F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILANESE MAURO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), D’ANIELLO GIUSEPPE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL – (nota n. 2654/43 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  MILANESE  MAURO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), D’ANIELLO GIUSEPPE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 2654/43 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Il deferimento

La Procura Federale,

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 43pf18-19, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine all’inosservanza da parte della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, dei seguenti adempimenti previsti dal C.U. n. 50 del 24 Maggio 2018: a) deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00”;

ha deferito Innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il Sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl;

- il Sig. D’Aniello Giuseppe, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 Giugno  2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Triestina 1918 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, e dal Sig. D’Aniello Giuseppe, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di  € 350.000.

Le memorie

I deferiti depositavano rispettive memorie a discolpa, insistendo per l'integrale proscioglimento. Il Sig. Milanese e la Società sostenevano la sussistenza di un errore scusabile riferito alla tempistica del deposito della prescritta documentazione di garanzia; il Sig. D’Aniello, oltre alla dedotta esimente, adduceva anche la propria carenza di legittimazione poiché non abilitato alla sottoscrizione dei documenti bancari.

Il dibattimento

La Procura Federale chiedeva l'irrogazione delle sanzioni che seguono: 6 (sei) mesi di inibizione ciascuno per i Sig.ri Milanese Mauro e D’Aniello Giuseppe; 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso per la Società US Triestina 1918 Srl.

I difensori dei prevenuti richiamavano le motivazioni trascritte nelle memorie, insistendo per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il deferimento sia fondato in ogni sua componente. Sussiste infatti certezza assoluta in ordine all’omesso deposito, entro il termine del 30 Giugno  2018, della garanzia a prima richiesta per l’importo di € 350.000,00 (fidejussione), poiché il documento venne depositato, per stessa ammissione dei prevenuti, in date 11-12-19 Luglio 2018, a nulla rilevando l’articolato iter prodromico al rilascio dell’effettivo originale. Tale è la reale tempistica degli eventi e in tal senso recita la contestazione della Procura Federale per cui, sotto il profilo sostanziale e lessicale, la vicenda non necessiterebbe di una ulteriore analisi. Tuttavia la Difesa adduce la vigenza di un elemento scriminante che merita una breve digressione. Il tardivo deposito della fidejussione avvenuto appunto in date 11/12/19 Luglio 2018, sarebbe riconducibile a peculiari situazioni finanziarie non riconducibili alla Società, quanto a problemi intercorsi con gli Istituti Bancari interpellati che avrebbero ingenerato un errore scusabile in favore del sodalizio. Secondo la tesi difensiva, detti inconvenienti non consentirono alla Società di consegnare in tempo utile (30/06/18) l’originale della garanzia bancaria. Osserva il Tribunale che la natura formale della contestata violazione non prevede una diversa interpretazione ermeneutica rispetto alla formulazione edittale del deferimento che prescrive il 30/06/18 quale unica data di scadenza per il deposito del documento, che nella specie non risulta ottemperato. La proiezione normativa concernente il giudizio interpretativo dell’art. 10, comma 3 CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, va dunque interpretata in senso letterale e restrittivo con esclusione di qualsivoglia giustificativo che possa travalicare il sancito termine.

Una peculiare considerazione merita infine l’eccepito difetto di legittimazione in capo al Sig. D’Aniello che ha dichiarato di non essere titolare di alcun rapporto bancario personale o diretto per conto del sodalizio. Ma il ruolo istituzionale, federale e sostanziale del medesimo, in quanto Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società, consente di escludere qualsiasi accesso alla suggerita tesi scriminante, che permane dunque inaccettabile sotto il profilo della legittimazione.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per i Sig.ri Milanese Mauro e D’Aniello Giuseppe, la inibizione di mesi 6 (sei) cadauno;

- per la Società US Triestina 1918 Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontare nella corrente stagione sportiva.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it