F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 33/FTN del 30 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDARELLI CLAUDIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Fabriano Cerreto), GUBINELLI SERGIO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società ASD Fabriano Cerreto), SOCIETÀ ASD FABRIANO CERRETO – (nota n. 1887/1298 pf17-18 GC/AA/ma del 23.8.2018).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  GUIDARELLI  CLAUDIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Fabriano Cerreto), GUBINELLI SERGIO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società ASD Fabriano Cerreto), SOCIETÀ ASD FABRIANO CERRETO - (nota n. 1887/1298 pf17-18 GC/AA/ma del 23.8.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 Agosto 2018 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Guidarelli Claudio, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Fabriano Cerreto, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 48, comma 3, e 91, comma 1, delle NOIF che fanno, rispettivamente, obbligo a tutte le Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica in tutte le gare dell’attività ufficiale, nonché, di assicurare ad ogni proprio tesserato lo svolgimento e la partecipazione alla attività agonistico/sportiva, per aver deciso, all’indomani della sconfitta subita dalla propria squadra nella gara interna disputata contro il Monticelli, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017/18, di mettere “fuori rosa”, in ragione di un loro presunto rendimento tecnico insufficiente, i calciatori Lorenzo Bambozzi, Giovanni Fenati, Filippo Forò, Nicholas Ibojo, Lorenzo Marchionni, Michele Monti, Matteo Pero Nullo, Mattia Sassaroli e Liborio Zuppardo, così rinunciando, per l’effetto, ad avvalersi delle prestazioni sportive di costoro tutti per le successive e ultime 4 (quattro) gare del ridetto Campionato, impedendo in questo modo, di fatto, che la propria squadra scendesse in campo in dette delicate gare nella migliore formazione tecnica possibile, e, infine, inibendo finanche agli stessi di poter prendere parte agli allenamenti quotidiani della prima squadra e, quindi, conseguentemente di poter, con regolarità, praticare e partecipare all’attività agonistica di addestramento e preparazione atletica;

- Gubinelli Sergio, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società ASD Fabriano Cerreto, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art.1bis, comma 1, del CGS, con riferimento all’art. 91, comma 1, delle NOIF, che fa obbligo a tutte le Società di assicurare ad ogni proprio tesserato lo svolgimento e la partecipazione alla attività agonistico/sportiva, per avere, d’intesa e concerto con il Presidente della Società (Sig. Claudio Guidarelli) il quale aveva deciso, all’indomani della sconfitta subita dalla propria squadra nella gara interna disputata contro il Monticelli, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017/18, di mettere “fuori rosa”, in ragione di un loro presunto rendimento tecnico insufficiente, i calciatori Lorenzo Bambozzi, Giovanni Fenati, Filippo Forò, Nicholas Ibojo, Lorenzo Marchionni, Michele Monti, Matteo Pero Nullo, Mattia Sassaroli e Liborio Zuppardo, inibito a costoro tutti di poter continuare a prendere parte agli allenamenti quotidiani della prima squadra e, quindi, conseguentemente di poter, con regolarità, praticare e partecipare all’attività agonistica di addestramento e preparazione atletica;

- la Società ASD Fabriano Cerreto, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per quanto rispettivamente ascritto al suo Presidente Claudio Guidarelli e al suo responsabile Direttore sportivo Sig. Sergio Gubinelli.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Enrico Liberati e per Claudio Guidarelli e la Società ASD Fabriano Cerreto, l’Avv. Luca Fioriti, mentre per Sergio Gubinelli, l’Avv. Francesco Serroni, entrambi i legali muniti di mandato speciale anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Claudio Guidarelli, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 (mesi 2), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per il Sig. Sergio Gubinelli, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 (gg. 10), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società ASD Fabriano Cerreto, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita di 1/3 (€ 1.000,00), sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Claudio Guidarelli, Sergio Gubinelli e la Società ASD Fabriano Cerreto a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Claudio Guidarelli, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per il Sig. Sergio Gubinelli, inibizione di giorni 20 (venti);

- per la Società ASD Fabriano Cerreto, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.

 

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