F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABBRI STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Forlì Srl), SOCIETÀ FC FORLÌ SRL – (nota n. 450/1302 pf17-18 GP/AS/ac dell’11.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABBRI STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Forlì Srl), SOCIETÀ FC FORLÌ SRL - (nota n. 450/1302 pf17-18 GP/AS/ac dell’11.7.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto dell’11 Luglio 2018, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Stefano Fabbri, all’epoca dei fatti Presidente della FC Forlì Srl e la Società FC Forlì Srl, contestando: al primo la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS - FIGC in relazione ai punti A2 e A/10 del C.U. n. 153 del 9 Giugno  2017 della LND - Dipartimento Interregionale per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12 Luglio 2017 ore 18.00 la copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali, ovvero la comunicazione di conferma delle dette cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse e la dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento di INPS ed IRPEF e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte alla effettuazione del predetto incombente; alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC stante la incolpazione del proprio legale rappresentante.

Alla riunione del 27 Settembre  2018, il procedimento, su concorde richiesta delle parti, con sospensione dei termini ex art. 34 bis comma 5 CGS, formulata prima dell’inizio della discussione, è stato aggiornato all’udienza odierna con sospensione dei termini ex art. 34 bis comma 5 CGS.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua e per i deferiti l’Avv. Nicola Paolini, munito di mandato speciale anche ai sensi dell’art. 23 CGS

- FIGC, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Stefano Fabbri, sanzione base inibizione di gg. 40 (quaranta), diminuita di 1/3 (gg. 13), sanzione finale inibizione di gg. 27 (ventisette); per la Società Forlì Srl sanzione base € 2.000,00 (duemila), diminuita di 1/3 (€ 667,00), sanzione finale € 1.333,00 (milletrecentotrentatré).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Stefano Fabbri e la Società FC Forlì Srl, a mezzo del proprio difensore Avv. Nicola Paolini, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Accoglie il patteggiamento e, per l’effetto, infligge al Sig. Stefano Fabbri, nella qualità come in atti, l’inibizione di gg. 27 (ventisette) ed alla Società FC Forlì Srl l’ammenda di € 1.333,00 (milletrecentotrentatré).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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