F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRULLI MARIA BRUNA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 2647/38pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRULLI MARIA BRUNA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 2647/38pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 18.9.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

1) la Sig.ra Ferrulli Maria Bruna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno  2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di Settembre  2017 alla mensilità di Aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno  2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di Settembre  2017 alla mensilità di Aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni del-la stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno  2018, al pagamento del debito iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d’imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

d) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno  2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° Luglio 2015 - 30 Giugno  2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

e) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 12 Giugno  2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31 Marzo  2018 e della relativa relazione della Società di revisione a corredo dell’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

f) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 Giugno  2018, al pagamento degli emolumenti, riguardanti quota par-te dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati, per la mensilità di Dicembre  2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

g) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da Novembre 2017 a Maggio 2018, attraverso assegni circo-lari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla Società. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) la Società Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig.ra Ferrulli Maria Bruna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno  2018, al pagamento delle ri-tenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di Settembre  2017 alla mensilità di Aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro

2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno  2018, al pagamento delle ri-tenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di Settembre  2017 alla mensilità di Aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indica-te;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno  2018, al pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del pe-riodo d’imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato;

e) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno  2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° Luglio 2015 - 30 Giugno  2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato;

f) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 12 Giugno  2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31 Marzo  2018 e della relativa relazione della Società di revisione a corredo dell’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale;

g) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26 Giugno  2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di Dicembre  2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

h) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in re- lazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da Novembre 2017 a Maggio 2018, attraverso assegni circolari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla Società;

i) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Nei termini prescritti la sola Società Matera Calcio faceva pervenire memoria difensiva, chiedendo il rigetto del deferimento e, in subordine, il contenimento delle sanzioni nei minimi edittali.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Ferrulli Maria Bruna, inibizione di mesi 11 (undici), oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Matera Calcio Srl, penalizzazione di 9 (nove) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Il difensore della Società Matera illustrava ulteriormente le argomentazioni di cui alla memoria difensiva.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene fondato il deferimento.

Ed invero, risulta documentalmente provato che alle singole scadenze individuate nel prevista dal CU 50 del 24.5.2018 per il deposito della documentazione necessaria per il rilascio della Licenza Nazionale e l’ammissione al campionato di Lega Pro 2018/2019, la Società deferita sia incorsa in plurime omissioni, rilevanti sul piano disciplinare.

In particolare, come peraltro ammesso nel ricorso che lo stesso Matera Calcio Srl ha proposto avverso il diniego della Licenza: (a) alla scadenza del 30.6.2018 non risultavano versate le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo in contestazione (il cui saldo è avvenuto solo il successivo 13.7); (b) nel medesimo termine non risultavano versate le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti al Signor Leone per il periodo in contestazione (il cui saldo è pure avvenuto il 13.7); (c) sempre alla scadenza del 30.6.2018 non erano stati effettuati dalla Società i pagamenti dell’IVA risultante dalle liquidazioni trimestrali (che pure erano parzialmente omesse), il cui saldo è poi avvenuto il successivo 16.7.2018; (d) neppure al 30.6.2018 la Società aveva provveduto al saldo del debito Irap, avvenuto il 13.7.2018; (e) alla scadenza del 12.6.2018 non era stata trasmessa la relazione trimestrale prescritta nel CU sopra richiamato, la cui approvazione è avvenuta solo il 29.6.2018; (f) da ultimo, alla scadenza del 26.6.2018 non risultavano pagati gli emolumenti relativi alla quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati (cfr. relazione Co.Vi.So.C. e ricorso Matera in atti).

È dunque indubitabile, come rileva la stessa difesa della Società deferita, che la gestione societaria nel periodo cui afferiscono le omissioni appena descritte “non si è contraddistinta per il rigoroso rispetto dei termini previsti per i vari adempimenti” (cfr. memoria pag. 4) e che solo una volta emerse le lacune gestorie la Società ha ottemperato a quanto dovuto.

Ne deriva la pacifica violazione delle disposizioni di cui ai punti 4), 6), 7) e 10), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, nonché di quelle di cui al punto 2, lett. C, par. I), titolo I e punto 2), lett. D), par. I), titolo I del medesimo comunicato.

Tali condotte, per espressa previsione anche del CU citato, costituiscono illecito disciplinare di cui devono rispondere la deferita, nonché la Società dalla medesima rappresentata.

Non valgono ad escludere la rilevanza quale illecito disciplinare delle omissioni in contestazione le considerazioni della Società deferita in relazione al successivo ottenimento, a seguito di ricorso, della Licenza Nazionale per la stagione corrente, atteso che proprio la norma richiamata, pur consentendo la regolarizzazione degli adempimenti entro il 16.7.2018, fa salva l’applicazione delle sanzioni previste nel CU più volte ricordato, con ciò confermando la natura di illecito delle condotte omissive ancorché regolarizzate all’atto del ricorso.

Neppure colgono nel segno le considerazioni svolte dalla difesa con riferimento alla contestazione sub lett. f), rectius per la Società lett. g), della rubrica per le quali si invoca il principio del ne bis in idem.

Ed invero, con la decisione richiamata di questo Tribunale (CU n. 61TFN), la Società deferita è stata sanzionata per l’omesso versamento di emolumenti relativi ad alcuni tesserati - per quel che qui rileva – per la mensilità di Dicembre  2017. Al contrario, nel presente procedimento, la contestazione attiene specificamente alla violazione di quanto disposto al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 afferente la dichiarazione di attestazione ivi prevista. Si contesta in particolare alla Società non solo “non aver provveduto, entro il termine del 26 Giugno  2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di Dicembre  2017” ma anche di “non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati” fatto rilevante ex se sul piano disciplinare.

Neppure possono condividersi le argomentazioni difensive in relazione al capo e), rectius per la Società lett. f), relativo al mancato deposito, nel termine prescritto, della relazione trimestrale approvata dall’organo amministrativo. E ciò considerato il tenore letterale della disposizione del CU relativa a tale adempimento (che prescrive il deposito “del prospetto contenente l’indicatore di Liquidità al 31 Marzo  2018 … unitamente LL situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo  2018, approvata dall’organo amministrativo e  corredata  dalla  relazione  contenente  il  giudizio della Società di revisione” e considerato altresì che nel caso di specie la  formazione  della relazione e la sua trasmissione è avvenuta ben oltre la scadenza del termine indicato.

Da ultimo, va affermata la responsabilità della deferita e della Società per l’ulteriore violazione contestata al capo g) della rubrica (per la Società lett. h), essendo emersa l’effettuazione di pagamenti in violazione delle prescrizioni delle NOIF, attraverso assegni circolari su conti correnti non direttamente riconducibili alla Società medesima (cfr. relazione Deloitte & Touche Spa in atti).

Sotto il profilo sanzionatorio, va precisato che è lo stesso CU n. 50 del 24.5.2018 ad individuare le sanzioni previste per le Società per ogni singola violazione, indicandone la cumulabilità per ciascun inadempimento con espressa esclusione, in particolare, della possibilità di invocare l’istituto della continuazione con riguardo alle violazioni di cui alla lett. E). Nel caso di specie, unica eccezione al cumulo materiale delle penalizzazioni prescritte può venir individuato con riguardo alla violazione relativa al mancato pagamento di emolumenti relativi ad alcuni tesserati (capo f) della rubrica, g) per la Società) per il quale, in considerazione della intervenuta sanzione

di cui al CU n. 61 sopra richiamato, va sanzionata la sola permanenza della condotta antidoverosa da cui è discesa la mancata documentazione.

Corretta risulta infine anche la contestazione della recidiva operata nel deferimento trattandosi, nel caso di specie, di violazioni di carattere finanziario-amministrativo analoghe a quelle già giudicate.

Pertanto, tenuto conto della gravità dei fatti, delle specifiche previsioni di cui alle lett. E), C) e D), par. I, titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, nonchè della contestata recidiva, il Tribunale ritiene eque le sanzioni indicate in dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- a Maria Bruna Ferrulli, l’inibizione di mesi 11 (undici), oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

- alla Società Matera Calcio Srl la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 ed € 2.000,00 (duemila) di ammenda.

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