F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 2601/35 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:  BECCHIO   OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 2601/35 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 17/9/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Becchio Oscar, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl;

- la Società AC Cuneo 1905 Srl;

per rispondere:

- Becchio Oscar:

a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato integralmente, entro il termine del 30 Giugno  2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di

Maggio 2018 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la Società AC Cuneo 1905 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver versato integralmente, entro il termine del 30 Giugno  2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di Maggio 2018 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per il deferito Becchio Oscar gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, muniti di mandato speciale anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Becchio Oscar, sanzione base inibizione di mesi 7 (sette), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Becchio Oscar a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

All’udienza del 26 Ottobre 2018 la Procura Federale chiede irrogarsi la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 per la Società AC Cuneo 1905 Srl: di cui punti 1 (uno) per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, punti 2 (due) per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del medesimo Comunicato Ufficiale.

La difesa della Società ne chiede il proscioglimento e, in subordine, chiede quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell’art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota dell’8 Agosto 2018, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 2 Agosto 2018, per la Società AC Cuneo 1905 Srl l’inosservanza del termine del 30 Giugno  2018 stabilito dal Titolo I) paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. n. 50 del 24/05/2018, per il “deposito garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00” presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

La Società, infatti, trasmetteva solo in data 7 Luglio 2018 l’originale della fideiussione “a prima richiesta” emessa da Società finanziaria in data 6 Luglio 2018, con efficacia a partire dallo stesso 6 Luglio 2018, per l’importo richiesto, come certificato dalla medesima Lega con nota del 10 Luglio 2018.

Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 “le Società devono, entro il termine del 30 Giugno  2018 … depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della  medesima  Lega,  da fornirsi esclusivamente attraverso  fideiussione  a  prima  richiesta dell’importo di euro 350.000,00... L’inosservanza del suddetto termine…costituisce illecito disciplinare  ed  è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia  sportiva,  per ciascun inadempimento di cui ai punti 2), 3), 7), 8), 9), 10) e 11) con la penalizzazione di un punto in  classifica  da  scontarsi  nel  campionato  2018/2019”.

Con la medesima nota dell’8 Agosto 2018, la Co.Vi.So.C. segnalava, altresì, il mancato pagamento entro il termine del 30 Giugno  2018 dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di Maggio 2018 a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Nonché la mancata comunicazione all’organismo di vigilanza, entro tale termine, dell’avvenuto pagamento dei contributi medesimi.

Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 le Società devono, entro il termine del 30 Giugno  2018, depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione corredata dai modelli F24 e dalle relative quietanze, attestante l’avvenuto pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di Maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. L’inosservanza del suddetto termine, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva “per ciascun inadempimento di cui ai punti 4), 5) e 6), con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019”.

In considerazione di tali ultimi inadempimenti, la Co.Vi.So.C. negava con lettera del 12 Luglio 2018 alla Società AC Cuneo 1905 Srl il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019. Avverso tale provvedimento la Società proponeva ricorso in data 16 Luglio 2018, dimostrando in quella sede di aver effettuato integralmente il pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di Maggio 2018 compreso (con ultimo pagamento effettuato in data 13/07/2018 per i contributi Inps relativi agli emolumenti di Maggio 2018).

In data 19 Luglio 2018 la Co.Vi.So.C., esaminato il ricorso e la documentazione prodotta a corredo dello stesso, riscontrava l’avvenuto  pagamento dei contributi oggetto  di contestazione ed esprimeva parere favorevole all’accoglimento dell’impugnativa ai fini del rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019; nondimeno, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la contestazione disciplinare del ritardato adempimento.

Orbene, tanto la trasmissione della polizza fideiussoria alla Lega (avvenuta in data 7 Luglio 2018) quanto il pagamento dei contributi Inps, sono avvenuti tardivamente oltre il termine del 30 Giugno  2018 sancito dal titolo I), paragrafo I), lettera E), del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, come risulta per tabulas dagli atti del procedimento.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società a  titolo  di  responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri amministratori e legali rappresentanti, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punti 4) e 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento, laddove tassativamente comminano le penalizzazioni per “ciascun inadempimento” commesso. Non si possono, pertanto, ricondurre nel vincolo della continuazione le due violazioni contestate in questa sede alla Società AC Cuneo 1905 Srl.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Oscar Becchio. Visto il titolo I), paragrafo I), lettera E), punti 4) e 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, infligge la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società AC Cuneo 1905 Srl.

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