F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018 DEFERIMENTODELPROCURATORE FEDERALE ACARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (Socio di riferimento e amministratore unico dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); MARINOZZI MARIA GIUSEPPINA (Amministratrice di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); CEROLINI MARIO (Amministratore di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL – (nota n. 12841/457 pf17-18 GP/GC/blp del 5.6.2018).
DEFERIMENTODELPROCURATORE FEDERALE ACARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (Socio di riferimento e amministratore unico dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); MARINOZZI MARIA GIUSEPPINA (Amministratrice di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); CEROLINI MARIO (Amministratore di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL - (nota n. 12841/457 pf17-18 GP/GC/blp del 5.6.2018).
Il fatto
La Presidenza Federale, vista la sentenza n. 32 del 6 Luglio 2017 con la quale il Tribunale di Macerata aveva dichiarato il fallimento della Società US Civitanovese 1919 SSD a responsabilità limitata, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 26/A del 27 Luglio 2017 revocava alla Società l’affiliazione FIGC.
In seguito a tale provvedimento, la Procura Federale, aperto il procedimento disciplinare n. 457pf17-18 del 21.11.2017, avente ad oggetto “Accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 21 NOIF ed eventuali ulteriori violazioni commesse in ordine al fallimento della Società US Civitanovese SSD a. r.l.”, acquisiti atti e documenti dalla Sezione Fallimentare di detto Tribunale, accertava che:
1°) la Società nella stagione sportiva 2015/2016 aveva disputato il Campionato di Serie D e che all’epoca l’Organo Direttivo della Società era composto dai sigg.ri Giuseppe Cerolini (Presidente ed Amministratore Unico), Maria Giuseppina Marinazzi (Vice Presidente) e Mario Cerolini (Consigliere), i quali erano tutti delegati a firmare per conto del Sodalizio;
2°) la Società, dalla sua costituzione avvenuta il 1° Luglio 2015 sino alla dichiarazione di fallimento, era stata amministrata dal Sig. Giuseppe Cerolini, alla cui persona la Società stessa era riconducibile;
3°) la Società non aveva provveduto al deposito dei bilanci al 31.12.2015 e 31.12.2016, né aveva depositato nelle mani della Curatela Fallimentare la documentazione contabile che era stata richiesta dal Tribunale;
4°) dall’incarto fallimentare era, tra l’altro, risultato che il valore della Società era pressoché nullo, essendo la stessa priva di asset; il titolo sportivo aveva scarso valore stante la retrocessione della squadra nella categoria inferiore; non vi erano beni patrimoniali, oltre il materiale tecnico-sportivo, peraltro di scarso valore; vi erano posizioni debitorie per oltre euro 70 mila nei confronti di fornitori, Fisco e Lega Calcio; le vicende giudiziarie del Sig. Giuseppe Cerolini, che aveva subìto il sequestro penale per equivalente ai sensi del Decreto Lgs. n. 74/2000 di una sua Società per evasione fiscale, avevano determinato in danno della Società da un lato l’immediato inaridimento delle fonti di finanziamento finalizzate a supportare le necessità di cassa di breve periodo, dall’altro l’accumularsi di debiti verso tesserati e fornitori; a decorrere dall’anno solare 2015/2016 non erano state più tenute le scritture contabili obbligatorie;
5°) nel corso dell’esercizio 2016-2017 il Sig. Giuseppe Cerolini, nella sua accertata qualità, non aveva più effettuato gli apporti di capitale necessari a ripianare la situazione debitoria della Società, né aveva adottato gli strumenti approntati dalla vigente legislazione codicistica, con particolare riferimento all’art. 2482 ter Cod. Civ., in presenza della riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale.
Con riguardo alle altre cariche sociali, veniva altresì accertato che la Sig.ra Maria Giuseppina Marinozzi ed il Sig. Mario Cerolini avevano operato per conto della Società come amministratori di fatto in ambito sportivo e in ambito civilistico, avendo sottoscritto i contratti di alcuni calciatori la Sig.ra Marinozzi nel periodo dall’Agosto 2016 al Gennaio 2017 ed il Sig. Mario Cerolini in entrambe le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, così peggiorando la già critica situazione della Società.
In punto di responsabilità, la Procura Federale rilevava che erano imputabili al Sig. Giuseppe Cerolini la cattiva gestione economica e finanziaria della Società, sì tale da averne determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario e quindi il fallimento; alla Sig.ra Maria Giuseppina Marinozzi ed al Sig. Mario Cerolini l’aver contribuito ad aggravare la pesante e conclamata situazione della Società per aver sottoscritto gli accordi economici tra Società e tesserati, di cui sopra.
Quanto al Sig. Giuseppe Cerolini gli accertamenti effettuati avevano portato ad appurare che sotto la sua gestione la Società aveva maturato già al 30 Giugno 2016 un’esposizione debitoria di circa euro 60 mila, un patrimonio netto negativo di euro 186.427,00 ed una perdita d’esercizio di euro 196.428,00; e che egli, come già evidenziato, era responsabile della mancata redazione ed approvazione del bilancio al 30 Giugno 2016, che non risultava infatti depositato; di non aver tenuto le scritture contabili obbligatorie; di non aver adottato le iniziative previste dall’art. 2483 ter Cod. Civ. in presenza della massiccia riduzione del capitale sociale; di non aver effettuato la ricapitalizzazione necessaria a risanare la Società e ad evitare l’insolvenza.
Il deferimento
In tale contesto, la Procura Federale, con atto datato 5 Giugno 2018, deferiva a questo Tribunale:
1°) il Sig. Giuseppe Cerolini, socio di riferimento ed amministratore unico dell’1°Luglio 2015 alla data della dichiarazione di fallimento, nonchè Presidente nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 della US Civitanovese SSD a.r.l., per la violazione: A) dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF, per aver causato la cattiva gestione della Società, sfociata nel dissesto economico, patrimoniale e finanziaria ed il conseguente fallimento della stessa ed, in particolare, per le condotte risultanti nella narrativa che precede; B) dell’art. 1 bis comma 1 CGS per non aver tenuto le scritture contabili obbligatorie dalla data di assunzione della carica di amministratore unico della Società alla data della dichiarazione di fallimento;
2° e 3°) la Sig.ra Maria Giuseppina Marinozzi, amministratrice di fatto dal 1° Luglio 2015 alla data del fallimento, nonchè vice Presidente nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 della Società ed il Sig. Mario Cerolini, amministratore di fatto della Società dal 1° Luglio 2015 alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF per aver causato la cattiva gestione della Società, che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale-finanziario ed il conseguente fallimento della stessa e per aver sottoscritto accordi economici con alcuni atleti tesserati nella stagione sportiva 2016- 2017 la Marinozzi e nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 il Cerolini, così aggravando la situazione, ad essi già ben nota, della Società sopra descritta.
Alla riunione del 19 Luglio 2018 questo Tribunale accoglieva l’istanza di rinvio formulata dalla Procura Federale allo scopo del perfezionamento delle notificazioni degli atti ai deferiti; siffatta istanza veniva accolta con contestuale sospensione dei termini ai sensi dell’art. 34 bis comma 5 CGS - FIGC.
Il dibattimento
Alla riunione del 4 Ottobre 2018, così fissata in sede di rinvio, è comparsa la Procura Federale (Dott. Luca Scarpa), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giuseppe Cerolini, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 6.000,00 (seimila); per la Sig.ra Maria Giuseppina Marinozzi, inibizione di mesi 18 (diciotto) ed ammenda di € 3.000,00 (tremila); per il Sig. Mario Cerolini, inibizione di mesi 18 (diciotto) ed ammenda di € 3.000,00 (tremila).
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Il deferimento ha inteso riferirsi ai commi 2 e 3 art. 21 NOIF, per i quali non possono essere dirigenti, né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla FIGC, gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16 (comma 2); inoltre, possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.
Occorre tuttavia rilevare che tale norma ha una marginale influenza nel caso in esame, dandosi per scontata la circostanza che i tre deferiti non hanno più le capacità (né probabilmente l’intenzione) di rivestire cariche sociali nell’ambito FIGC.
Appare più attinente al caso prospettato la ricerca delle ragioni dello stato di insolvenza della Società, che deve sostanziarsi nella valutazione complessiva della sua impotenza patrimoniale, incapace di far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni e delle ragioni che l’hanno determinata.
Tali ragioni non possono che ricondursi al comportamento del Sig. Giuseppe Cerolini ed al ruolo apicale che egli ebbe a ricoprire nell’ambito della Società.
È infatti emerso con sufficiente chiarezza che il predetto, in qualità di amministratore unico della Srl Cerolini (anch’essa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata n. 28 del 22 Giugno 2017), in data 10 Novembre 2015 aveva rilevato il 98% del capitale sociale della Società Civitanovese dalla Società Effemme Srl che lo possedeva, tanto da esercitarne il controllo a mezzo di altra Società, la Meg Srl, alla quale era stato ceduto non solo il 98%, ma anche il residuo 2% del capitale sociale che era rimasto nelle mani del Cerolini stesso; e poiché costui dall’11 Settembre 2014 risultava essere socio unico della Meg Srl, titolare dell’intero capitale sociale della US Civitanovese, l’attuale deferito era stato l’indiscusso totalitario proprietario di detta Società; le quote della Meg Srl venivano poi sottoposte a due provvedimenti di sequestro preventivo, entrambi emessi dal Tribunale di Macerata in data 8 Febbraio e 1° Marzo 2016; e ciò spiega il progressivo, veloce formarsi del dissesto della US Civitanovese Srl.
Pacifico dunque che la Società, che era stata costituita il 1° Luglio 2015 con un capitale sociale di euro 10 mila, ricadeva per intero nelle mani del Cerolini, spetta a quest’ultimo la responsabilità primaria del fallimento della Società e della conseguente revoca della affiliazione FIGC.
Pertanto, se è da considerarsi determinante nella dissoluzione della US Civitanovese SSD rl la negatività assoluta dell’operato del Cerolini, altrettanto non può dirsi al riguardo della Marinazzi e del Cerolini Mario, i quali certamente non hanno assunto iniziative suscettibili di contrastare il declino (peraltro incontrastabile) della Società, ma altrettanto certamente non sono stati causa del dissesto, che – come si è visto - ha avuto ben altra origine.
Né può essere contestata loro la sottoscrizione dei contratti di alcuni dei calciatori in forza alla Società, ancorché maturata nella evidente crisi della Società; se non lo avessero fatto, la Società non avrebbe potuto mantenere quel residuo di credibilità agonistica che le apparteneva e le ricadute sulla regolarità del campionato sarebbero state imprevedibili; ciò appare sufficiente per ricondurre l’operato dei due deferiti entro limiti di minore gravità.
Il deferimento nel suo complesso deve essere accolto, con riconsiderazione delle sanzioni che sono state richieste, che se da una parte devono tener conto anche del fatto che i tre deferiti si sono ingiustificatamente sottratti alla Procura Federale, che li aveva più volte convocati a chiarimenti, dall’altra appare equo ridurre, avuto particolare riguardo alla posizione di Marinozzi Maria Giuseppina e Cerolini Mario.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge ai deferiti, nelle loro rispettive qualità, queste sanzioni: al Sig. Giuseppe Cerolini, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 4.000,00 (quattromila); alla Sig.ra Maria Giuseppina Marinozzi ed al Sig. Mario Cerolini inibizione di anni 1 (uno) ciascuno.
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