F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSSI TOMMASO (nella stagione sportiva 2017/18 tesserato come calciatore per la Società US Triestina Calcio 1918 Srl), MILANESE MAURO (nella stagione sportiva 2017/18 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), CERNE MAURO (nella stagione 2017/2018 dirigente della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), MACRÌ FRANCESCO (nella stagione 2017/2018 dirigente della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL – (nota n. 1496/1194 pf17-18 GP/GT/ag del 6.8.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSSI TOMMASO (nella stagione sportiva 2017/18 tesserato come calciatore per la Società US Triestina Calcio 1918 Srl), MILANESE MAURO (nella stagione sportiva 2017/18 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), CERNE MAURO (nella stagione 2017/2018 dirigente della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), MACRÌ FRANCESCO (nella stagione 2017/2018 dirigente della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 1496/1194 pf17-18 GP/GT/ag del 6.8.2018).

Il deferimento

La Segreteria della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 5 Marzo  2018 notiziava la Procura Federale, per le valutazioni di competenza, che la Società US Triestina Calcio 1918 Srl a far data dal 3 Agosto 2017 aveva tesserato il giovane calciatore Rossi Tommaso (nato il 17 Maggio 2002 e residente nel Comune di Este, in Provincia di Padova), in presunta violazione dell’art. 40, comma 3 NOIF; si precisava nello scritto che la Società, ai fini del tesseramento in oggetto, non aveva presentato alla Presidenza Federale l’istanza di deroga prevista dalla suddetta norma.

La Procura Federale, aperto il fascicolo ed avviate le opportune indagini, accertava che il calciatore di che trattasi era stato in effetti tesserato dalla Società US Triestina Calcio 1918 Srl nella stagione sportiva 2017/2018 con decorrenza dal 3 Agosto 2017 e che aveva disputato 29 incontri con la squadra partecipante al Campionato Nazionale Serie C Under 17; tale tesseramento era avvenuto senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza del calciatore da almeno sei mesi nella regione della Società e, comunque, senza il parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, sicché risultava violata la norma di riferimento, contenuta nell’art. 40 comma 3 NOIF.

Acquisiti (oltre alla nota sopra indicata) l’atto di tesseramento del calciatore, i certificati di residenza e dello stato di famiglia dello stesso, le 29 distinte delle gare alle quali il calciatore aveva preso parte, la Procura Federale, in data 6 Agosto 2018, deferiva a questo Tribunale il calciatore Tommaso Rossi ed i Sigg.ri Mauro Milanese, amministratore unico e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, Mauro Cerne e Francesco Macrì, nella loro qualifica di dirigenti della Società e per le funzioni di sottoscrittori delle distinte delle gare della squadra della US Triestina Calcio 1918 Srl, nelle quali figurava il nominativo del Rossi; queste le contestazioni: al Rossi ed al Milanese, violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS – FIGC in relazione all’art. 40 comma 3 NOIF; al Cerne ed al Macrì, violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS – FIGC in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5 NOIF.

Veniva, altresì, deferita la Società US Triestina Calcio 1918 Srl ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS – FIGC per le violazioni ascritte al suo presidente ed ai propri tesserati.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, nella persona dell’Avv. Enrico Liberati, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 4 (quattro) per Milanese Mauro, di mesi 3 (tre) per Cerne Mauro, di mesi 1 (uno) per Macrì Francesco; squalifica di 9 (nove) gare ufficiali per Rossi Tommaso; per la Società US Triestina Calcio 1918 Srl punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Serie C Under 17 della corrente stagione sportiva ed ammenda di € 3.000,00  (tremila).

Per i deferiti è comparso, munito di delega, l’Avv. Nicola Paolini che ha chiesto il rigetto del deferimento a motivo della insussistenza delle incolpazioni.

Egli ha dedotto che nello specifico si era trattato di un tesseramento in deroga, nei confronti del quale né la LND, né il Settore Giovanile e Scolastico avevano mosso censure; ha aggiunto che all’epoca del fatto (cioè del tesseramento del Rossi) la Società era stata ripescata in Lega Pro e che neppure i competenti uffici di detta Lega avevano eccepito alcunché in merito al tesseramento.

La Procura Federale, in replica, ha precisato che era stato il Settore Giovanile e Scolastico a segnalarle il caso e che ciò comprovava che il tesseramento non era ritenuto conforme alla norma.

La decisione

Ai sensi dell’art. 40 comma 3 NOIF, il tesseramento dei calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età è autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella regione sede della Società per la quale viene richiesto il tesseramento, oppure – aggiunge la norma – se la Società del tesseramento ha sede in una provincia di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da almeno sei mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore Giovanile e Scolastico e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

L’organo giudicante sportivo ha affermato, in fattispecie analoghe, “che la ratio della norma (…) e quella di evitare un eccessivo allontanamento dei giovani calciatori dal luogo di residenza della propria famiglia, limitando il tesseramento a quelli il cui nucleo familiare sia residente da almeno sei mesi nella stessa Regione ove ha sede la Società per la quale è stato chiesto il tesseramento, ovvero e al massimo in una provincia di altra regione, che sia però confinante con quella di residenza della famiglia” (cfr. Corte Federale d’Appello 9.3.2018 in CU n. 088/CFA, di conferma della decisione di questo Tribunale 25.1.2018 in CU n. 37/TFN).

Nel caso che occupa, è documentalmente provato che il calciatore, nato il 17 Maggio 2002, all’epoca del tesseramento afferente la stagione sportiva 2017/2018 non aveva ancora compiuto il 16° anno di età e risultava residente con il proprio nucleo familiare in Este, Provincia di Padova.

Alla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento del Rossi, atleta proveniente dalla AC Este Srl, inoltrata dalla US Triestina Calcio 1918, era stato allegato il solo certificato contestuale di stato di famiglia, residenza, cittadinanza e nascita del calciatore, rilasciato dal Comune di Este il 20 Luglio 2017, ma nulla era stato documentato in relazione all’elemento temporale della residenza, né era stata richiesta al Settore per l’attività giovanile e scolastica l’autorizzazione in deroga ai fini del tesseramento, adempimento questo che si rendeva oltre modo necessario in quanto la Provincia della sede della Società richiedente il tesseramento non è confinante con quella di residenza del calciatore; neppure risultava documentata l’iscrizione o la frequenza scolastica del calciatore.

È evidente, pertanto, che la richiamata norma di cui al comma 3 dell’art. 40 NOIF non abbia trovato da parte della Società compiuta applicazione.

Per incidens, va rilevato che il calciatore Rossi Tommaso, allo stato attuale e con decorrenza dal 03.08.2017, risulta tesserato a tutti gli effetti per la US Triestina Calcio Srl per cui la sua partecipazione alle gare di campionato, di cui al deferimento, appare del tutto regolare.

In questa precisa ottica, il deferimento del Rossi non è meritevole di accoglimento in quanto non sussistono elementi probatori idonei a sorreggere l’imputazione del ragazzo e l’asserzione di una sua responsabilità diretta per inosservanza dell’art. 40 comma terzo NOIF.

La norma, peraltro, pone a carico della Società l’incombente sicché, in assenza di una precisa norma dell’ordinamento sportivo previsiva di oneri a carico dell’atleta, non è possibile addebitare colpe al calciatore altrimenti introducendosi una anomala forma di responsabilità oggettiva a contrario.

Parimenti, non è suscettibile di accoglimento il deferimento dei due dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra, Cerne Mauro e Macrì Francesco, che avevano sottoscritto le distinte delle gare, alle quali aveva partecipato il Rossi.

I predetti, invero, nell’effettuare detta sottoscrizione, avevano dichiarato, come è di norma, che tutti i calciatori componenti la squadra della US Triestina Calcio Srl, quindi anche il Rossi, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza; ciò corrispondeva al vero, essendo il Rossi tesserato a tutti gli effetti per la Società che lo impiegava.

Peraltro, la nota della Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico, descritta in premessa, era datata 5 Marzo  2018 ed era pervenuta alla Procura Federale l’8 Marzo  successivo, dunque a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla richiesta di tesseramento del calciatore; sicché, appariva plausibile che si potesse essere ingenerato nei dirigenti accompagnatori il

convincimento che il tesseramento era andato a buon fine e che l’impiego del calciatore nelle gare di campionato fosse lecito.

Si riscontra, di contro, fondato il deferimento del presidente e legale rappresentante della US Triestina Calcio 1918 Srl, all’epoca del fatto nella persona del Sig. Milanese Mauro.

Egli, prima di sottoscrivere la richiesta di aggiornamento della tessera del calciatore Rossi, avrebbe dovuto verificare, secondo i canoni dell’ordinaria diligenza, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma e, una volta accertata che la residenza del calciatore e del suo nucleo familiare risultava essere in regione diversa rispetto a quella della Società e in provincia non confinante con quella della sede della Società (tanto più che non risultava certo l’elemento temporale della decorrenza della suddetta residenza), avrebbe dovuto onerarsi di richiedere al Settore per l’attività giovanile e scolastica l’autorizzazione al tesseramento, così detto in deroga. Ciò che egli ha omesso di fare.

La condotta tenuta si pone, pertanto, come concausa efficiente e determinante dell’evento. Essa si sostanzia in una ingiustificata omissione di controllo sugli atti della Società da parte dell’organo di rappresentanza della stessa Società; circostanza che è stata correttamente evidenziata nel capo d’incolpazione di cui al deferimento e compatibile con la violazione dei principi posti dall’art. 1bis CGS – FIGC.

La violazione deve essere sanzionata nella misura chiesta dalla Procura Federale e riportata nel dispositivo che segue, a nulla rilevando che il tesseramento di che trattasi fosse stato ratificato dagli organi competenti, tanto da essere tuttora in corso.

Il proscioglimento del calciatore Rossi e dei dirigenti Cerne e Macrì porta a derubricare l’incolpazione della Società US Triestina Calcio Srl, che deve pertanto rispondere della sola responsabilità di cui al comma 1 dell’art. 4 CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale, anche in questo caso nella misura chiesta dalla Procura Federale.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento a carico di Rossi Tommaso, Cerne Mauro e Macrì Francesco, che proscioglie; accoglie il deferimento a carico di Milanese Mauro, nella qualità, al quale infligge l’inibizione di mesi 4 (quattro); accoglie il deferimento a carico della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, alla quale infligge l’ammenda di € 3.000,00 (tremila).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it