F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STICCHI DAMIANI SAVERIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società US Lecce Spa), ADAMO ALESSANDRO (Amministratore e legale rappresentante p.t. della Società US Lecce Spa), SOCIETÀ US LECCE SPA – (nota n. 2870/33 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STICCHI DAMIANI SAVERIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società US Lecce Spa), ADAMO ALESSANDRO (Amministratore e legale rappresentante p.t. della Società US Lecce Spa), SOCIETÀ US LECCE SPA - (nota n. 2870/33 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).
Il deferimento
Con atto del 24/9/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. Sticchi Damiani Saverio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa;
- il Sig. Adamo Alessandro, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa;
- la Società US Lecce Spa;
per rispondere:
- Sticchi Damiani Saverio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa,
- Adamo Alessandro, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 12 Giugno 2018, la relazione della Società di revisione sulla situazione patrimoniale trimestrale al 31 Marzo 2018. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
la Società US Lecce Spa,
per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Sticchi Damiani Saverio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa, e dal Sig. Adamo Alessandro, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa, come sopra descritto
per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2018/2019, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 12 Giugno 2018, la relazione della Società di revisione sulla situazione patrimoniale trimestrale al 31 Marzo 2018.
Le memorie difensive
Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse della Società e dei signori Sticchi Damiani e Adamo.
In sede di memoria si adduce in primo luogo la carenza di qualsivoglia potere gestorio in capo al Sig. Sticchi Damiani e, conseguentemente, l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti. La disamina dello Statuto Sociale e del sistema di governance adottato dalla US Lecce Spa lascia emergere come il Consiglio di Amministrazione abbia conferito tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria all’Amministratore Delegato Alessandro Adamo, nominando inoltre un procuratore speciale per lo svolgimento di determinati affari.
Il Sig. Sticchi Damiani, come risulta dal verbale di nomina a Presidente del C.d.A., accettava la stessa espressamente senza assumere alcun potere di gestione, quale figura di garanzia e, in certo qual modo, di mera rappresentanza.
D’altro canto, lo svolgimento da parte del Sig. Sticchi Damiani dell’attività professionale di avvocato e di docente universitario a tempo definito lo rende incompatibile con l’assunzione di poteri individuali di amministrazione e gestione di una Società. Le esigenze legate alle menzionate attività professionali hanno indotto la Società ad adottare un sistema di governance improntato sull’accentramento di tutti i poteri in capo al solo Amministratore Delegato.
A riprova di tale assetto societario, sottolinea la difesa, come tutta la documentazione contabile richiesta dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2018/2019, sia stata sottoscritta dal Sig. Adamo nella qualità di legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale.
Per quanto concerne le contestazioni mosse, la difesa produce la documentazione da cui emerge come la Società al fine di adempiere tempestivamente a quanto previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 abbia redatto il Prospetto contenente l’indicatore di Liquidità al 31 Marzo 2018, l’Indicatore di Indebitamento e l’Indicatore di Costo del Lavoro Allargato previa rituale approvazione da parte degli organi sociali in data 1 Giugno 2018 della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2018 con relativa nota esplicativa.
Peraltro, in data ampiamente anteriore rispetto al termine ultimo del 12 Giugno 2018, la US Lecce Spa ha contattato più di una Società di revisione provvista dei requisiti richiesti dalla normativa federale per conferirle l’incarico di redigere la relazione (limited review) inerente la situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2018 ed anche la semestrale al 31 Dicembre 2017 (come previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del C.U. 49).
Le Società interpellate non accettavano l’incarico, in particolare Ernst & Young rappresentava come “all’attuale soggetto responsabile del controllo contabile, che dovrà esprimersi sul bilancio dell’intero esercizio (revisore legale dei conti in carica) compete anche l’attività di revisione limitata delle situazioni infrannuali dell’esercizio in corso”.
Secondo le indicazioni fornite da Ernst & Young, quindi, l’organo deputato a svolgere l’attività di revisione per l’esercizio sociale 1 Luglio 2017 – 30 Giugno 2018 era il Collegio Sindacale, il quale aveva già provveduto a redigere la relazione inerente la semestrale al 31 Dicembre 2017, nonché una ulteriore relazione riguardante la situazione intermedia al 31 Marzo 2018.
Per tali ragioni, in data 12 Giugno 2018 la US Lecce Spa depositava presso la Co.Vi.So.C. tutta la documentazione indicata dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 comprensiva della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2018 con nota esplicativa redatta dal Collegio Sindacale stante la indisponibilità delle Società di revisione contattate.
Sulla scorta della documentazione depositata dalla Società in data 12 Giugno , la Co.Vi.So.C. riscontrava in data 18 Giugno un valore dell’Indicatore di liquidità inferiore a quello prescritto ed invitava la Società a ripianare la carenza. La US Lecce provvedeva ad effettuare il ripianamento in data 25 Giugno . Tanto ad ulteriore riprova della piena efficacia ed idoneità accertativa da parte dell’organismo di vigilanza della situazione patrimoniale con riferimento alla documentazione depositata tempestivamente il 12 Giugno .
In data 28 Giugno la Società depositava la relazione sulla semestrale al 31 Dicembre 2017 e la situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2018 certificate dalla Trevor Srl, avendo appreso informalmente nel frattempo che tale Società di revisione assumeva e svolgeva anche tale tipo di incarico.
La difesa propone, quindi, una lettura sistemica e coordinata delle disposizioni in tema di Licenze Nazionali con la norma transitoria dell’art. 84 NOIF laddove stabilisce espressamente “per le Società della Lega Italiana Calcio Professionistica l’obbligo della revisione di cui al presente articolo, commi 4 e 6, decorrerà a far data dal deposito del bilancio ovvero dalla relazione semestrale chiusi al 31 Dicembre 2017”.
Poiché, quindi, la US Lecce nel corso della stagione sportiva 2017/2018 partecipava al Campionato di Serie C ed era associata alla Lega Italiana Calcio Professionistica, le normative vigenti le consentivano di depositare la semestrale al 31 Dicembre 2017, ove non depositata in precedenza, entro il termine del 30 Giugno 2018.
Se la norma richiamata sancisce, quindi, l'obbligo di incaricare una Società di revisione a decorrere dal deposito della relazione semestrale al 31 Dicembre 2017, si deve ritenere che per le Società come la US Lecce, per le quali vi è coincidenza dell'anno sociale con la stagione sportiva, prima del 30 Giugno 2018 non poteva sussistere alcun obbligo di corredare le situazioni intermedie con la relazione della Società di revisione.
Per non incorrere in antinomie del sistema, le norme che consentono il deposito della relazione semestrale entro il 30 Giugno 2018 e la norma transitoria dell'articolo 84 NOIF portano ad individuare in tale data la decorrenza dell'obbligo della revisione per le Società neopromosse in Serie B.
Ne consegue che alla data del 12 Giugno 2018 non sussisteva alcun obbligo per la US Lecce di corredare la situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2018 con la relazione di una Società di revisione che non era ancora tenuta a nominare.
La difesa evidenzia altresì come tale quadro normativo, ed in particolare la norma transitoria di cui all'articolo 84 NOIF, nel procrastinare l'obbligo di revisione alla data di deposito della semestrale chiusa al 31 Dicembre 2017, abbia potuto ingenerare un errore scusabile tale da indurre la Società a procedere tardivamente al deposito della relazione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2018, rispetto al termine del 12 Giugno .
Per la Società deferita si tratta, infatti, della prima applicazione di una normativa poco chiara e disomogenea.
Il richiamato quadro normativo ha indotto la deferita, in perfetta buona fede, ad operare il deposito della relazione sulla situazione intermedia al 31 Marzo 2018 solo successivamente al 12 Giugno ed in concomitanza con la decorrenza dell'obbligo di affidare la revisione contabile a Società provvista dei requisiti richiesti dalla normativa federale.
La complessità interpretativa della materia è confortata anche dalla documentata difficoltà che la US Lecce ha incontrato nel reperire una Società di revisione disponibile ad assumere un incarico limitatamente alle situazioni infrannuali in corso di esercizio (è agli atti il diniego ricevuto da parte del primario operatore nel settore della revisione legale, Ernst & Young).
Il dibattimento
All’udienza del 26 Ottobre 2018 la Procura Federale chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: per i Signori Sticchi Damiani Saverio e Adamo Alessandro mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno; per la Società US Lecce Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019.
La difesa dei deferiti ne chiede il proscioglimento rinviando alle argomentazioni svolte in sede di memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Motivi della decisione
Il deferimento è infondato e non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Con nota dell’8 Agosto 2018, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 2 Agosto 2018, per la Società US Lecce Spa l’inosservanza del termine del 12 Giugno 2018 stabilito dal Titolo I) paragrafo I), lettera C), punto
2) del C.U. n. 49 del 24/05/2018, per il “deposito della relazione della Società di revisione sulla situazione patrimoniale trimestrale al 31 Marzo 2018 a corredo dell’Indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale trimestrale”.
La Società, infatti, trasmetteva in data 28 Giugno 2018 la suddetta relazione emessa dalla Società Trevor Srl, come riscontrato dalla Co.Vi.So.C. nella medesima nota 8 Agosto 2018.
Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2018/2019 “le Società devono, entro il termine del 12 Giugno 2018 … depositare presso la Co.Vi.So.C…. il prospetto contenente l’indicatore di Liquidità al 31 Marzo 2018, l’indicatore di Indebitamento e l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall’art. 85, lett. B), paragrafo VIII, delle NOIF, sottoscritti dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, unitamente alla situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2018, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della Società di revisione (“limited review”). L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019”.
Preliminarmente, si rileva la carenza di qualsivoglia potere gestorio in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Saverio Sticchi Damiani, il quale, come confermato in maniera univoca dagli atti del procedimento, in ragione delle incompatibilità connesse alla professione forense ed agli incarichi accademici rivestiti, non è mai stato investito di deleghe e poteri inerenti la gestione della Società. Tale assenza in concreto di poteri collegati alla carica rivestita, esclude la configurabilità nei confronti del Sig. Sticchi Damiani di addebiti di natura disciplinare per il mancato adempimento di obblighi connessi alla predisposizione ed al deposito della documentazione afferente il presente procedimento.
Nel senso di doversi valutare in concreto l’effettività dei poteri attribuiti con la carica ai fini della sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito come “In tema di ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una Società commerciale si trova - ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 1), del r.d.l. 27 Novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 Gennaio 1934, n. 36 (norma abrogata dall'art. 18 della legge 31 Dicembre 2012 n. 247, ma applicabile "ratione temporis") - in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, qualora risulti che tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una Società commerciale fosse di per sé incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, omettendo, invece, di accertare se l'incolpato, nella sua qualità di presidente dell'organo amministrativo, fosse titolare di effettivi poteri di gestione)” Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 18/11/2013, n. 25797.
Tanto vale ad escludere la sussistenza degli addebiti mossi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società US Lecce Spa al quale non sono mai stati conferiti effettivi poteri di gestione o rappresentanza all’interno della compagine sociale.
Per quanto concerne la ritardata trasmissione all’organismo di vigilanza della relazione contenente il giudizio della Società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2018 (“limited review”), la documentazione in atti testimonia gli sforzi compiuti dalla governance per adempiere in maniera compiuta e tempestiva alle prescrizioni del titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale.
In tal senso vanno sia l’approvazione da parte degli organi sociali di tutta la documentazione richiesta per il rilascio della Licenza Nazionale già il 1 Giugno 2018 (ossia in data ampiamente anteriore rispetto al termine ultimo del 12 Giugno 2018), sia il diniego documentato della Società Ernst & Young di svolgere un’attività di revisione limitata (“limited review”) delle situazioni infrannuali dell’esercizio in corso, sostituendosi al soggetto responsabile del controllo contabile incaricato di esprimersi sul bilancio dell’intero esercizio.
L’autorevolezza del parere rilasciato da Ernst & Young che affermava la non surrogabilità del Collegio Sindacale per le situazioni infrannuali dell’esercizio in corso, unitamente al dato normativo poco chiaro nel sancire il momento a partire dal quale le Società neo promosse in Serie B erano tenute ad incaricare una Società di revisione contabile (si veda la richiamata norma transitoria dell’art. 84 NOIF) hanno determinato un errore scusabile in capo alla governance della Società US Lecce Spa
La Società deferita, in perfetta buona fede, potrebbe essere stata indotta ad operare il deposito della relazione sulla situazione intermedia al 31 Marzo 2018 in concomitanza con la decorrenza dell'obbligo di affidare la revisione contabile a Società provvista dei requisiti richiesti dalla normativa federale, obbligo che ragionevolmente ha ritenuto di ricollegare alla data di deposito della semestrale chiusa al 31 Dicembre 2017, deposito consentito fino al 30 Giugno 2018.
Le risultanze documentali evidenziano lo sforzo compiuto dalla compagine per la predisposizione ed il deposito nei termini di tutta la documentazione richiesta, a fronte di tale condotta diligente, tuttavia, le difficoltà interpretative in fase di prima applicazione della normativa giustificano l’erronea determinazione del termine ultimo per il deposito della limited review al 31 Marzo 2018 con la concessione dell’errore scusabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il Sig. Sticchi Damiani Saverio perché estraneo alla gestione ed alla rappresentanza della US Lecce Spa; proscioglie, altresì, il Sig. Adamo Alessandro, in quanto l’erroneo convincimento sulla legittimità del proprio operato appare scusabile in considerazione della scarsa chiarezza della normativa di nuova applicazione, in particolar modo per una Società neo promossa nel Campionato di Serie B. Conseguentemente e per gli stessi motivi si rigetta il deferimento anche nei confronti della Società US Lecce Spa.
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