F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 01 Ottobre 2018 RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC E ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PROF. WALTER TACCONE, AVVERSO LA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL F.I.G.C., PUBBLICATA SUL C.U. N. 27 DEL 13.4.2018.

RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC E ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PROF. WALTER TACCONE, AVVERSO LA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL F.I.G.C., PUBBLICATA SUL C.U. N. 27 DEL 13.4.2018.

La materia del contendere

La US Avellino 1912 Srl adiva il Tribunale Federale Nazionale al fine di:

A) accertare e dichiarare la illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata con C.U. n. 49 del 24/05/18, nella parte del titolo IV;

B) accertare e dichiarare la illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata con C.U. n. 27 del 13/04/18), nella parte del titolo I) lettera E punto 12;

in onore alle motivazioni trascritte in ricorso che affermavano la legittimità delle operazioni propedeutiche alla iscrizione al Campionato di Serie B, svolte dalla Società.

Si costituiva la F.I.G.C. chiedendo la inammissibilità del ricorso, in subordine la declaratoria di infondatezza nel merito, in virtù delle ragioni esplicate in seno al documento di costituzione.

Il dibattimento

Alla udienza dibattimentale le parti comparivano a mezzo dei rispettivi difensori, i quali reiteravano le richieste formulate nei rispettivi scritti, insistendo rispettivamente per l’accoglimento del ricorso (US Avellino) e per la sua reiezione (F.I.G.C.).

I motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile poiché votato alla nuova proposizione, dinanzi a questo Giudice Sportivo di primo grado, di identiche questioni già dibattute sia in sede federale (Collegio di Garanzia), che in sede ordinaria (Tar Lazio - Consiglio di Stato). La premessa metodologica di carattere storico che sostiene il pensiero della inammissibilità, risiede infatti negli accadimenti processuali intervenuti nel tempo, secondo i quali:

- in sede di giurisdizione sportiva,

il Commissario Straordinario della FIGC, con delibera n. 33 del 20/07/18, respingeva il ricorso dell’US Avellino avverso i rilievi della Co.Vi.So.C. relativi al mancato rispetto dei criteri legali ed economico finanziari propedeutici alla iscrizione al Campionato Nazionale di serie B s.s. 2018/2019, in quanto il citato Organo di controllo, esaminata la documentazione prodotta dalla Società, riscontrava carenze riferite al corretto rilascio della prescritta fidejussione per l’ottenimento della Licenza nazionale ai fini dell’ammissione al predetto Campionato;

il Collegio di Garanzia del CONI con prot. n. 479/2018 depositato il 31/07/18, pronunciava la reiezione del ricorso ex art. 54 co. 3 del CGS proposto dalla US Avellino avverso il menzionato Provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC n. 33 del 20/07/18 (del quale si è appena detto), avente a oggetto la mancata iscrizione al Campionato di serie B 2018/2019;

- in sede di giurisdizione ordinaria amministrativa,

la medesima vicenda preclusiva riferita ai controlli della Co.Vi.So.C., già esaminata dai preposti Organi di giustizia sportiva, veniva successivamente sottoposta in primo luogo all’attenzione del TAR Lazio e in seconde cure al Consiglio di Stato (sede giurisdizionale - Sezione Quinta), con esito nuovamente negatorio per la Società. In particolare il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato (“respinge l’istanza cautelare”) in coerente linea con il Giudice amministrativo di primo grado, dichiarando il rigetto della istanza cautelare in onore alle motivazioni evincibili in seno al Decreto del 27/09/18 (pubblicato in pari data, proc. n. 04720/2018 reg. prov. cau.; n. 07503/2018 reg. ric).

Svolta la doverosa premessa storica da intendere essenziale ai fini della più corretta interpretazione della specie, ritiene il Tribunale Federale che l’iter giudiziario su cui fonda l’odierno ricorso sia stato oggetto di precedenti giudizi confluiti nelle intervenute pronunce a cura degli Organi già aditi in sede federale e ordinaria, per cui la promozione della nuova doglianza avente argomenti e contenuti perfettamente identici rispetto a  quelli precedentemente trattati e giudicati, non costituisca affatto una novità, bensì una pedissequa reiterazione di temi diffusamente noti. In tal senso il principio del “ne bis in idem” non consente la riproposizione giudiziale di identiche questioni all’infinito, a Maggior ragione ove si consideri la possibile convergenza verso un "conflitto tra giudicati" vertenti sulla medesima materia. In ciò risiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso oggi in esame.

La tesi preclusiva connessa al divieto del "ne bis in idem" e al "conflitto tra giudicati" acquista ulteriore vigore anche al qualificato esame dei suoi temi sostanziali: A) accertare e dichiarare la illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata con C.U. n. 49 del 24/05/18, nella parte del titolo IV; B) accertare e dichiarare la illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata con C.U. n. 27 del 13/04/18), nella parte del titolo I) lettera E punto 12. La perfetta identità tra le questioni oggi sottoposte all’attenzione del Tribunale Federale (inteso quale Organo di primo grado della giurisdizione sportiva), con quelle già promosse all'interno dell’iter precedentemente svolto (come detto, dinanzi alla giurisdizione sportiva e ordinaria), appare sin troppo evidente dal momento che la Società vorrebbe devolvere a questo giudicante un nuovo metro di giudizio, nonostante la stessa materia sia stata ampiamente dibattuta nelle sedi federali e ordinarie attraverso la emanazione dei citati verdetti (ut supra). Per le ragioni esposte il Tribunale Federale Nazionale, dichiara il ricorso inammissibile in onore delle esplicate motivazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone addebitarsi la tassa.

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