F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALATRONI PIETRO (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società ASD Monticelli ora ASD Monticelli Calcio),SOCIETÀ ASD MONTICELLI ORA ASD MONTICELLI CALCIO- (nota n.289/1185 pf17-18 GP/AS/ac del 9.7.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALATRONI PIETRO (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società ASD Monticelli ora ASD Monticelli Calcio),SOCIETÀ ASD MONTICELLI ORA ASD MONTICELLI CALCIO- (nota n.289/1185 pf17-18 GP/AS/ac del 9.7.2018).
Il deferimento
Con deferimento notificato il 9 Luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Piero Palatroni, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della ASD Monticelli ora ASD Monticelli Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A2 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse; 2) la ASD Monticelli, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.
La Procura chiede all’Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione disciplinare.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 20.3.2018.
Il dibattimento
All’udienza del 27 Settembre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Piero Palatroni: inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Monticelli Calcio, l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Dalla segnalazione della CO.VI.SO.D. risulta che il Sig. Palatroni, nella suddetta qualità, violando l’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A2 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali (ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse).
Sussiste, pertanto, la violazione oggetto del deferimento.
Il solo mancato rispetto del termine determina di per sé l’illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.
Ed invero, la presunzione di colpa, seppure iuris tatum, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.
Dalla responsabilità del Sig. Palatroni consegue quella della Società. Le richieste della Procura s’appalesano congrue.
Il dispositivo
Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Piero Palatroni: inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Monticelli Calcio, l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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