F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), CUTRUFO GIANCARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 2611/40 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  CUTRUFO  GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), CUTRUFO GIANCARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 2611/40 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 17/9/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl;

- il Sig. Cutrufo Giancarlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl;

- la Società Siracusa Calcio Srl; per rispondere:

- Cutrufo Gaetano e Cutrufo Giancarlo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Siracusa Calcio Srl,

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento  posto  in  essere  dal  Sig.  Cutrufo  Gaetano,  Amministratore  Unico  e  legale

rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl, e dal Sig. Cutrufo Giancarlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, dell’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di

€ 350.000;

b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati la Società Siracusa Calcio Srl ha fatto pervenire memoria difensiva.

In sede di memoria la Società adduce di aver provveduto al deposito in originale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione richiesta dalla normativa federale per  il rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, con comunicazione del 10 Luglio 2018.

Trattandosi, in particolare, di fideiussione “a prima richiesta” emessa da Società finanziaria per un importo pari a €. 350.000,00 con efficacia a partire dal 28 Giugno  2018, il ritardo rispetto al termine ultimo di presentazione fissato al 30 Giugno  2018 dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, deve considerarsi del tutto inoffensivo in quanto, qualsivoglia attività economica rilevante posta in essere all’interno del sistema federale dal Siracusa Calcio nella stagione 2018/2019, sarebbe stata adeguatamente coperta da tale garanzia.

La Società eccepisce, altresì, l’insussistenza degli elementi idonei a sostenere la recidiva ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2 CGS. I fatti oggetto di contestazione, secondo la difesa, non possono considerarsi aventi la “stessa natura” di quelli sfociati nei procedimenti di cui al C.U. 54/TFN del 27/03/2018 riferibili alla violazione dell’art. 85, lett. c), paragrafo IV NOIF ovvero alla mancata corresponsione, entro le scadenze prescritte, di emolumenti dovuti a tesserati. Poiché, quindi, nel presente procedimento, non si contesta una condotta violativa delle NOIF ma bensì la violazione di prescrizioni contenute nel Manuale delle  Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato di Serie C, la diversa fonte normativa testimonia la differente natura dei fatti contestati e la non applicabilità delle disposizioni in tema di recidiva.

Il dibattimento

All’udienza del 26 Ottobre 2018 la Procura Federale chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Cutrufo Gaetano e per il Sig. Cutrufo Giancarlo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno; per la Società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva.

La difesa della Società ne chiede il proscioglimento rinviando alle difese svolte in sede di memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota dell’8 Agosto 2018, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 2 Agosto 2018, per la Società Siracusa Calcio Srl l’inosservanza, del termine del 30 Giugno  2018 stabilito dal Titolo I) del C.U. n. 50 del 24/05/2018, per il “deposito garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00” presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

La Società, infatti, trasmetteva solo in data 3 Luglio 2018  la  fideiussione  “a  prima  richiesta” emessa da Società finanziaria in data 2 Luglio 2018 con efficacia a partire dal 28 Giugno  2018. Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 “le Società devono, entro il termine del 30 Giugno  2018 … depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della  medesima  Lega,  da fornirsi esclusivamente attraverso  fideiussione  a  prima  richiesta dell’importo di euro 350.000,00... L’inosservanza del suddetto termine…costituisce illecito disciplinare  ed  è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva … con la penalizzazione  di  un  punto  in  classifica da scontarsi nel campionato  2018/2019”.

Orbene, il ritardo nella trasmissione della polizza fideiussoria alla Lega e, quindi l’inosservanza del dato normativo, risultano per tabulas agli atti del procedimento e, d’altro canto, non vengono smentiti neanche dalla difesa della Società la quale non può che invocare il profilo meramente formale della disposizione e l’inoffensività della condotta in relazione alla efficacia della polizza fatta retroagire in sede di sottoscrizione al 28 Giugno  2018.

Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, la norma non lascia alcun margine di discrezionalità nel valutare l’offensività in concreto della violazione dei termini ivi sanciti, statuendo in maniera tassativa la sanzione da applicare nei casi di inosservanza degli stessi.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore e dal Sig. Cutrufo Giancarlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la responsabilità disciplinare della Società e dei suoi dirigenti, ciascuno per i rispettivi poteri e funzioni, sussiste e va riconosciuta.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.

Infatti, la precedente sanzione comminata alla Società, a seguito dei procedimenti n. 707 pf 17- 18 e 708 pf 17-18 (C.U. n. 54/TFN del 27/03/2018), è scaturita dalla violazione dell’art. 85, let. c), paragrafo IV, NOIF in particolare dalla mancata corresponsione, entro le scadenze prescritte, di emolumenti dovuti a tesserati. In ambedue i casi ci troviamo in presenza di violazioni di norme di carattere gestionale che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle Società, di  guisa  che,  pur  rientrando  in  differenti  fonti  normative,  si  connotano  per  avere  quella medesima natura così come richiede l’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS ai fini del conteggio della   recidiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

Visti il titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 e l’art. 21, commi 1 e 2 CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Gaetano;

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Giancarlo;

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società Siracusa Calcio Srl oltre alla sanzione della ammenda pari a

€. 500,00 (cinquecento/00).

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