F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IRACANI PAOLA MARIA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Trapani Calcio Srl), SOCIETÀ TRAPANI CALCIO SRL – (nota n. 2876/41 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IRACANI PAOLA MARIA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Trapani Calcio Srl), SOCIETÀ TRAPANI CALCIO SRL - (nota n. 2876/41 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 24.9.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- la Signora Paola Maria Iracani, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Trapani Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS in relazione a quanto disposto dal punto 11), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, per aver omesso il deposito, entro il 30 Giugno  2018, dell’originale della garanzia a prima richiesta prevista per il rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019;

- la Società Trapani Calcio Srl per responsabilità diretta e propria in relazione alle violazioni sopra indicate.

Nei termini prescritti non pervenivano memorie difensive.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per e per la deferita Iracani Paola Maria gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, muniti di mandato speciale anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per la Sig.ra Iracani Paola Maria, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Sig.ra Iracani Paola Maria a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Trapani Calcio Srl, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La difesa concludeva in via principale per il proscioglimento e, in subordine, l’applicazione di una sanzione contenuta ex art. 16 CGS.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene fondato il deferimento.

Ed invero, risulta documentalmente provato che alla scadenza del 30.6.2018, prevista dal CU 50 del 24.5.2018 per il deposito dell’originale della garanzia a prima richiesta necessaria per il rilascio della Licenza Nazionale e l’ammissione al campionato di Lega Pro 2018/2019, la Società deferita non avesse provveduto all’adempimento. Detto documento, infatti, perveniva soltanto in data 11.7.2018, come attestato dalla Co.Vi.So.C. in pari data.

Ne deriva la pacifica violazione delle disposizioni di cui al punto 11), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018.

Tale condotta, per espressa previsione anche del CU citato, costituisce illecito disciplinare di cui deve rispondere la Società deferita.

Sotto il profilo sanzionatorio, va tenuto conto della specifica previsione di cui all’ultimo paragrafo della lett. E), par. I, titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018 che indica in un punto di penalizzazione la sanzione minima prevista per ciascuna delle violazioni ivi contemplate. Con la conseguenza che in tale misura va individuata la sanzione applicabile al caso di specie.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico della Sig.ra Iracani Paola Maria.

Delibera di irrogare alla Società Trapani Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

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