto di qualsivoglia elemento ulteriore a suo carico (ad eccezione dell’irrilevante consegna di un plico dal contenuto non identificato né identificabile da parte sua) non possono che escluderne qualsiasi forma di responsabilità.

Anche la memoria depositata dal difensore dell’Avv. Ursitti evidenzia come il ruolo di Consigliere di Amministrazione, assunto per la prima volta nel corso della sua vita professionale, fu rivestito a titolo gratuito e senza che ne scaturisse alcun potere gestionale all’interno della Società. L’Avv. Ursitti, infatti, si limitò a riorganizzare il contenzioso legale in essere ed insorgendo, salvo poi dimettersi il 23 Novembre 2016 a causa del moltiplicarsi di impegni professionali ed istituzionali e, quindi, molti mesi prima dell’irrompere dell’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Milano (anche se non venne mai stato sostituito all’interno del Consiglio nonostante i numerosi solleciti inoltrati a Fedele Sannella e versati in atti).

In particolare, per ciò che concerne l’addebito mosso all’Avv. Ursitti di aver suggerito al Curci di intestare i propri beni ai familiari, onde eludere eventuali e future iniziative cautelari dell’Autorità giudiziaria, la difesa sottolinea alcuni profili: il consiglio sarebbe stato elargito in costanza di mandato professionale conferito per una vicenda  processuale  che  non coinvolgeva in nessuna maniera il Foggia Calcio; non vi è alcuna prova in atti di un nesso causale tra i pareri professionali forniti dall’Avv. Ursitti e l’impiego nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio di importi frutto di attività illecite; difetta infine la prova dell’elemento psicologico ossia la consapevolezza dell’origine illecita delle somme confluite nella Società ed utilizzate per i pagamenti di calciatori e staff tecnico.

Le difese svolte nell’interesse del direttore sportivo del Foggia Calcio Srl sig. Giuseppe Di Bari evidenziano la carenza di elementi probatori idonei a dimostrare il coinvolgimento di questi in dazioni di denaro contante di provenienza illecita a tesserati della Società. Infatti, le dichiarazioni rese dal sig. Nicola Curci al P.M. Dott. Storari in data 18.12.2017 sarebbero connotate da incertezza argomentativa e sarebbero il frutto dell’incalzare delle domande del magistrato. Pertanto, poco attendibile sarebbe la ricostruzione operata dal Curci il quale, per un verso, colloca il Di Bari nella stanza di Fedele Sannella all’atto della consegna da parte dello stesso Curci di una somma di denaro pari a circa € 25.000,00, per altro verso, attribuisce al Di Bari quale Direttore Sportivo il ruolo di individuare i tesserati di volta in volta meritevoli di ricevere premi in denaro contante.

La difesa del sig. Roberto De Zerbi, allenatore tesserato dal 14.07.2015 al 02.09.2016, con memoria del 19 Giugno  2018, smentisce che il tecnico abbia ricevuto un compenso in contanti ed in più soluzioni per un importo pari complessivamente ad € 46.683,00, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Nello specifico, si disconosce qualsiasi rilievo probatorio dei quattro fogli manoscritti acquisiti agli atti del procedimento ove si attestano le dazioni di denaro in nero ai tesserati deferiti e dove compare il nome di De Zerbi accompagnato dalla cifra “16.683” e da una nota “sett/ott”. Parimenti si smentisce che il De Zerbi abbia contrattato con Fedele Sannella e percepito una somma in nero a titolo di buonuscita al fine di agevolare il proprio trasferimento anticipato presso la US Città di Palermo Spa in quanto vi sarebbero palesi incongruenze logiche e temporali: il Curci infatti riferisce che l’incontro per definire la cifra da conferire al tecnico a titolo di buonuscita avvenne nell’Ottobre 2016 ossia un mese dopo che questi aveva stipulato il contratto con la nuova squadra; sarebbe incoerente anche immaginare che il De Zerbi, a fronte di una necessità impellente di vedersi svincolato dal Foggia Calcio per poter definire l’accordo con il Palermo, ben più prestigioso e considerevolmente più rilevante sotto il profilo economico, potesse contrattare e pretendere dazioni di denaro in nero.

Per quel che concerne le difese svolte dai preparatori atletici della squadra sig. Marcattilio Marcattilii e Vincenzo Teresa, deferiti per aver percepito compensi in contanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dai rispettivi accordi economici depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ancora una volta si contesta la valenza probatoria dei fogli manoscritti e riconosciuti come propri da Fedele Sannella. Si sottolinea altresì la stessa mancanza di fiducia mostrata dal Curci nei confronti di Sannella nel corso degli interrogatori dinanzi l’Autorità Giudiziaria, come se lo stesso Curci non si sentisse sicuro che i conferimenti in denaro effettuati fossero stati effettivamente elargiti ai tesserati. Varrebbero, inoltre, per Marcattilii e Teresa, abituali collaboratori di De Zerbi e, quindi, desiderosi di seguirlo al Palermo in serie A, con compensi ben più consistenti di quelli percepiti presso il Foggia, le stesse considerazioni poc’anzi svolte circa una asserita illogicità nel richiedere ulteriori importi a nero. Posizione del tutto analoga alle precedenti anche per il tecnico Davide Possanzini, tesserato dal 20.07.2016 al 02.09.2016, al quale si contesta di aver percepito un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.049,00 ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Ancora una volta si tratta di importo annotato da Fedele Sannella in uno dei quattro fogli acquisiti in atti con accanto al nome del destinatario anche la dicitura “lug/ott”. Poiché anche il Possanzini sottoscriveva in data 5 Settembre  2016 accordo economico con la US Città di Palermo Spa in qualità di allenatore in seconda della prima squadra, si ripercorrono i rilievi critici e le asserite incongruenze logiche del deferimento già prospettati per De Zerbi.

In merito, infine, alle difese articolate dai calciatori tesserati Martinelli  Luca,  De  Almeida Angelo Mariano, Arcidiacono Pietro, Sanchez Benito Alejandro si lamenta l’assoluta carenza di attività istruttoria da parte della Procura Federale con specifico riguardo alle posizioni dei calciatori i cui nomi compaiono nei menzionati quattro fogli manoscritti dal Sannella; la mancata audizione degli stessi giocatori nonostante la richiesta di proroga delle indagini del 15 Gennaio 2018 fosse in tal senso argomentata. In particolare, la difesa del sig. Sanchez lamenta un vizio di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 32 ter CGS notificato dalla Procura Federale presso la sede del Foggia Calcio, in quanto alla data di instaurazione del procedimento l’incolpato aveva risolto il rapporto contrattuale con il Foggia calcio (risoluzione avvenuta in data 31.01.2018) tesserandosi in data 18.03.2018 con altra Società in Spagna. Nel merito, la difesa del Sanchez lamenta altresì l’omessa indicazione in sede di contestazione disciplinare della cifra asseritamente percepita dal giocatore in nero.

I patteggiamenti

Alla riunione odierna la Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Avv. Paolo Mormando e Avv. Angela Di Michele) e i deferiti Sarno Vincenzo, Vacca Antonio Junior, Iemmello Pietro, Chiricò Cosimo, Tito Fabio, Agnelli Cristian, Gerbo Alberto, Mazzeo Fabio, Guarna Enrico, Floriano Roberto, Empereur Alan, Narciso Antonio, Tarolli Stefano, Agostinone Giuseppe, Padovan Stefano, Sainz Maza Lopez Miguel Angel, Quinto Marcello, Agazzi Davide, Cannas Cosimo, Smargiassi Francesco, ciascuno assistito dal proprio difensore, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato distinte proposte di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS e/o 24 CGS, così determinate:

- Sarno Vincenzo: sanzione base squalifica di 6 (sei) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;

- Vacca Antonio Junior: sanzione base squalifica di 8 (otto) giornate, diminuita ex art. 23 CGS  a 5 (cinque) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), pertanto sanzione finale squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);

- Iemmello Pietro: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- ChiricòCosimo: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- Tito Fabio: sanzione base squalifica di 6 (sei) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- Agnelli Cristian: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- Gerbo Alberto: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- Mazzeo Fabio: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- Guarna Enrico: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- Floriano Roberto: sanzione base squalifica di 6 (sei) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), pertanto sanzione finale squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- Empereur Alan: sanzione base squalifica di 8 (otto) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 6 (sei) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- Narciso Antonio: sanzione base squalifica di 6 (sei) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- Tarolli Stefano: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex artt. 23 e 24 CGS a 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Agostinone Giuseppe: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- Padovan Stefano: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- Sainz Maza Lopez Miguel Angel: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

- Quinto Marcello: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

- Agazzi Davide: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, di cui una giornata convertita nell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), pertanto sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- Cannas Cosimo: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- Smargiassi Francesco: sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita ex art. 23 CGS a 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Sarno Vincenzo, Vacca Antonio Junior, Iemmello Pietro, Chiricò Cosimo, Tito Fabio, Agnelli Cristian, Gerbo Alberto, Mazzeo Fabio, Guarna Enrico, Floriano Roberto, Empereur Alan, Narciso Antonio, Tarolli Stefano, Agostinone Giuseppe, Padovan Stefano, Sainz Maza Lopez Miguel Angel, Quinto Marcello, Agazzi Davide, Cannas Cosimo, Smargiassi Francesco, prima dell’apertura del dibattimento,  hanno presentato distinte proposte di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS e/o 24 CGS hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS con la sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

visto l’art. 24, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

All’udienza del 22 Giugno  2018, preliminarmente viene presentata istanza di intervento ex art. 41, co. 7 CGS della Virtus Entella Srl in qualità di terza portatrice di interessi indiretti essendosi classificata al quart’ultimo posto nel campionato di Serie B, con il miglior piazzamento tra i quattro club retrocessi in Lega Pro.

A tale richiesta di intervento si oppongono tutti i difensori dei deferiti ritenendo che la facoltà di intervento invocata sia da riferirsi esclusivamente ai procedimenti per illecito sportivo.

Il TFN – Sezione Disciplinare, autorizza l’intervento della Virtus Entella Srl in quanto le disposizioni del Titolo V del Codice di Giustizia Sportiva, ivi inclusa la disciplina dell’intervento del terzo di cui all’art. 41 co. 7, afferiscono non solo ai procedimenti “per illecito sportivo” ma anche a quelli  “per violazioni in materia gestionale  ed economica”  nel cui alveo si deve certamente ricondurre il presente giudizio.

Il TFN – Sezione Disciplinare preliminarmente stralcia la posizione del sig. Dellisanti Roberto Pierre Jean in accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore e rinvia a data fissa.

Con riferimento alla posizione di Lanzaro Maurizio, il Tribunale prende atto della mancata notifica sia dell’atto di deferimento che della convocazione per la data odierna, e pertanto, dispone restituirsi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, esposte le considerazioni principali a sostegno del deferimento, ne chiede l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Curci Ruggiero Massimo 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;

- per  Sannella  Fedele  5  (cinque)  anni  di  inibizione  con  preclusione  alla  permanenza  in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;

- per Curci Nicola 4 (quattro) anni di inibizione;

- per Sannella Francesco Domenico 4 (quattro) anni di inibizione;

- per Fares Adolfo Lucio 3 (tre) anni di inibizione;

- per Ursitti Gianluca 2 (due) anni di inibizione;

- per Di Bari Giuseppe 1 (uno) anno di inibizione;

- per Martinelli Luca 4 (quattro) giornate di squalifica;

- per De Almeida Angelo Mariano 4 (quattro) giornate di squalifica;

- per Arcidiacono Pietro 4 (quattro) giornate di squalifica;

- per Sanchez Benito Alejandro 4 (quattro) giornate di squalifica;

- per Possanzini Davide 4 (quattro) giornate di squalifica;

- per De Zerbi Roberto 6 (sei) giornate di squalifica;

- per Teresa Vincenzo 4 (quattro) giornate di squalifica;

- per Marcattilii Marcattilio 4 (quattro) giornate di squalifica;

- per la Società Foggia Calcio Srl la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza, stagione sportiva 2017-18.

Le difese della Società e dei deferiti, si richiamano alle memorie difensive depositate in atti ed insistono nell’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La difesa del sig. Luca Martinelli, eccepisce l’inammissibilità delle richieste sanzionatorie avanzate in giornate di gara dalla Procura Federale, in quanto l’art. 8 comma 11 CGS contestato

prevede, per le violazioni ascritte, la sanzione della “squalifica di durata non inferiore a un mese”.

Pertanto, la norma tipizza una diversa tipologia di sanzione e la squalifica dovrebbe essere calcolata a tempo e non in giornate di gara.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell’ambito del procedimento disciplinare n. 11778/409 pf 17-18/GP/GC/blp, avente ad oggetto: “Comportamento del Vice Presidente Onorario del Foggia Calcio Srl che avrebbe autoriciclato 790.000,00 euro anche attraverso la corresponsione di stipendi in ‘nero’ a tesserati della Società, fra cui due allenatori e nove calciatori”.

L’indagine prendeva spunto  da alcuni articoli  di  stampa comparsi su quotidiani a tiratura nazionale ove si raccontava di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano per frode fiscale e riciclaggio, inchiesta che vedeva coinvolto il Dott. Curci Ruggiero Massimo, Vice Presidente Onorario del Foggia Calcio Srl.

A seguito di richiesta finalizzata ad acquisire informazioni inviata dalla Procura Federale alla Procura della Repubblica di Milano, in data 4 Dicembre  2017 il Procuratore Aggiunto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, trasmetteva un riepilogo dei procedimenti nei quali il Curci risultava imputato o indagato completo di incolpazioni, nonché, in allegato, l’intera ordinanza applicativa di misura cautelare ex art. 272 e ss. C.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Milano.

La complessa ed articolata attività di indagine svolta dall’autorità giudiziaria e successivamente confluita nell’odierno procedimento a sostegno delle contestazioni disciplinari sollevate, contiene molteplici risultanze oggettive che dimostrano come Massimo Ruggiero Curci abbia dapprima prestato la propria opera professionale nei confronti di una serie di soggetti rendendo possibile l’estinzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti su alcune imprese fortemente esposte nei confronti dell’Erario, a mezzo d’indebite compensazioni con crediti inesistenti, a fronte di un corrispettivo calcolato in percentuale sull’importo illecitamente compensato.

Successivamente, parte del denaro così ottenuto, per stessa ammissione del Dott. Curci, è stato da questi reimpiegato nel finanziamento dell’attività e della gestione del Foggia Calcio Srl, nella Società controllante Esseci Srl (acronimo per Sannella e Curci) e nel pagamento in nero di bonus e buonuscite a calciatori, tecnici e altri tesserati.

Tali pagamenti sono stati effettuati prevalentemente con bonifici bancari disposti sul conto corrente n. 1118, acceso dal Dott. Curci presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in parte in contanti come testimoniano i quattro fogli manoscritti dal sig. Fedele Sannella, per sua stessa ammissione, acquisiti agli atti e che costituiscono una vera e propria contabilità parallela della Società. Infatti, tali documenti recano non solo gli importi di volta in volta pagati, i cognomi dei tesserati destinatari della somma, ma anche l’ammontare corrisposto pro quota dai tre soggetti che gestivano la Società (Fedele Sannella, Massimo Ruggiero Curci, Francesco Domenico Sannella) al fine di assicurare la provvista economica.

Un assetto probatorio tanto articolato e composito, reso ancor più complesso dal numero di soggetti coinvolti e dalla diversità dei ruoli rivestiti, trova un riscontro decisivo, ad avviso di questo Collegio, nel flusso di messaggi Whatsapp intercorsi tra i fratelli Curci, Sannella e l’Amministratore Delegato Dellisanti alle soglie della stipula dell’atto notarile del 04.05.2017 con il quale la Curci Holding Srls cedeva le proprie quote della controllante il Foggia Calcio Srl alla Sannella Holding 2 Srl.

Ci si riferisce in particolare ai messaggi Whatsapp inviati il 03.05.2017 dal Dott. Curci all’Amministratore Delegato della Società Dellisanti con i quali il primo rendicontava in maniera puntuale le somme complessivamente trasferite alla Società attraverso bonifici bancari e contante nella stagione calcistica in corso 2016/2017 ed in quella precedente 2015/2016. Orbene, l’ammontare complessivo di tali trasferimenti, come indicati dal Curci in un momento non sospetto né sotto il profilo dell’indagine penale né, tantomeno, di quella disciplinare, è pari ad € 1.964.750,00. La stessa identica somma con cui la Curci Holding Srls. il giorno successivo cedeva le proprie quote alla Sannella Holding 2 Srl, convenendosi  una rinegoziazione per tale importo a condizione che la squadra venisse promossa in serie A entro la fine della stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno dell’attendibilità complessiva dei più volte menzionati quattro fogli manoscritti dal Sannella Fedele e del valore riconosciuto inter partes agli stessi, interviene ancora una volta il materiale raccolto dalla polizia giudiziaria con riferimento all’utenza telefonica in uso al sig. Nicola Curci il quale inviava le foto di tale contabilità parallela al fratello Massimo Ruggiero Curci già in data 27.10.2016.

Infine, a sugellare i minuziosi riscontri incrociati operati dall’autorità giudiziaria prima ancora che dalla procura federale, intervengono le dichiarazioni confessorie rese da Massimo Ruggiero Curci, Nicola Curci e da Fedele Sannella.

Ai fini della presente decisione e nell’attribuire o meno a ciascuno degli odierni deferiti la responsabilità per la violazioni delle norme federali contestate, questo Collegio ritiene doversi dare rilievo preminente all’esistenza in atti della prova dell’esistenza delle condotte illecite (con un accertamento rigoroso sull’an), attribuendo valore solo residuale ad eventuali e marginali incongruenze emergenti all’atto della quantificazione dei singoli importi(quantum), quantificazione resa in taluni casi particolarmente problematica in ragione dell’esistenza di una doppia contabilità aziendale.

Sulla valenza probatoria della contabilità occulta manoscritta da Fedele Sannella, contestata da gran parte degli odierni deferiti, si possono richiamare i principi statuiti dalla Suprema Corte in merito all’accertamento dei dati contabili in presenza di scritture assenti o non attendibili, laddove si consente all’accertatore di procedere al completamento degli stessi  mediante ricorso a presunzioni semplici idonee ad evidenziare componenti positive occultate o inesistenza di comportamenti negativi dichiarati (Cass. Civ. sent. n. 20132 del 07.10.2016). Nel caso di specie, il fatto noto costituito dai dati rinvenuti sui  quattro  fogli  manoscritti, valutato alla luce dei diversi ulteriori indizi (confessioni rese dai soggetti coinvolti, movimentazione bancaria, trasferimento di quote societarie per importo equivalente) dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, consente di evincere, mediante processo logico induttivo, il fatto ignorato, ossia la corresponsione di compensi occulti.

Nessun pregio si può attribuire, altresì, all’ulteriore argomento difensivo svolto da buona parte dei deferiti secondo cui i trasferimenti avvenuti attraverso bonifico bancario non andrebbero annoverati tra quelli illegittimamente operati stante la loro immediata tracciabilità. Se, infatti, l’indagine circa la concreta attitudine della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni o del denaro assume rilevanza ai fini della configurabilità delle fattispecie delittuose di riciclaggio e di autoriciclaggio, tale profilo tuttavia non riveste nessuna importanza ai fini delle violazioni in materia gestionale ed economica previste dall’art. 8 CGS e contestate a vario titolo in questa sede.

Sulla scorta di tale quadro probatorio il TFN – Sezione Disciplinare deve affermare la responsabilità degli odierni deferiti ciascuno per il proprio ruolo all’interno della Società e della Società medesima.

In particolare.

Il Dott. Ruggiero Massimo Curci nella qualità, non costituitosi nel presente giudizio, alla luce dei riscontri documentali in atti e delle dichiarazioni confessorie dallo stesso rese in data 16.12.2017 al Pubblico Ministero Dott. Storari, si è reso responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 - allo stato degli atti - l’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecento-trentacinque/00), di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) a mezzo di bonifici da conti allo stesso riconducibili ed € 556.750,00 (cinquecentocinquante-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale. Nonché della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva e del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, a calciatori, allenatori, preparatori atletici, tesserati per la Foggia Calcio Srl, compensi in contanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dai rispettivi accordi economici regolarmente  depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il sig. Fedele Sannella nella qualità, costituitosi nel presente giudizio, si è reso responsabile delle contestazioni attribuitegli alla luce dei riscontri documentali in atti e delle dichiarazioni confessorie dallo stesso rese in data 26.01.2018 al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano Dott. Fanales, allorquando confermava le circostanze contenute nell’ordinanza di misura cautelare e, per quanto ci occupa, di aver periodicamente ricevuto denaro contante da Ruggiero Massimo Curci, denaro che veniva solitamente consegnato dal fratello Nicola Curci e utilizzato per le spese del Foggia Calcio Srl; ogni dazione era per circa 20-25.000 euro ed avveniva allo stadio o negli uffici del Sannella presso la Società. Tali condotte costituiscono violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere impiegato nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 - allo       stato degli atti - l’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) corrisposto a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquantaseimila-settecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale poste in essere da quest’ultimo; lo stesso sig. Sannella Fedele, come detto, è stato il percettore materiale delle somme in contanti corrisposte dal sig. Curci Ruggiero Massimo al quale rivolgeva espresse richieste in tal senso, ricevendo poi materialmente il denaro dal sig. Curci Nicola. Si configura altresì la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, a calciatori, allenatori, preparatori atletici, tesserati per la Foggia Calcio Srl, compensi in contanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dai rispettivi accordi economici regolarmente depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il sig. Nicola Curci nella qualità, non costituitosi nel presente giudizio, alla luce dei riscontri documentali in atti, dall’esame forense dell’utenza telefonica allo stesso intestata e delle dichiarazioni spontanee rese al Pubblico Ministero di Milano in data 18.12.2017, si è reso responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 – allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) corrisposto a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquante-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di  evasione  e/o  elusione  fiscale poste in essere da quest’ultimo; il sig. Nicola Curci, era colui che materialmente consegnava, per propria stessa ammissione, i soldi in contanti al sig. Fedele Sannella a  fronte  delle richieste di quest’ultimo rivolte al fratello  Ruggiero Massimo Curci.

Il sig. Francesco Domenico Sannella, costituitosi nel presente giudizio, ha ribadito sia in sede di memoria che nel corso dell’udienza la propria totale estraneità ai fatti in quanto non avrebbe rivestito nelle stagioni contestate alcun incarico societario, tale da doversi considerare un “semplice dirigente” estraneo alla gestione economico/amministrativa della Società.

Tuttavia, risulta dalla documentazione versata  in atti come dal 10.12.2015 il controllo del Foggia Calcio Srl sia passato nelle mani dei fratelli Sannella con una posizione Maggioritaria nella titolarità per interposto soggetto, del 70% prima e del 100% poi, delle quote sociali detenute dalla Sannella Holding 2 Srl di cui Francesco Domenico Sannella era Amministratore e Rappresentante legale. Questo senza considerare il ruolo di consigliere rivestito all’interno del Consiglio di Amministrazione del Foggia Calcio dal 15/6/2017.

La partecipazione finanziaria e gestionale di Francesco Domenico Sannella trova ulteriore conferma nei fogli manoscritti citati, infatti, in alto vi si trovano riportate ad intestazione delle colonne di somme le seguenti diciture: “io” (Sannella Fedele che ammette di aver materialmente redatto i documenti),” Max” (Massimo Ruggiero Curci per ammissione dello stesso e di Sannella Fedele) e “Franc” (Francesco Sannella come confermato dagli altri due soggetti). Trova, quindi, conferma la materiale suddivisione delle spese come risultanti dai fogli manoscritti e dalle dichiarazioni rese laddove emerge che una somma pari a quella versata dal Curci è stata versata in nero anche dal sig. Sannella Fedele e dal sig. Sannella Francesco Domenico, in ragione di metà per uno.

Alla luce di quanto sopra si può affermare che il sig. Francesco Domenico Sannella si è reso responsabile della violazione dell’art. art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattro-centoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquanta-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, a calciatori, allenatori, componenti dello staff tecnico - sanitario, tesserati per la Foggia Calcio Srl, compensi in contanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dai rispettivi accordi economici regolarmente depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il sig. Giuseppe Di Bari, direttore sportivo della squadra, costituito in giudizio, ha negato ogni addebito, smentendo di aver assistito alla dazione di una somma di denaro pari a circa € 25.000 da parte di Nicola Curci a Fedele Sannella, nell’ufficio di quest’ultimo. Nega anche l’altra circostanza riferita dal Curci, ossia di essersi occupato quale direttore sportivo di individuare e suggerire alla proprietà i tesserati di volta in volta meritevoli di ricevere premi in denaro.

Il Collegio, tuttavia, ritiene attendibile e fondato quanto riferito da Nicola Curci in sede di dichiarazioni spontanee, dovendo escludersi che un sistema tanto diffuso di elargizioni di denaro a calciatori e staff tecnico al di fuori dei canali istituzionali possa essersi realizzato senza la consapevolezza e la partecipazione del direttore sportivo. Pertanto, il sig. Giuseppe Di Bari deve rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere consentito la corresponsione a numerosi calciatori, ai tecnici ed ai componenti dello staff tecnico – sanitario della Foggia Calcio Srl di compensi in contanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dagli accordi economici regolarmente depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il sig. Roberto De Zerbi, allenatore della squadra tesserato dal 14.07.2015 al 02.09.2016, costituito in giudizio, ha smentito sia in sede di memoria che in udienza di aver mai percepito in contanti ed in più soluzioni la somma complessiva di € 46.683,00 a titolo di buonuscita come riportato nella contabilità occulta redatta dal Sannella e come riferito da Nicola Curci. La richiesta di un bonus e la tempistica andrebbero in contraddizione con la volontà del De Zerbi di svicolarsi quanto prima dalla Società per poter essere libero di sottoscrivere un accordo con la US Città di Palermo Spa ben più prestigioso ed economicamente appagante.

Argomenti che non possono essere condivisi, in primo luogo perché la notazione inserita nei fogli dal Sannella per un importo pari a € 16.683,00 reca accanto la dicitura SETT/OTT e, pertanto, non fa riferimento a denaro conferito a titolo di buonuscita ma ad un extra sullo stipendio mensile (se si analizza il documento si possono ritrovare diverse voci per importi versati ad altri tesserati con accanto la dicitura “buonuscita” o “buonusc.”, non utilizzata in questo caso). In secondo luogo, per ciò che concerne la somma ulteriore percepita dal De Zerbi a chiusura del rapporto intercorso con il Foggia Calcio, puntuale risulta la ricostruzione fornita in sede di dichiarazioni spontanee da Nicola Curci circa le modalità operative abitualmente utilizzate dalla proprietà nei casi di rescissione anticipata del contratto. A fronte di un interesse reciproco del tesserato a vedersi liberato nel minor tempo per poter passare ad altra squadra e della Società a risparmiare stipendi e contributi, le parti si accordavano per una rescissione anticipata consensuale formalmente a costo zero per la Società, pattuendo il trasferimento di una somma variabile dai 20 ai 40.000 euro in contanti a nero. Curci riferisce al Pubblico Ministero di un appuntamento presso la sede della Satel per il passaggio di somme a tal fine agli allenatori De Zerbi e Possanzini in procinto di trasferirsi a Palermo.

Si deve, pertanto, affermare la responsabilità del sig. Roberto De Zerbi per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 46.683,00 (quarantaseimila-seicentoottantatre/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Per gli stessi fatti e le stesse ragioni esposte a fondamento della responsabilità disciplinare del De Zerbi si possono ritenere provati gli addebiti mossi ai sig.ri Davide Possanzini, Vincenzo Teresa e Marcattilio Marcattilii, rispettivamente allenatore in seconda e preparatori atletici, abituali collaboratori del De Zerbi e, quindi, pronti a seguirlo in Serie A.

Infine, per quel che concerne le posizioni dei calciatori Luca Martinelli, Angelo Mariano De Almeida, Pietro Arcidiacono, Benito Alejandro Sanchez nei cui confronti i fogli manoscritti dal Sannella registrano elargizioni in nero, non si può che ribadire la complessiva attendibilità e validità del quadro probatorio emergente dagli atti tale da suffragare l’esistenza di una contabilità occulta volta a trasferire somme di denaro in nero ai tesserati.

Viene respinta, quindi, l’eccezione di omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 32 ter CGS avanzata dalla difesa del sig. Sanchez, notifica che sarebbe da ritenere inesistente perché effettuata presso la sede del Foggia Calcio, nonostante in data 31.01.2018 il calciatore avesse risolto il rapporto con la Società. Invero, la notifica deve ritenersi validamente operata dalla Procura Federale in quanto alla data di apertura del procedimento disciplinare (17 Novembre 2017) il Sanchez era ancora tesserato per il Foggia Calcio.

Si giunge, quindi, ad affermare la responsabilità disciplinare dei calciatori Luca Martinelli, Angelo Mariano De Almeida, Pietro Arcidiacono, Benito Alejandro Sanchez per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl il pagamento di un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

In merito alle contestazioni mosse al Dott. Adolfo Lucio Fares, questi ha respinto con forza ogni addebito sia in sede di memoria difensiva che rilasciando dichiarazioni spontanee in udienza. Il Dott. Fares ha ribadito il proprio ruolo di mera rappresentanza istituzionale della Società nei rapporti con i terzi. Ruolo non operativo, privo di poteri e di riconoscimenti economici.

Ed in effetti, l’ampia documentazione in atti proveniente dal procedimento penale come integrata dalle indagini svolte dalla Procura Federale, pare confermare la totale estraneità del Dott. Fares alle dinamiche di gestione aziendale e la sua lontananza dai rapporti intercorrenti tra i fratelli Curci e Sannella.

Alla luce di tali considerazioni, anche l’episodio riferito da Nicola Curci circa una dazione di danaro da parte sua a Fedele Sannella avvenuta con il coinvolgimento consapevole del Dott. Fares, può e deve essere riletto sulla scorta di quanto riferito da quest’ultimo. Fares, infatti, afferma di ricordare l’episodio e di essere sicuro di trovarsi già nella stanza del Sannella al sopraggiungere del Curci, il quale si sarebbe limitato in sua presenza a consegnare una busta chiusa il cui contenuto non gli è mai stato riferito. Il Collegio, pertanto, in difetto di ulteriori e diversi elementi di prova a sostegno di un coinvolgimento del Dott. Fares nell’impiego di importi di provenienza illecita nell’attività gestionale e sportiva della Società, non può che proscioglierlo dagli addebiti contestati.

Analogamente, non si rinvengono in atti sufficienti indizi di responsabilità a carico dell’Avv. Gianluca Ursitti, prove o testimonianze della sua partecipazione nella gestione aziendale e sportiva attraverso conferimenti in denaro di provenienza illecita.

Condivisibili gli argomenti difensivi per ciò che concerne l’unico addebito mosso all’Avv. Ursitti ossia di aver suggerito al Curci di dismettere i propri beni intestandoli a familiari, onde eludere eventuali e future iniziative cautelari dell’Autorità giudiziaria. Le risultanze istruttorie, infatti, confermano che il parere è stato elargito in costanza di un mandato professionale conferito dal Curci mesi prima e per una vicenda processuale penale che non coinvolgeva in alcun modo il Foggia Calcio. A conferma della totale irrilevanza di tale circostanza in relazione ai fatti di cui al presente procedimento, si rileva come non vi sia alcuna prova in atti di un nesso causale tra i pareri professionali forniti dall’Avv. Ursitti al proprio assistito e l’impiego nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio di importi frutto di attività illecite.

Tali considerazioni valgono ad escludere qualsiasi addebito nei confronti del professionista.

Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai sig.ri Curci Ruggiero Massimo, Sannella Fedele, Curci Nicola, Sannella Francesco Domenico, Di Bari Giuseppe, Martinelli Luca, De Almeida Angelo Mariano, Arcidiacono Pietro, Sanchez Benito Alejandro, Possanzini Davide, De Zerbi Roberto, Teresa Vincenzo, Marcattilii Marcattilio.

Il collegio, infine, accoglie l’eccezione sollevata in udienza dal difensore del sig. Martinelli in merito alle richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale in giornate di gara piuttosto che seguendo il parametro temporale sancito dall’art. 8 comma 11 CGS contestato. La norma, infatti, nel prevedere per le violazioni ascritte la sanzione della “squalifica di durata non inferiore a un mese” fornisce una indicazione sulla tipologia sanzionatoria. Si ritiene, quindi, preferibile seguire l’indicazione della normativa federale e quantificare i casi di squalifica a tempo piuttosto che in giornate di gara.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Sarno Vincenzo: squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;

- per Vacca Antonio Junior: squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);

- per Iemmello Pietro: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Chiricò Cosimo: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali  oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Tito Fabio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Agnelli Cristian: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Gerbo Alberto: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- per Mazzeo Fabio: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Guarna Enrico: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Floriano Roberto: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali  oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- per Empereur Alan: squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Narciso Antonio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Tarolli Stefano: 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- per Agostinone Giuseppe: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- per  Padovan  Stefano: squalifica  di  2  (due)  giornate,  da  scontarsi  in  gare  ufficiali  oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- per Sainz Maza Lopez Miguel Angel: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

- per Quinto Marcello: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

- per  Agazzi  Davide:  squalifica  di  2  (due)  giornate,  da  scontarsi  in  gare  ufficiali  oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- per Cannas Cosimo: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per Smargiassi Francesco: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

 Per il resto delle posizioni, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- per Curci Ruggiero Massimo, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;

- per  Sannella  Fedele,  5  (cinque)  anni  di  inibizione  con  preclusione  alla  permanenza  in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;

- per Curci Nicola, 4 (quattro) anni di inibizione;

- per Sannella Francesco Domenico, 4 (quattro) anni di inibizione;

- per Di Bari Giuseppe, 2 (due) mesi di inibizione;

- per Martinelli Luca, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per De Almeida Angelo Mariano, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per Arcidiacono Pietro, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per Sanchez Benito Alejandro, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per Possanzini Davide, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per De Zerbi Roberto, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per Teresa Vincenzo, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per Marcattilii Marcattilio, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per la Società Foggia Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 15 (quindici) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva seguente (2018-2019).

Proscioglie i sig.ri Fares Adolfo Lucio e Ursitti Gianluca in quanto non risulta raggiunta la piena prova sulla riconducibilità agli stessi dei fatti oggetto di contestazione.

Per  Lanzaro  Maurizio  dispone  restituirsi  gli  atti  alla  Procura  Federale  per  quanto  di competenza.

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