F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 452/1193 pf17-18 GP/AS/ac dell’11.7.2018).

 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 452/1193 pf17-18 GP/AS/ac dell’11.7.2018).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND aveva pubblicato sul CU n. 153 del 9.06.2017 l’elenco degli adempimenti necessari per l’iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017 / 2018.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l’iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale “Società LND” dal menù “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 al 12 Luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva altresì previsto che il termine ultimo per tale operazione era fissato per le ore 18.00 del 12 Luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto avrebbe comportato l’esclusione della Società dal campionato; era infine previsto che il mancato rispetto del suddetto termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punto A numeri da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino al successivo 26 Luglio, concretizzava comunque un illecito disciplinare che, a seguito della trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D. alla Procura Federale, sarebbe stato dagli organi di giustizia sportiva sanzionato, su deferimento di quest’ultima, con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il  relativo  deferimento coinvolgeva  non solo  la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest’ultimo, non si sarebbe  potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto dell’11 Luglio 2018, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.VI.SO.D.. del 19 Marzo  2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Giulio Perrucci, nella qualità di presidente e legale rappresentante della SSD Città di Campobasso, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A5 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 Luglio 2017 la fideiussione di € 31.000,00.

È stata altresì deferita la stessa SSD Città di Campobasso a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.

Il dibattimento

Alla riunione del 27 Settembre  2018 è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del Sig. Giulio Perrucci e dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della SSD Città di Campobasso.

I deferiti non sono comparsi, né hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Il Punto A5 della normativa in oggetto concerne la fideiussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00 secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line, che può essere sostituita da un assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato alla FIGC – LND, oppure da bonifico bancario anch’esso di pari importo, da eseguirsi sulle coordinate bancarie indicate al Punto A/4.

Risulta dagli atti del procedimento che tale adempimento non è stato osservato, perché vi è prova che la Società non aveva trasmesso entro il termine delle ore 18.00 del 12 Luglio 2016 la fideiussione di che trattasi.

Va peraltro ribadito che il semplice mancato rispetto del termine determina di per sé l’illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

La presunzione di colpa, seppure iuris tatum, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.

Pertanto, l’illecito disciplinare contestato alla SSD Città di Campobasso sussiste e per essa al suo legale rappresentante Sig. Giulio Perrucci sussiste e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Perrucci va ricercato nell’ambito dell’art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l’art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all’inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

In ordine alla congruità della sanzione, il Collegio osserva, infine, che secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, Maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il Sig. Giulio Perrucci, nella qualità, per gg. 30 (trenta) ed infligge alla SSD Città di Campobasso l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

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