F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIOCCHETTI MARCO GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Lucchese Femminile), SOCIETÀ ACF LUCCHESE FEMMINILE – (nota n. 1536/1266 pf17-18 AA/GT/mg del 7.8.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  CHIOCCHETTI  MARCO GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Lucchese Femminile), SOCIETÀ ACF LUCCHESE FEMMINILE - (nota n. 1536/1266 pf17-18 AA/GT/mg del 7.8.2018).

Il deferimento

Con nota del 7 Agosto 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Chiocchetti Marco Giovanni, Presidente e legale rappresentante della ACF Lucchese Femminile per violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice Galluzzi Virginia per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa Federale;

- la  Società  ACF  Lucchese  Femminile,  di  appartenenza  del  deferito  al  momento  della commissione dei fatti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.

Il deferito ha fatto pervenire in data 15/10/2018 memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 Ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale Avv. Enrico Liberati si è riportato all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Marco Giovanni Chiocchetti;

- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la ACF Lucchese Femminile. Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 3 Luglio 2018.

Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 7 Agosto 2018, è fondato e va accolto nei sensi e statuizioni che seguono.

Il Procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND – Dipartimento Calcio Femminile del 16/04/2018, pervenuta alla Procura Federale in pari data, concernente il mancato deposito dell’accordo economico della calciatrice Galluzzi Virginia da parte della Società ACF Lucchese Femminile.

Nella memoria difensiva, i deferiti hanno riconosciuto il mancato deposito dell’accordo economico giustificando, tuttavia, l’omissione con la circostanza che “il contratto della Galluzzi Virginia è saltato nel fare le copie e pertanto non è stato trasmesso”.

Il Tribunale, alla luce dei fatti emersi e all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, ravvisa sussistenti profili di responsabilità in capo ai deferiti. I fatti accertati dalla Procura sono stati adeguatamente e sufficientemente provati.

Non possono trovare positivo accoglimento le giustificazioni addotte dai deferiti.

Il Collegio richiama sul punto il noto principio ordinamentale di autoresponsabilità, in forza del quale il comportamento omissivo giuridicamente rilevante è quello tenuto in violazione non solo di una norma di legge bensì anche delle regole di diligenza e correttezza richieste al soggetto; ragion per cui, l’autore dell’omissione risponde di questa quante volte l’azione che avrebbe dovuto compiere ricadeva sotto la sfera del proprio dominio e controllo e l’impiego della diligenza media avrebbe evitato l’evento.

Nel caso di specie, l’incedere dei fatti e della condotta, se può valere come circostanza attenuante sotto il profilo soggettivo della condotta ascritta agli incolpati ai fini della determinazione dell’entità della sanzione, non esime i medesimi dalla violazione consumata alla luce del menzionato principio applicato alla fattispecie in esame e tenuto conto del nesso di causalità esistente tra condotta omissiva ed evento, quest’ultimo diretta e immediata conseguenza della prima.

In ragione di ciò, alla luce dei fatti emersi e all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata e si concretizza nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 94 ter co. 2 delle N.O.I.F. (nella parte in cui tale ultima norma testualmente dispone:” (…) Gli accordi relativi ai Campionati di calcio femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi (…); Il deposito dei suddetti accordi deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al  calciatore/calciatrice”).

Il Tribunale, valutata la condotta tenuta in concreto dai deferiti, le argomentazioni addotte a giustificazione nonché la natura ed entità degli illeciti contestati, reputa giusto procedere ad una riduzione, in via equitativa, delle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Marco Giovanni Chiocchetti;

- ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la ACF Lucchese Femminile.

 

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