F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI STEFANO BARBARA, DRAGHI ROMINA E LARDO FRANCESCA (all’epoca dei fatti tutte tesserate in qualità di calciatrici per la FC Novese Calcio Femminile) – (nota n. 11190/1044 pf17-18 GP/AA/mg del 27.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI STEFANO BARBARA, DRAGHI ROMINA E LARDO FRANCESCA (all’epoca dei fatti tutte tesserate in qualità di calciatrici per la FC Novese Calcio Femminile) - (nota n. 11190/1044 pf17-18 GP/AA/mg del 27.7.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1044 pf17-18, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 1252/1044pf17-18/AA/GP/mg del 31 Luglio 2018 i seguenti soggetti:

- Di Stefano Barbara, Draghi Romina e Lardo Francesca (all’epoca dei fatti tutte tesserate in qualità di calciatrici per la FC Novese Calcio Femminile), per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92 delle NOIF, per essere venute meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2017-2018 con la FCD Novese Calcio Femminile, in ragione della mancata partecipazione agli allenamenti organizzati dalla propria Società a partire dal giorno 31.01.2018 e comunque sino al 26.02.2018, ancorché informalmente destinatarie di un provvedimento disciplinare di estromissione dalla rosa della prima squadra comunicato in data 31.01.2018, nonostante formali convocazioni inviate dalla Società di appartenenza in data 12.02.2018 e 26.02.2018, cui non ha fatto seguito idonea giustificazione di legittimo impedimento.

Le memorie difensive

É pervenuta nei termini memoria difensiva da parte dell’Avv. Priscilla Palombi che, in nome e per conto della deferite Di Stefano Barbara, Draghi Romina e Lardo Francesca ha sostenuto l’improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 32 ter del CGS, ritenuti perentori.

Nel merito ha eccepito la buona fede nell’operato delle proprie assistite, le quali hanno ritenuto di non rispondere alle convocazioni della Società in quanto in data 31 Gennaio 2018 erano state messe fuori rosa con provvedimento verbale.

Il dibattimento

All’ udienza tenutasi in data 11 Ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento dell’atto di deferimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) giornate di qualifica ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali, per Di Stefano Barbara, Draghi Romina e Lardo Francesca.

La difesa ha insistito per il rigetto del deferimento.

I motivi della decisione

Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità alla luce del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite 25/2017 del 7 Aprile 2017 che ha ritenuto ordinatori, salvo alcune eccezioni non riferibili alla fattispecie in questione, i termini del CGS FIGC.

Nel merito, alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato, giacché il chiaro disposto dell’art. 92 delle NOIF FIGC prevede che i giocatori siano tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dalle Società di appartenenza. Tale principio non ammette deroga alcuna, a Maggior ragione in assenza di alcun provvedimento formale con il quale le deferite sono state messe fuori rosa.

Pertanto si appalesa violativo delle disposizioni contestate in deferimento il comportamento tenuto dalle stesse, in assenza di alcuna causa giustificativa.

Il Collegio tuttavia, anche alla luce delle circostanze di fatto opportunamente evidenziate dalla difesa, ritiene congruo, infliggere alle calciatrici la sanzione della squalifica di una giornata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto irroga la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali per ciascuna delle calciatrici Di Stefano Barbara, Draghi Romina e Lardo Francesca.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it