F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TUCCIO FRANCESCO ORAZIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città Di Gela ARL), SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL – (nota n. 721/1303 pf17-18 GP/AS/ac del 18.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TUCCIO FRANCESCO ORAZIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città Di Gela ARL), SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL - (nota n. 721/1303 pf17-18 GP/AS/ac del 18.7.2018).

Il Deferimento

Con deferimento notificato il 18 Luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Francesco Orazio Tuccio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSD Città di Gela a r.l., per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società; 2) la ASD Città di Gela a r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 19.3.2018.

Il dibattimento

All’udienza del 4 Ottobre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Tuccio Francesco Orazio, la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società SSD Città di Gela a r.l., l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del della Co.Vi.So.D. in atti risulta che il Sig. Tuccio, nella suddetta qualità, violando l’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società.

Sussistono, pertanto, le violazioni oggetto del deferimento.

Dalla responsabilità del Sig. Tuccio consegue quella della Società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza delle violazioni contestate, infligge al deferito Tuccio Francesco Orazio, la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società SSD Città di Gela a r.l., l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

 

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