F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 35/FTN del 16 Novembre 2018 RICORSO DEL SIG. FARABINI ANDREA AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – DIVISIONE CALCIO A 5 DEL 13.09.2018 CON CUI È STATO REVOCATO ALLO STESSO L’INCARICO DI VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 E DI TUTTI GLI ULTERIORI ATTI DA ESSA CONSEGUENTI.
RICORSO DEL SIG. FARABINI ANDREA AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – DIVISIONE CALCIO A 5 DEL 13.09.2018 CON CUI È STATO REVOCATO ALLO STESSO L’INCARICO DI VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 E DI TUTTI GLI ULTERIORI ATTI DA ESSA CONSEGUENTI.
Il Ricorso
Con ricorso depositato in data 12.10.2018, proposto nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti
- Divisione Calcio a 5, nonché nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Sig. Andrea Farabini, rappresentato e difeso dall’Avv. Simone Illuminati ha impugnato la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 del 13 Settembre 2018 con la quale è stato revocato al ricorrente l’incarico di Vice Presidente vicario della Divisione Calco a 5 e tutti gli ulteriori atti consequenziali.
Parte ricorrente premetteva che, in data 10 Settembre 2018 il Presidente della Divisione Calcio a 5 trasmetteva a mezzo mail ai componenti del Consiglio Direttivo della predetta Divisione l’avviso di convocazione della riunione del predetto organo per la data del 13 Settembre 2018, alle ore 15.30.
Nella convocazione venivano indicati i punti all’ordine del giorno fra cui quello riguardante, al punto 7, “Verifica e rinnovo cariche”.
In data 12 e 13 Settembre , il Consigliere Marco Calegari, in virtù del legittimo impedimento del Consigliere Lodispoto, chiedeva di spostare il Consiglio Direttivo; tale richiesta veniva suffragata, in data 13 Settembre 2018 dallo stesso consigliere Lodispoto che manifestava la situazione di legittimo impedimento in quanto impegnato in attività istituzionale nella sua qualità di sindaco del Comune di Margherita di Savoia.
Nonostante tali richieste di differimento la riunione aveva luogo ugualmente e, nel corso della stessa, veniva proposta e votata la revoca dell’incarico di Vice Presidente Vicario. Il Farabini
lamentava nel ricorso che, pur avendo formulato istanza di accesso agli atti, al momento della formulazione del ricorso le stesse non erano state riscontrate.
Ciò premesso il ricorrente ha dedotto due profili di censura della delibera in questione vale a dire:
- Nullità della stessa in quanto l’argomento non era inserito all’ordine del giorno non potendo tale argomento trovare trattazione alla voce “verifica e rinnovo cariche” ovvero fra le “varie ed eventuali”;
- Nullità della delibera per violazione dell’art. 3 della l. 241/90 in quanto tale delibera sarebbe stata adottata in assenza di alcuna motivazione ed istruttoria procedimentale
In data 2 Novembre è pervenuto ricorso per motivi aggiunti da parte del ricorrente, adducendo ulteriori motivi di illegittimità – dedotti a seguito dell’acquisizione del verbale - sia in ordine all’erroneo inserimento all’ordine del giorno, sia in ordine ai motivi di illegittimità della delibera chiedendo, inoltre, l’acquisizione della registrazione fonografica della riunione del Consiglio direttivo in ragione del fatto che alcuni aspetti evidenziati nel verbale non corrisponderebbero a verità.
In pari data è pervenuta memoria di costituzione della Divisione Calcio a 5 della LND in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’Avv. Cesare Di Cintio che ha eccepito, in primo luogo, diversi profili di inammissibilità dei ricorsi sia di quello originario sia di quello per motivi aggiunti in quanto:
- Meramente esplorativi;
- Presentati innanzi ad un giudice incompetente, ritenendo al riguardo sussistente la competenza residuale del collegio di Garanzia del CONI;
- Avente ad oggetto profili esclusivamente di merito, contrariamente a quanto pacificamente statuito in fattispecie similari dalla Suprema Corte.
Ha evidenziato, inoltre, l’assenza di una registrazione fonografica ufficiale della seduta in quanto il verbale viene redatto in forma riassuntiva ed in ragione del fatto che la registrazione fonografica ufficiale necessiterebbe di una registrazione ad hoc da parte dei presenti.
Nel merito ha posto in evidenza la piena legittimità dell’operato del Consiglio Direttivo, sia in relazione al presunto mancato inserimento di uno specifico punto all’ordine del giorno, sia in relazione alla presunta omessa motivazione che, comunque, secondo quanto sostenuto in memoria difensiva, non sarebbe necessaria.
Ha comunque evidenziato le motivazioni poste alla base della scelta effettuata, evidenziate nel verbale del consiglio direttivo.
Il dibattimento
All’udienza del 6 Novembre 2018 sono intervenuti l’Avv. Prof. Guido Valori, in sostituzione dell’Avv. Simone Illuminati per la parte ricorrente e l’Avv. Cesare Di Cintio per la resistente, e hanno insistito per l’accoglimento e il rigetto del ricorso; al riguardo, inoltre, l’Avv. Di Cintio ha evidenziato l’inesistenza della registrazione fonografica in quanto non prevista dalle norme.
I motivi della decisione
Esaminati gli atti di causa, il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’esame dei motivi di inammissibilità formulati in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Ritiene il Collegio, infatti, che il disposto regolamentare della LND prevede, all’art. 18 la possibilità, per il Presidente, di proporre la revoca della carica di Vice Presidente Vicario.
L’atto di revoca, poi, deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il regolamento non prevede alcun ulteriore incombente motivazione essendo legata, tale nomina, ad un vincolo prettamente fiduciario e, come tale soggetto a valutazioni altamente discrezionali che non possono trovare adeguata censura nell’ambito delle comuni disposizioni di diritto amministrativo, anche in ragione della indubbia natura meramente privatistica dell’atto in questione.
Nel caso di specie, devono accogliersi le argomentazioni difensive.
In ordine al fatto che l’indicazione dell’ordine del giorno non contenesse alcun punto specifico, è sufficiente rilevare che il punto relativo a “Verifica e rinnovo cariche” non poteva che riferirsi a solo due cariche la cui nomina è di competenza del Consiglio Direttivo non senza considerare che, il fatto stesso che i componenti del Consiglio Direttivo abbiano deliberato, è elemento idoneo per sostenere che gli stessi fossero pienamente consapevoli del proprio operato e delle condizioni presupposte o quantomeno, abbiano avuto una propria idea o opinione sul punto specifico, visto che le proposte di rinvio non sono state prese in considerazione dall’organo deliberante.
In ordine al presunto difetto di motivazione, si ribadisce che il carattere fiduciario dell’incarico implica necessariamente che l’eventuale revoca che, peraltro, è stata solo proposta dal Presidente, ma deliberata dal Consiglio direttivo, non debba essere necessariamente motivata, ritenendo, questo Collegio, che la stessa possa ritenersi eventualmente impugnabile, solo qualora sia sottesa a porre in essere comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti del revocato, la qual cosa, nel caso di specie non è in alcun modo dimostrata da parte ricorrente. Al contrario, le circostanze evidenziate nel verbale della riunione depositato agli atti del giudizio (che si desume sia stato approvato dai presenti) dà contezza di alcune circostanza che, ad abundantiam, legittimerebbero ulteriormente il provvedimento di revoca collegialmente adottato. Né alcun concreto elemento è stato fornito dal ricorrente a supporto delle proprie asserzioni circa la falsità del contenuto del verbale del Consiglio Direttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta il ricorso. Dispone incamerarsi la tassa.
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