F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTODARO CARMINE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società FC Isola Capo Rizzuto), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO – (nota n. 1252/1046 pf17-18 AA/GP/mg del 31.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTODARO CARMINE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società FC Isola Capo Rizzuto), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO - (nota n. 1252/1046 pf17-18 AA/GP/mg del 31.7.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1046 pf17-18, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.1252/1046pf17-18/AA/GP/mg del 31 Luglio 2018 i seguenti soggetti:

- Cristodaro Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società FC Isola Capo Rizzuto, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Matteo Ciro Macagnone per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale;

- la Società FC Isola Capo Rizzuto, per rispondere a titolo  di  responsabilità  diretta,  ai  sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante  come  sopra  descritto.

Le memorie difensive

É pervenuta nei termini memoria difensiva da parte dell’Avv. Elio Manica che, in nome e per conto dei deferiti ha sostenuto l’improcedibilità del deferimento per il decorso dei sessanta giorni per lo svolgimento delle indagini previsto dall’art. 32 quinques del CGS Figc, nonché per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 32 ter del CGS, ritenuti perentori.

Sotto altro profilo ha eccepito la circostanza che la Comunicazione di chiusura indagini non è mai stata notificata ai deferiti.

Nel merito ha eccepito la buona fede nell’operato del Sig. Cristodaro, in quanto aveva ritenuto risolto il contratto con il Sig. Macagnone che aveva abbandonato la squadra di sua iniziativa, non presentandosi neanche agli allenamenti, anche in ragione della poca esperienza in materia della Società, di recentissima costituzione

Il dibattimento

All’ udienza tenutasi in data 11 Ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale ha depositato copia delle ricevute attestanti la corretta avvenuta notifica della CCI alla PEC della Società e, dopo aver insistito nell’accoglimento del deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Cristodaro Carmine;

- ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della Società FC Isola Capo Rizzuto. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali, per il tramite dell’Avv. Elio Manica, hanno fatto pervenire una comunicazione a mezzo PEC, con la quale hanno rappresentato l’impossibilità a comparire per un impedimento improvviso e imprevisto, riportandosi comunque alla memoria difensiva ritualmente depositata.

I motivi della decisione

Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità alla luce del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI a sezioni unite 25/2017 del 7 Aprile 2017 che ha ritenuto ordinatori, salvo alcune eccezioni non riferibili alla fattispecie in questione, i termini del CGS FIGC.

Con riferimento, invece, alla durata delle indagini, deve sottolinearsi che la sola sanzione correlata al mancato rispetto del termine di sessanta giorni per l’espletamento delle indagini è l’inutilizzabilità degli atti acquisiti successivamente.

Nel caso di specie il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti in data 22 Marzo  2018 e gli atti posti a base del deferimento risultano tutti acquisiti entro la data del 21 Maggio 2018 (come emerge dall’atto di contestazione formulato dalla Procura Federale).

Nel merito, alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato, giacché il chiaro disposto dell’art. 94 ter delle NOIF FIGC non ammette deroga alcuna, né le circostanze addotte dalla difesa può essere ritenuta una valida esimente.

Invero appare dimostrato per tabulas l’inadempimento contestato nell’atto di deferimento, vale a dire il mancato deposito nei termini dell’accordo economico intercorso con il Macagnone.

Il Collegio, tuttavia, anche alla luce di quanto sostenuto dalla difesa dei deferiti, ritiene congruo infliggere al Sig. Carmine Cristodaro la sanzione della inibizione per la durata di mesi 1 (uno) ed alla Società la sanzione dell’ammenda pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Cristodaro Carmine;

- ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00) per la Società FC Isola Capo Rizzuto.

 

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