F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOCCAFONDI PAOLO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Prato Spa), SILVESTRI MATTEO (all’epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della Società AC Prato Spa), SOCIETÀ AC PRATO SPA – (nota n. 782/1209 pf17-18 GC/GP/ma del 19.7.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOCCAFONDI PAOLO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Prato Spa), SILVESTRI MATTEO (all’epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della Società AC Prato Spa), SOCIETÀ AC PRATO SPA - (nota n. 782/1209 pf17-18 GC/GP/ma del 19.7.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 19 Luglio 2018, con udienza fissata al 4.10.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) Il Signor Paolo Toccafondi (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 punto 2.6 del 1° Luglio 2017 stagione sportiva 2017/2018 (raduni e provini per giovani calciatori – autorizzazione), perché nella stagione sportiva 2017/2018, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dai competenti organi federali, in data 13 Aprile 2018 ha organizzato e ha fatto svolgere, e/o comunque non ha impedito, un provino per giovani calciatori tesserati per altre Società, ed in data 26 Aprile 2018 ha organizzato, e/o comunque non ha impedito, altro provino per giovani calciatori che poi non si è potuto svolgere per assenza del tecnico della Società AC Prato che avrebbe dovuto presenziare.
2) Il Signor Matteo Silvestri (all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società AC Prato Spa), e comunque soggetto che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del CGS svolge attività rilevante per l’ordinamento federale, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 punto 2.6 del 1° Luglio 2017 stagione sportiva 2017/2018 (raduni e provini per giovani calciatori – autorizzazione), perché nella stagione sportiva 2017/2018, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dai competenti organi federali, in data 13 Aprile 2018 ha organizzato e ha fatto svolgere, e/o comunque non ha impedito, un provino per giovani calciatori tesserati per altre Società, ed in data 26 Aprile 2018 ha organizzato, e/o comunque non ha impedito, altro provino per giovani calciatori che poi non si è potuto svolgere per assenza del tecnico della Società AC Prato che avrebbe dovuto presenziare.
3) La Società AC Prato Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per quanto rispettivamente ascritto al suo Presidente Paolo Toccafondi e al suo responsabile del Settore Giovanile Matteo Silvestri.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano memoria difensiva con la quale contestavano l’atto di deferimento ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto per errata applicazione e/o interpretazione del C.U. S.G.S. N. 20 del 27 Ottobre 2017 ed adducendo, altresì, la scriminante del legittimo affidamento. In particolare essi sostenevano che l’elenco completo delle Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori, è rappresentato dall’elenco pubblicato nella sezione del sito ufficiale del S.G.S. denominata Regolamenti e Normative – Settore Giovanile e Scolastico al cui interno, alla data del 14 Giugno 2018 e precedenti, si trovava l’elenco completo delle Società autorizzate dal S.G.S. ad effettuare provini e tra le quali figurava l’AC Prato Spa. Poiché, dunque, nell’elenco completo delle Società autorizzate ai provini figurava l’AC Prato, i deferiti sostenevano che nessuno di essi “poteva e doveva dubitare di tale fonte”. Essendo peraltro il suddetto link presente nel sito ufficiale del S.G.S., i deferiti sostenevano che tale elenco aveva comunque ingenerato in loro un “legittimo affidamento” sul contenuto del detto link indipendentemente dall’intestazione. I deferiti, a mezzo del loro legale, chiedevano pertanto, in tesi, il proscioglimento dagli addebiti contestati ed, in ipotesi, l’irrogazione della sanzione minima di giustizia secondo equità e ragione.
Il dibattimento
Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Paolo Toccafondi mesi 3 (tre) di inibizione; nei confronti del Signor Matteo Silvestri mesi 3 (tre) di inibizione; nei confronti della Società AC Prato Spa l'ammenda di euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). È altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1209 pf17-18, avente ad oggetto: “Provino organizzato dalla Società AC Prato Spa per il giorno 26.04.2018 alle ore 17.00 presso l’impianto “Vittorio Rossi” di Via Galileo in Prato, non autorizzato, a cui sarebbe stato invitato il calciatore Tommaso Taizzani (classe 2005) tesserato per la USC Montelupo ASD”.
In merito alla posizione dei deferiti Paolo Toccafondi, Matteo Silvestri e Società AC Prato Spa, si osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in prodotti dalle parti emerge che la Società AC Prato Spa non risultava nell’elenco delle Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori per la stagione 2017/2018; nel C.U. Settore Giovanile Scolastico n. 20 del 27.10.2017 infatti, la AC Prato Spa non risulta nell’elenco delle Società autorizzate.
Tra i documenti agli atti del deferimento in esame risulta la richiesta di autorizzazione per sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 10 e i 16 anni inviata il 18.10.2017 dall’AC Prato Spa sottoscritta dal Presidente e Legale Rappresentante Toccafondi al Settore Giovanile e Scolastico FIGC. A tale richiesta, come risulta dallo scambio di mail tra il collaboratore federale ed il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, non seguiva alcuna autorizzazione.
Nello specifico: con mail del 7 Maggio 2018 inviata al Settore Giovanile e Scolastico FIGC, il Collaboratore Federale inoltrava richiesta di accertamento in ordine all’autorizzazione della AC PRATO SPA – per la stagione sportiva 2017/2018 – a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 16 anni ai sensi del punto 2.6 del C.U. n. 1 del 01.07.2017. Con mail di risposta del 10 Maggio 2018, il Settore Giovanile e Scolastico FIGC comunicava che a seguito della richiesta avanzata il 18.10.2017 dalla AC PRATO SPA, il Settore Giovanile e Scolastico non aveva rilasciato alcuna autorizzazione, tant’è che la stessa Società non era stata inserita nell’elenco delle Società autorizzate del C.U. n. 20 del 27.10.2017.
Nella memoria depositata dai deferiti, viene affermato che “l’elenco completo delle Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori, è rappresentato dall’elenco pubblicato nella sezione del sito ufficiale del S.G.S. denominata Regolamenti e Normative – Settore Giovanile e Scolastico al cui interno, alla data del 14 Giugno 2018 e precedenti, si trovava l’elenco completo delle Società autorizzate dal S.G.S. ad effettuare provini e tra le quali figurava l’AC Prato Spa”. Quanto eccepito dagli incolpati, si riferisce alla stagione sportiva 2016/2017 e non a quella oggetto del deferimento in esame, ovvero 2017/2018, tant’è che, nell’elenco delle Società autorizzate non risulta la AC Prato Spa. In tale ottica, a nulla vale l’eccezione sollevata dai deferiti in ordine al legittimo affidamento atteso che i deferiti, all’epoca dei fatti, avrebbero dovuto consultare il C.U. relativo all’anno in cui avevano inoltrato la richiesta, ovvero quello del 2018 dal quale palesemente risulta che la AC Prato Spa non faceva parte delle Società autorizzate.
Al contrario, nella stagione sportiva 2017/2018, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dai competenti organi federali, i deferiti, in data 13 Aprile 2018 organizzavano un provino per giovani calciatori tesserati per altre Società; in data 26 Aprile 2018 i deferiti organizzavano un altro provino per giovani calciatori, che in realtà non si è potuto svolgere per assenza del tecnico della Società AC Prato che vi avrebbe dovuto presenziare.
Dall’attività di indagine in relazione alla posizione dei deferiti, e nonostante le memorie difensive depositate sia a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, sia a seguito della notifica del deferimento, risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale.
È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
- per il Signor Paolo Toccafondi l’inibizione per mesi 3 (tre);
- per il Signor Matteo Silvestri l’inibizione per mesi 3 (tre);
- per la Società AC Prato Spa l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento,00).
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