F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NUZZO ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSC D. Frattese Srl) – (nota n. 476/1293 pf17-18 GP/AS/ac del 12.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NUZZO ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSC D. Frattese Srl) - (nota n. 476/1293 pf17-18 GP/AS/ac del 12.7.2018).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 12 Luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Antonio Nuzzo, Presidente e legale rappresentante della Società SSC D. Frattese Srl, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A4 e 6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00,   copia   del versamento per l’iscrizione al campionato e copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società; 2) la  SSCD Frattese Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e  legale rappresentante  come  sopra  descritto.

La Procura chiede all’Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione disciplinare.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 20.3.2018.

Il dibattimento

All’udienza del 27 Settembre  2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Nuzzo Antonio: inibizione di giorni 40 (quaranta);

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione della CO.VI.SO.D. risulta che il Sig. Nuzzo, nella suddetta qualità, violando l’art. 10, comma 3-bis, del CGS, in relazione ai punti A4 e 6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del versamento per l’iscrizione al campionato e copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società.

Sussistono, pertanto, le violazioni oggetto del deferimento.

Il solo mancato rispetto del termine determina di per sé l’illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

Ed invero, la presunzione di colpa, seppure iuris tatum, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.

Le richieste della Procura s’appalesano congrue.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare infligge la sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Antonio Nuzzo.

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