F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BADIN EROS (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Football Milan Ladies), SOCIETÀ SSD FOOTBALL MILAN LADIES – (nota n. 1256/1264 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BADIN EROS (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Football Milan Ladies), SOCIETÀ SSD FOOTBALL MILAN LADIES - (nota n. 1256/1264 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 31 Luglio 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Badin Eros, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Football Milan Ladies, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra Serena Labanca, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 93/CAE/2017-18 del 6/03/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la Società SSD Football Milan Ladies, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Le memorie difensive

I deferiti hanno fatto pervenire una memoria congiunta con la quale, evidenziano:

- la sussistenza del rapporto con la calciatrice Serena Labanca, interrotto a causa di un diverbio con l’allenatore;

- la mancata restituzione da parte della calciatrice del materiale sportivo fornito in dotazione il cui valore complessivo è pari ad € 300,00 (Euro trecento/00);

- che la deferita avrebbe trattenuto l’importo di € 350,00 “a titolo di compensazione”;

- la Società SSD Football Milan Ladies, “a poco più di un solo mese dalla scadenza del termine”, “provvedeva a bonificare sul conto corrente della calciatrice Serena Labanca l’intera somma di € 350,00”;

- la Società deferita, nel segnalare la tenuità dei fatti contestati, il breve lasso di tempo tra la scadenza del termine e quello del pagamento, la mala fede della calciatrice, il proprio spirito

collaborativo e l’assenza di recidiva, sottolinea di aver ottemperato al pagamento dell’importo dovuto alla Labanca;

- concludono chiedendo in via principale e nel merito di dichiarare non responsabili i deferiti degli illeciti contestati, in via subordinata l’applicazione di una sanzione determinata nei minimi edittali, e in ogni caso di evitare la applicazione della sanzione della penalizzazione;

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Eros Badin e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della SSD Football Milan Ladies.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il deferimento è fondato.

Come documentalmente dimostrato e confermato nella memoria difensiva depositata dai deferiti, la Società SSD Football Milan Ladies, violando l’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto alla calciatrice, Sig.ra Serena Labanca, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 93/CAE/2017-18 del 6/03/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Non possono trovare accoglimento le difese esposte dai deferiti.

In particolare la disciplina civilistica della compensazione impedisce la sua applicazione al caso di specie, non sussistendo i requisiti minimi imposti dalla legge.

Del pari ininfluente, in ordine alla contestazione mossa, appaiono le considerazioni espresse dai deferiti in relazione al rapporto tra il sodalizio sportivo e la calciatrice Labanca.

Risultano pertanto comprovati i fatti contestati dalla Procura Federale nonché accertate le relative responsabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni determinate nei minimi edittali.

All’inadempimento del Sig. Badin Eros consegue la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 CGS della Società SSD Football Milan Ladies.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il Sig. Badin Eros, nella qualità, per mesi 6 (sei) ed infligge alla SSD Football Milan Ladies la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

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