F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 04 Ottobre 2018 RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA L.N.P. SERIE B IN PERSONA DEL PRESIDENTE AVV. MAURO BALATA PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDNARIO DI CUI AL CU FIGC N. 42 DELL’11.5.2018.

RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA L.N.P. SERIE B IN PERSONA DEL PRESIDENTE AVV. MAURO BALATA PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDNARIO DI CUI AL CU FIGC N. 42 DELL’11.5.2018.

Il ricorso

Con ricorso ex art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (d’ora in poi CGS), depositato in data 10.6.2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (d’ora in poi LNPB), in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Nicolella ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l’invalidità e/o illegittimità e, conseguentemente l’annullamento e/o la revoca della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata in data 11 Maggio 2018 giusta Comunicato Ufficiale n. 42, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e consequenziali, con la quale il Commissario Straordinario della FIGC ha consentito alle Società di Serie A di iscrivere le proprie seconde squadre al campionato di Serie C, in presenza di determinate condizioni, in caso di carenza di organico nel medesimo campionato nella stagione 2018/2019.

Parte ricorrente lamentava che, al paragrafo III del Comunicato Ufficiale sia stato stabilito che la seconda squadra, al termine del campionato di Serie C potrà essere promossa al campionato di serie B, con la conseguenza che sin dal campionato 2019/2020 una seconda squadra potrebbe partecipare al campionato di Serie B.

Con il predetto ricorso, regolarmente notificato alla FIGC ed al Commissario Straordinario, parte ricorrente, dopo avere argomentato in ordine all’incidenza del progetto seconde squadre nel campionato di Serie B e sulle ripercussioni economico-finanziarie che tale novità apporterebbe, ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:

- la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. g), dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 27 comma 3 lett. d) dello  Statuto  Federale  che  prevedono  che  l’adozione  di  determinati  provvedimenti  incidenti

sull’ordinamento e delle formule dei campionati, debba essere effettuata d’intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche, cosa non avvenuta nel caso di specie;

- la violazione dell’art. 7 dello Statuto Federale nella parte in cui vieta partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo in via diretta o indiretta in più Società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto;

- la violazione dell’art. 50 comma 2 delle NOIF che l’organizzazione dei campionati è demandato alle Leghe ed al fatto che la delibera di modifica dell’ordinamento dei campionati dovrebbe entrare in vigore a partire dalla seconda stagione sportiva successiva a quella della data della sua adozione.

- l’abuso del diritto e l’eccesso di potere del Commissario Straordinario.

Si è costituita in giudizio la FIGC con memoria depositata in data 28.6.2018, con il patrocinio degli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della LNPB in ragione di quanto previsto dall’art. 31 del CGS CONI che legittima a ricorrere avverso le delibere del Consiglio Federale solo i componenti assenti o dissenzienti del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei conti; nel caso di specie non sarebbero individuabili soggetti dissenzienti all’interno del Consiglio Federale, in quanto il Commissario Straordinario impersona l’intero Consiglio Federale.

Sotto altro profilo ha eccepito la carenza di interesse a ricorrere in quanto la delibera impugnata non produrrebbe effetti immediatamente lesivi nei confronti della LNPB.

Nel merito ha confutato i motivi di ricorso formulati dalla LNPB.

Con decisione pubblicata giusta CU n. 4 del 12.7.2018 questo Tribunale Federale ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse a ricorrere.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Lega Nazionale Professionisti Serie B innanzi alla Corte Federale d’Appello che, con decisione pubblicata giusta C.U. 007 del 1.8.2018 le cui motivazioni sono state pubblicate su C.U. n. 009 dell’8.8.2018 ha annullato la predetta decisione ed ha disposto, “….ferma ed impregiudicata la questione dell’interesse a ricorrere da parte della LNP Serie B….” di “ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Leghe interessate ai sensi delle disposizioni dello Statuto FIGC sopra indicate e che la LNPB assume violate, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito”.

Con comunicato n. 15 del 13 Settembre  2018 questo Tribunale ha ordinato alla LNP Serie B di integrare il contraddittorio come da pronuncia della Corte Federale d’Appello.

Il dibattimento

All’odierna udienza i legali della FIGC, hanno evidenziato che, il contraddittorio non risulta essere stato integrato nei confronti della Società Juventus, unica Società ad aver proceduto all’iscrizione della seconda squadra, allegando il provvedimento di concessione della Licenza Nazionale nei confronti della predetta Società.

Il legale della LNP Serie B ha, invece evidenziato che si è data puntuale esecuzione al comando giudiziale della Corte Federale d’Appello, procedendo ad integrare il contraddittorio nei confronti della LNP Serie A e della LNP Lega Pro che, tuttavia, non si sono costituiti.

Nel merito le parti si sono riportati ai motivi di ricorso.

I motivi della decisione

Alla luce di quanto sopra esposto e in assenza di ulteriori nuovi elementi il Tribunale non può che ribadire quanto già statuito nella propria decisione di cui al Com. Uff. n. 4/TFN-SD del 12.7.2018 e di accogliere, pertanto l’eccezione formulata dalla difesa della FIGC, relativa all’assenza di interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della LNPB.

Non vi è dubbio, infatti che il provvedimento impugnato sia sprovvisto di un’autonoma attitudine lesiva nei confronti del ricorrente.

La LNPB, infatti, a parte alcune considerazioni che appaiono del tutto astratte e sfornite di prova concreta circa le gravi ripercussioni economiche che le Società attualmente facenti parte della Serie B subirebbero da siffatto provvedimento, non indica alcun effettivo interesse, in capo alle Società dalla stessa rappresentate, che risulti immediatamente intaccato dal provvedimento commissariale.

Al momento, infatti, il campionato di Serie B non risulta modificato in alcun modo dalla delibera impugnata che si limita a fissare dei criteri generali, inidonei ad incidere con immediata efficacia lesiva sull’interesse dei ricorrenti in quanto, come osservato dalla difesa della FIGC, al momento della proposizione ricorso si disconosce:

- se nella stagione sportiva prossima si verificheranno le condizioni previste dalla delibera commissariale e se ci saranno squadre militanti nel campionato di Serie A interessate all’iscrizione delle loro seconde squadre al campionato di Lega Pro;

- se, al termine della prossima stagione sportiva vi saranno cosiddette seconde squadre che matureranno l’eventuale promozione in serie B.

Trattasi, pertanto, di eventi, allo stato, incerti, così come al momento sono incerti, in quanto non concretamente dimostrati, i supposti effetti negativi – di carattere, fra l’altro, metagiuridico, che il provvedimento impugnato avrebbe sul campionato di Serie B.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha specificato che “….Nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcuna lesione concreta ed attuale della sfera propria del ricorrente, come quando venga prospettata una eventuale, futura , lesione giuridica (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 Febbraio 2005 , n. 1046)….” (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 5 Dicembre  2008, n. 2282).

Trattandosi, anche in tal caso di giudizio di natura impugnatoria, deve ritenersi che analoghi principi debbano essere applicati nell’ambito del diritto sportivo.

Giova evidenziare, inoltre, che anche il Consiglio di Stato ha recentemente sostenuto che “… In assenza di qualsiasi supporto, probatorio o anche solo argomentativo, in rapporto a quanto sopra….detta legittimazione attiva non può essere riconosciuta, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo. Solo provvedimenti successivi, allo stato non obbligati né prevedibili, potrebbero infatti comportare per gli originari ricorrenti, o solo per alcuni di essi, quella lesione attuale dell’interesse protetto, che consente l’esercizio dell’azione, anche con eventuale contestazione degli atti presupposti.”

Né può negarsi che il provvedimento impugnato ha fissato dei principi generali che solo nel caso eventuale di concreta applicazione, potranno ritenersi ipoteticamente lesivi nei confronti di coloro che saranno, in quel momento affiliati alla LNPB.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso per i motivi suesposti.

Nulla per la tassa già versata.

 

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