F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 01 Ottobre 2018 RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC E ART. 30 CGS CONI CON ISTANZA CAUTELARE URGENTE DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PROF. WALTER TACCONE, AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNATIVA DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC E ART. 30 CGS CONI CON ISTANZA CAUTELARE URGENTE DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PROF. WALTER TACCONE, AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNATIVA DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

Il ricorso

Con ricorso ex art. 43bis, CGS, la Società US Avellino 1912 Srl impugnava le delibere del Commissario Straordinario della FIGC n. 47, 48 e 49, pubblicate in data 3.8.2018, chiedendone l’annullamento.

Premessa in fatto la cronologia delle vicende, anche giudiziali, aventi ad oggetto l’esclusione della Società ricorrente dalla partecipazione al Campionato di Serie B appena avviato e la riproposizione dei motivi attinenti la ritenuta illegittimità di detta esclusione (motivi da n.1 a n. 4), quanto alle delibere oggetto di ricorso lamentava anzitutto l’Avellino la violazione dell’art. 3 dello Statuto Federale ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, avendo la FIGC adottato i provvedimenti gravati senza interpellare le Leghe interessate (motivo 5).

Le delibere impugnate sarebbero ulteriormente viziate, essendo state adottate in violazione degli artt. 49 e 50 NOIF, nonchè per la violazione del principio dell’affidamento, attesa la sussistenza di un obbligo per la Federazione, derivante appunto dall’art. 49, di realizzare un campionato a 22 squadre a partire dalla stagione 2018/2019 (motivo 6).

Ancora, secondo la ricorrente, le delibere del Commissario Straordinario della FIGC sarebbero affette da eccesso di potere poiché adottate “in itinere” e in contraddizione con precedenti determinazioni dello stesso Commissario, nonchè per carenza in capo a quest’ultimo dei poteri necessari a porre in essere gli atti impugnati, concretanti atti di straordinaria amministrazione (motivo 7).

Da ultimo, le delibere sarebbero comunque nulle poiché prive della sottoscrizione del Commissario Straordinario (motivo 8).

La ricorrente proponeva altresì istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate, nonchè del calendario relativo al campionato di Serie B con ogni conseguente adottando provvedimento.

Con memoria depositata nei termini si costituiva nel procedimento la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Premessa  una  breve  sintesi  dei  fatti  di  causa,  la  resistente  eccepiva  in  via  preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire in capo alla Società  ricorrente,  attesa  la  legittimità  e  l’efficacia  del  provvedimento  del  Commissario Straordinario della FICG (n. 33/2018) da cui ne è dipesa l’esclusione dal campionato di Serie B, così come peraltro evidenziato dalla decisione del Collegio di Garanzia sul punto (n. 45/2018), nonchè dai successivi provvedimenti del TAR del Lazio cui pure la ricorrente si era rivolta. Rilevava in ogni caso la FIGC come i motivi proposti dall’Avellino in merito all’esclusione dal campionato non erano altro che la riproposizione di censure ormai precluse dai pronunciamenti intervenuti, dichiarando pertanto di non accettare il contraddittorio sugli stessi.

Quanto agli ulteriori motivi, la resistente evidenziava l’infondatezza dei rilievi avversari evidenziando, da un lato, la correttezza formale del provvedimento adottato, dall’altro, la sussistenza dei poteri in capo al Commissario Straordinario per la relativa adozione, potendo il Commissario porre in essere “tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della federazione”; evidenziava, altresì l’assenza nel caso di specie di qualsivoglia violazione degli artt. 49 e 50 in ragione dell’evidente applicazione del principio di specialità; le decisioni assunte rispondevano, inoltre, all’esito di una ponderata valutazione degli interessi in gioco, alla necessità di far prevalere l’interesse pubblico e collettivo al tempestivo avvio e al regolare svolgimento del Campionato di Serie B 2018/2019. Nonchè di quello delle Società calcistiche già ammesse, in un contesto contingente caratterizzato da incertezza, determinata anche dalle iniziative giudiziarie frattanto assunte da diverse Società.

Con memoria ritualmente depositata si costituiva anche la Lega Nazionale Professionisti Serie B, chiedendo il rigetto del ricorso essendo l’adozione delle modifiche normative oggetto delle delibere gravate assolutamente legittima.

Il dibattimento

Il TFN – Sezione Disciplinare, con provvedimento del Presidente del 13.9.2018 respingeva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e fissava per la discussione l’udienza del 28.9.2018, con abbreviazione dei termini.

All’udienza del 28.9.2018, sono comparsi la ricorrente e le resistenti che hanno illustrato ulteriormente le rispettive difese.

In particolare la FIGC richiamava, oltre ai provvedimenti già indicati in memoria, la decisione adottata in via cautelare dal Consiglio di Stato il 27.9.2018 con la quale era stata respinta l’istanza cautelare proposta dall’Avellino avverso la precedente decisione del TAR Lazio sempre in merito alla mancata ammissione della Società al campionato di Serie B.

I motivi della decisione

Il ricorso proposto dalla Società US Avellino 1912 Srl è inammissibile.

Ed invero, come evidenziato in atti e financo nella parte introduttiva del ricorso proposto, la ricorrente è ad oggi priva della situazione soggettiva rilevante per l’impugnazione dei provvedimenti di cui lamenta l’illegittimità, non essendo ammessa a partecipare al Campionato di Serie B 2018/2019 cui tali provvedimenti afferiscono.

La sorte di detti atti non è infatti destinata ad esplicare alcun effetto sulla posizione della ricorrente, con la conseguenza che in capo alla stessa non è configurabile alcun interesse ad agire, neppure in termini di mero fatto, per vederne dichiarare o meno l’efficacia.

Vale solo la pena di aggiungere come tale invalicabile conclusione non è in alcun modo aggirabile dalla riproposizione, dinanzi a questo Tribunale, dei motivi afferenti la pretesa illegittimità del provvedimento di esclusione dal campionato assunto nei confronti della Società ricorrente, riproposizione da ritenersi anch’essa inammissibile essendo dichiaratamente tali doglianze sottoposte, dopo l’esaurimento dei mezzi domestici, alle decisioni della Giustizia Amministrativa, finora peraltro tutte contrarie alle tesi della Società Avellino.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone addebitarsi la tassa.

 

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