F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDARELLI CLAUDIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Fabriano Cerreto), SOCIETÀ ASD FABRIANO CERRETO – (nota n. 780/1073 pf17-18 GP/AS/ac del 19.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDARELLI CLAUDIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Fabriano Cerreto), SOCIETÀ ASD FABRIANO CERRETO - (nota n. 780/1073 pf17-18 GP/AS/ac del 19.7.2018).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 19 Luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Claudio Guidarelli, all’epoca  dei  fatti  Presidente  e  legale  rappresentante della ASD Fabriano Cerreto, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A2, A5 e A11 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017,  ore  18.00,  copia  del  verbale  della  assemblea  nel corso della  quale sono state attribuite le cariche sociali, la fideiussione e l’attestazione della insussistenza di posizioni debitorie; 2) la ASD Fabriano Cerreto, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS,  per  il  comportamento  posto  in essere dal proprio Presidente  e  legale  rappresentante  come  sopra descritto.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 19.3.2018.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua e per i deferiti l’Avv. Fabio Giotti, munito di mandato speciale anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Guidarelli Claudio, sanzione base inibizione di gg. 50 (cinquanta), diminuita di 1/3 (gg. 16), sanzione finale inibizione di gg. 34 (trentaquattro); per la Società ASD Fabriano Cerreto sanzione base € 3.000,00 (tremila), diminuita di 1/3 (€ 1.000,00), sanzione finale € 2.000,00 (duemila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Guidarelli  Claudio e la Società ASD Fabriano Cerreto, a mezzo del proprio difensore Avv. Fabio Giotti, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Accoglie il patteggiamento e, per l’effetto, infligge al Sig. Guidarelli Claudio, nella qualità come in atti, l’inibizione di gg. 34 (trentaquattro) ed alla Società ASD Fabriano Cerreto, l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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