F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VUKCEVIC MARIJA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Calcio Femminile Chieti), SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI – (nota n. 13010/1285 pf17-18 GP/GT/ag dell’8.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VUKCEVIC MARIJA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Calcio Femminile Chieti), SOCIETÀ  ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI - (nota n. 13010/1285 pf17-18 GP/GT/ag dell’8.6.2018).

Il deferimento

Con provvedimento dell’8 Giugno  2018, con udienza fissata al 19.7.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Signora Vukcevic Marijia, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Calcio Femminile Chieti, e la Società ASD Calcio Femminile Chieti.

Con provvedimento del 19 Luglio 2018, poi, questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista l’istanza di rinvio formulata dalla difesa dei deferiti, vista la non opposizione della Procura Federale, vista l’istanza congiunta di sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, disponeva il rinvio della trattazione del presente deferimento all’udienza del 4.10.2018 ore 15 con sospensione dei termini ex art. 34 bis comma 5 CGS.

Con il provvedimento dell’8 Giugno  2018 la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

La Signora Vukcevic Marijia, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Calcio Femminile Chieti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 5, e 5 comma 1 del CGS, per avere ella, a mezzo di un “post” pubblicato sul social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Società SSD Roma Calcio Femminile Srl e dei suoi tesserati, nonché adombrato sospetti in merito alla regolarità della gara disputata in data 13 Maggio 2018 tra la SSD Roma Calcio Femminile Srl e la ASD Roma XIV Decimoquarto, valevole per l’ultima giornata del Campionato Nazionale Femminile di Serie B, e per aver altresì ipotizzato l’alterazione del risultato della gara stessa al fine di favorire la Società ASD Roma XIV Decimoquarto in danno della Società ASD Calcio Femminile Chieti. Nel citato “post”, in particolare, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Una cosa è certa, nessun risultato si vende, nessuna partita si regala, ma voi invece l’avete fatto perché vi brucia e non vi passerà mai e poi mai dalla testa il 22 Maggio 2016. Vendute!!! Io quando ho vinto il campionato, l’ho vinto da imbattuta, con una squadra imbattuta. Voi siete stati bravi a vendervi. Vedremo cosa succederà, ma l’Abruzzo non vi ha portato bene. Vi consiglio di andarvi a mangiare due arrosticini invece di presentarvi lì a non fare punti”.

La Società ASD Calcio Femminile Chieti, per la violazione dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dalla sua tesserata, Sig.ra Vukcevic Marija.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti, a mezzo del proprio difensore, Avv. Cesare Di Cintio, hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno eccepito, in via preliminare in rito, l’inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 quinquies comma 2 CGS FIGC e la nullità delle notifiche ex art. 38 c. 8 CGS FIGC e nel merito l’erronea qualificazione degli addebiti contestati.

In particolare, quanto alla pretesa inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 32 quinquies comma 2 CGS FIGC, la difesa dei deferiti lamenta il fatto che le indagini di cui al presente deferimento non hanno seguito l’iter procedurale previsto dal combinato disposto degli artt. 53 CGS CONI e 32 quinquies comma 2 CGS FIGC in quanto, alla denuncia del 17 Maggio 2018 da cui prendeva avvio il procedimento, seguiva la chiusura delle indagini in data 22 Maggio e poi il deferimento l’8 Giugno  2018.

Questi ultimi atti, lamenta la difesa dei deferiti, non venivano correttamente notificati né alla tesserata né al Club.

I deferiti denunciano inoltre il fatto che non si conosca la data di iscrizione del procedimento nel registro e che dal materiale probatorio acquisito mediante l’accesso agli atti non  sia possibile comprendere quando ciascun atto sia stato acquisito. Ciò da un lato, secondo la difesa, non consentirebbe di capire se tutti gli elementi probatori siano stati acquisiti secondo il dettato normativo e, dall’altro, non renderebbe possibile valutare l’utilizzabilità o meno di alcuni atti entrati eventualmente a far parte del fascicolo oltre il termine previsto dal CGS.

Quanto, invece, alla eccepita nullità delle notifiche ex art. 38 c. 8 CGS FIGC, la difesa dei deferiti evidenzia il fatto che l’avviso di conclusione delle indagini veniva notificato sia alla deferita Vukcevic Marija che alla ASD Calcio Femminile Chieti a mezzo pec all’indirizzo ngaSrl@legalmail.it che corrisponde, in realtà, all’indirizzo pec della Società “Nuova Galvanica Abruzzese Srl”.L’indirizzo ufficiale della Società deferita, infatti, sottolinea la difesa, è chieticalciofemminile@gmail.com. Ciò nonostante, il difensore dei deferiti eccepisce  che  il Club e la tesserata venivano comunque a conoscenza dell’atto notificato ed incaricavano il suddetto legale alla propria difesa sottoscrivendo idonea procura speciale ed eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso. Il difensore dei deferiti dichiara di non aver ricevuto successivamente né l’atto di deferimento né la convocazione per l’udienza tant’è che all’udienza del 19 Settembre  2018 è stato costretto a presentare istanza di differimento dell’udienza al fine di spiegare correttamente la difesa dei suoi assistiti. Per tale motivo lo stesso chiede che questo Tribunale, accertata l’inesistenza e/o la nullità della notifiche della comunicazione di conclusione delle indagini, del deferimento e della fissazione di udienza per non essere state le stesse notificate nel domicilio eletto, ritrasmetta il fascicolo processuale alla Procura Federale affinché questa provveda a sanare il vizio processuale. Quanto infine al merito, la difesa dei deferiti assume che la condotta tenuta dalla Signora Vukcevic Marija vada letta ed interpretata alla luce degli articoli 21 Cost. e 10 Convenzione dei Diritti dell’Uomo i quali sanciscono e tutelano il “diritto di critica” nel suo complesso, valevole, secondo la difesa, anche nel mondo sportivo.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Vukcevic Marijia mesi 3 (tre) di squalifica; nei confronti della Società ASD Calcio Femminile Chieti, l’ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00). È altresì comparso il difensore dei deferiti il quale si è riportato alle richieste formulate nella propria memoria difensiva.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1285 pf17-18 avente ad oggetto “Dichiarazioni rese dalla Sig. Vukcevic Marija, calciatrice della ASD Calcio femminile Chieti (Serie B, Calcio Femm.)  attraverso il social network Facebook, nei confronti di altri tesserati partecipanti al medesimo campionato”.

In merito alla posizione dei deferiti Vukcevic Marijia e Società ASD Calcio Femminile Chieti, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e  dai  documenti prodotti dalle parti è emerso che la Società ASD Calcio Femminile Chieti, per la quale era tesserata all’epoca dei fatti la calciatrice Vukcevic Marija, si classificava al quarto posto del Girone D del Campionato di serie B relativo alla stagione sportiva 2017/2018 e, pertanto, non acquisiva il diritto alla partecipazione al campionato di serie B per la stagione sportiva 2018/2019. Al terzo posto della classifica finale del sopra detto Girone D (ultimo utile al fine di conservare il diritto alla permanenza nel campionato Nazionale di serie B per la stagione sportiva 2018/2019), si classificava, invece, la Società ASD Roma XIV Decimoquarto a seguito della vittoria di quest’ultima squadra contro la Società SSD Roma Calcio Femminile. A seguito di tale evento, la Signora Vukcevic Marija, calciatrice della Società ASD Calcio Femminile Chieti, “postava” sul social network “Facebook” la seguente testuale frase: “Una  cosa  è  certa, nessun risultato si vende, nessuna partita si regala, ma voi invece l’avete fatto perché vi brucia e non vi passerà mai e poi mai dalla testa il 22 Maggio 2016. Vendute!!! Io quando ho vinto il campionato, l’ho vinto da imbattuta, con una squadra imbattuta. Voi siete stati bravi a vendervi. Vedremo cosa succederà, ma l’Abruzzo non vi ha portato bene. Vi consiglio di andarvi a mangiare due arrosticini invece di presentarvi lì a non fare punti”.

Dall’attività di indagine risulta che le ragioni della Procura Federale, tese all’accoglimento del deferimento e delle istanze sanzionatorie, non possono essere accolte per un evidente vizio processuale tempestivamente eccepito dal difensore  dei  deferiti,  ovvero  della  circostanza che la comunicazione di conclusione indagini, e dell’atto di deferimento inviati dalla Procura Federale ad entrambi i deferiti non sono stati notificati presso il domicilio eletto da tutti gli incolpati.

Il contraddittorio non si è pertanto correttamente instaurato e ciò determina di per sé l’improcedibilità del deferimento.

Se così non fosse, si verrebbe infatti a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che  si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti di indagine, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro i deferiti possano ritenere utile ai fini della loro difesa, compreso il diritto di poter essere sentiti personalmente; quanto detto costituisce un principio cardine anche dell’ordinamento sportivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento in esame.

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