F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 04 Ottobre 2018 RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ARTT. 25 e 30 CGS CONI DEL SIG. BOSCARINO ALESSIO ANGELO (ARBITRO EFFETTIVO – SEZ. A.I.A. SIRACUSA).

RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ARTT. 25 e 30 CGS CONI DEL SIG. BOSCARINO ALESSIO ANGELO (ARBITRO EFFETTIVO - SEZ. A.I.A. SIRACUSA).

Il ricorso

Il Sig. Alessio Angelo Boscarino ha depositato il ricorso ex artt. 25 e 30 CGS CONI, nonché 43 bis CGS FIGC chiedendo a codesto Tribunale “l’annullamento della decisione impugnata – non pubblicata – nonché tutti gli atti prodromici dell’intero procedimento / corso di qualificazione avente ad oggetto l’inquadramento dei ruoli di assistenti arbitrali degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 … ovvero in subordine disporsi l’annullamento della predetta decisione e del relativo procedimento / corso di qualificazione, per motivi suesposti nella parte in cui non prevede l’idoneità del ricorrente all’esito del corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali …” in ogni caso “dichiarare il diritto del ricorrente a poter presentare domanda per l’ammissione al corso di qualificazione … per la stagione sportiva 2019/2020”; in via istruttoria di ordinare all’AIA di produrre tutti gli atti del corso di qualificazione.

A sostegno delle proprie richieste il ricorrente ricostruita in linea di fatto la vicenda sostiene, in diritto:

1. - la violazione dell’art. 23, comma 4 punti a e b delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’AIA in relazione all’art. 1 bis CGS e all’art. 1 comma 2 del Regolamento AIA per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei principi di trasparenza e imparzialità. Dichiara il ricorrente che il totale dei candidati ritenuti idonei a seguito del corso effettuato è inferiore al numero degli associati stabiliti dall’art. 23 delle NFOT. Lamenta altresì la mancata redazione di una graduatoria finale, non pubblicata con comunicato ufficiale con palese violazione dei menzionati principi;

2. - il difetto di motivazione del provvedimento con violazione sia dei principi di cui all’art. 1 CGS sia del principio di trasparenza ed imparzialità L. 241/90. Assume il ricorrente che la propria esclusione non è stata motivata in alcun modo né tanto meno gli sono stati indicati i motivi;

3. - l’omessa predeterminazione dei criteri per la compilazione della graduatoria finale in relazione ai specifici video test interattivi sottoposti ai candidati, con conseguente violazione del principio di imparzialità, trasparenza e par condicio dei partecipanti;

4. - la violazione dell’art. 23 punto 4 delle NFOT in quanto la contestata esclusione precluderebbe al ricorrente il diritto di ripresentare la domanda di partecipazione al corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici federali in relazione alla stagione sportiva   2019/2020.

Ritualmente costituitasi la Associazione Italiana Arbitri, ha ricostruito in fatto la vicenda e sostenuto in diritto:

1) - l’inammissibilità del ricorso avversario per il tardivo deposito dell’atto introduttivo;

2.a) - la inammissibilità e infondatezza del primo motivo di impugnazione in quanto l’art. 23 comma 4 della NFOT non ha contenuto tassativo ma fornisce una indicazione di massima “suscettibile di discrezionale modifica da parte degli organi associativi”. Nel caso in esame il numero degli inserimenti degli assistenti arbitrali nel ruolo CAN PRO è stato pubblicato con delibera in data 24/3/2018 non impugnata dal Sig. Boscarino;

2.b) - con la nota di indicazione del corso in data 25/6/18 sono state delineate le prove di valutazione dei partecipanti (doc. 5); durante le prove del corso sono stati letti “ad ogni singolo partecipante i tempi di ogni prova”, sono state adottate tutte le procedure necessarie per la legittimità del corso di qualificazione; alla fine del corso è stata data lettura integrale a tutti i candidati della graduatoria di merito, comprendente i singoli voti di ogni prova, il voto complessivo ed il giudizio finale;

2.c) - non sussiste alcun obbligo di pubblicazione dei risultati in un comunicato ufficiale;

3) - l’atto conclusivo della procedura selettiva è configurabile nella graduatoria di merito verbalizzata e letta nella sua interezza a tutti i candidati. La indicazione dei voti in ogni singola prova e la comunicazione dell’esito finale assolve ogni onere di motivazione;

4) - la sussistenza di tutte le condizioni di legittimità del corso di ammissione determinate in relazione alla necessità di individuare “l’attitudine a svolgere l’attività di assistente arbitrale” anche attraverso “i video test in parola” predisposte dal settore tecnico AIA, organo deputato alla formazione tecnica arbitrale.

5) - la infondatezza del quarto motivo di impugnazione attesa la inammissibilità della domanda, posto che “il Collegio adito può decidere sulla legittimità o meno di un provvedimento adottato e non certo disporre per un evento futuro”.

Conclude chiedendo il rigetto delle domande proposte dal Sig. Alessio Angelo Boscarino nei confronti della Associazione Italiani Arbitri con il ricorso in data 10/8/2018.

Il ricorrente ha fatto pervenire a codesto Tribunale delle controdeduzioni con le quali contesta gli assunti difensivi esposti dall’AIA nella propria memoria ed insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Il dibattimento

All’udienza del 28/9/2018 sono comparsi il ricorrente, Sig. Alessio Angelo Boscarino, assistito dall’Avv. Alessandro Tetti in sostituzione del legale Avv. Danilo Motta e per l’AIA gli Avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello.

Entrambe le parti hanno esposto le proprie posizioni, riportandosi agli scritti difensivi e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Preliminarmente deve essere affrontata la eccezione di inammissibilità svolta dall’AIA in relazione alla tardività del ricorso proposto. L’esame di tale punto non può prescindere da un consolidato orientamento di questo Tribunale (C.U. 13 s.s. 2018-2019 e C.U. 17 s.s. 2017-2018). L’impugnazione del ricorrente non è inquadrabile nell’ambito della categoria del reclamo e non è soggetta ai limiti decadenziali prescritti da detta disposizione.

Il reclamo, nell’ambito dell’ordinamento federale è un mezzo di impugnazione, disciplinato dall’art. 33 del CGS con il quale si contestano i risultati sportivi e le decisioni concernenti lo svolgimento delle gare, ipotesi differenti da quella in esame.

Il ricorso, disciplinato dall’art. 43 bis CGS e per il quale è previsto il termine decadenziale di giorni 30, ha ad oggetto le delibere degli organi diversi dal Giudice sportivo. Questo Tribunale, uniformandosi ai propri precedenti, reputa opportuno sussumere l’azione promossa dal Sig. Boscarino nella categoria del ricorso e, per l’effetto, a ritenerla tempestiva.

La AIA, in uno con la propria comparsa, ha depositato la documentazione relativa al corso di qualificazione per assistente arbitrale degli OTN tenutosi nei giorni 14 e 15 Luglio 2018 presso Tivoli Terme. Deve quindi ritenersi soddisfatta la richiesta istruttoria formulata sul punto dal ricorrente.

Tale documentazione, non contestata dal Sig. Boscarino, conferma il regolare svolgimento delle prove e l’assenza di episodi che possano inficiare la validità della procedura selettiva.

In ordine alla prima doglianza lamentata dal ricorrente, questo Tribunale segnala che l’art. 23, comma 4 delle NFOT nel regolamentare il numero degli assistenti arbitri nel ruolo della CAN PRO stabilendo che una percentuale (30%) di assistenti si avvicendi dalla CAN D ai sensi dell’art. 21 NFOT ed altra percentuale (70%) consegua la promozione in base ad una graduatoria di merito.

L’esame letterale della norma induce questo Tribunale a ritenere che le menzionate percentuali non siano vincolanti. Viene, infatti, indicato che le percentuali sono “di norma” applicate da ciò derivando il principio della non tassatività delle menzionate percentuali. Questo Tribunale già ha avuto modo di esprimersi sul punto prevedendo “un potere discrezionale sul numero delle promozioni e delle dismissioni che non necessariamente deve essere limitato” (C.U. N. 13 TFN S.S. 2018/2019).

Lo stesso art. 23 NFOT disciplina le modalità di svolgimento del corso di qualificazione predisposto dal Comitato Nazionale ed il conseguente giudizio di idoneità a far parte del ruolo di assistente arbitrale CAN PRO.

Detta norma prevede che gli esaminandi debbano essere sottoposti a “test attitudinali” ma nulla dice in ordine alla tipologia delle prove, lasciando alla Commissione ampio spazio discrezionale in relazione alla tipologia e modalità delle prove di esame cui sottoporre gli allievi al fine di valutare il loro grado di preparazione.

In ordine all’iter procedimentale seguito va evidenziato che la “nota di indicazione del corso in data 25/6/2018”, contenente la descrizione delle prove oggetto di valutazione ed i criteri per l’ottenimento della “idoneità”, nonché le attività poste in essere dalla Commissione sia durante l’esame sia al termine delle prove, il tutto documentato dagli allegati 5, 9 e 10 del fascicolo AIA,

inducono questo Tribunale a ritenere valido ed aderente alla normativa federale il comportamento della Commissione e, in generale, la prova di idoneità.

Appare, peraltro, sufficiente ed aderente alla specifica normativa,  la scelta adottata dalla Commissione di “comunicare direttamente e pubblicamente a tutti i candidati l’esito delle singole prove e del giudizio complessivo”.

Del pari infondato appare il secondo motivo di impugnazione incentrato sul “difetto di motivazione” del giudizio di inidoneità del ricorrente.

La documentazione versata in atti attesta che il Sig. Boscarino non ha superato positivamente la prova video con conseguente mancato raggiungimento del punteggio minimo necessario al giudizio finale di “idoneità”.

Deve essere condiviso il principio sancito dal Consiglio di Stato e richiamato dalla difesa dell’AIA secondo cui “i provvedimenti che valutano negativamente le prove vanno considerati di per sé adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici” (Cons. Stato Sez. IV, 4/5/2010 n. 2544).

Anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto la documentazione prodotta ha confermato la conoscibilità per tutti i partecipanti, prima dell’inizio della procedura selettiva, delle prove che gli stessi avrebbero dovuto sostenere per conseguire la idoneità.

I test sottoposti all’attenzione dei partecipanti rientrano, a buon titolo, in quelli attitudinali previsti dal menzionato art. 23 NFOT e appaiono, all’evidenza, finalizzati a formare, e valutare, assistenti arbitrali di eccellenza.

I test sono stati selezionati dal settore tecnico AIA ed i video sono tratti dall’archivio FIFA denominato “Interactive video test for offside situation” (doc. 12 AIA). All’evidenza, non possono essere condivise le argomentazioni esposte dal ricorrente sul punto.

Da ultimo questo Tribunale deve respingere, poiché inammissibile, anche il quarto motivo di ricorso. La richiesta del Sig. Boscarino di essere autorizzato “con qualsiasi statuizione … a poter presentare la domanda per l’ammissione al corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2019/2020” esula dai poteri di questo Tribunale, che può decidere in ordine alla legittimità o meno di un provvedimento adottato e non decidere in ordine ad un evento futuro.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il ricorso. Dispone incamerarsi la tassa.

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