F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 36/FTN del 21 Novembre 2018 RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLE SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA, BENEVENTO CALCIO SRL e FC CROTONE SRL IN PERSONA DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI, AVVERSO LA DELIBERAZIONE DELLA LNP SERIE B DEL 29.06.2018.
RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLE SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA, BENEVENTO CALCIO SRL e FC CROTONE SRL IN PERSONA DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI, AVVERSO LA DELIBERAZIONE DELLA LNP SERIE B DEL 29.06.2018.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
visto il ricorso in epigrafe del 9.7.2018, congiuntamente presentato dalle Società Hellas Verona FC Spa, Benevento Calcio Srl e FC Crotone Srl in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., “avverso la validità e per la declaratoria di invalidità e/o illegittimità della deliberazione adottata dalla LNPB in data 29.6.2018, con particolare riferimento ai numeri 2 e 4 dell’ordine del giorno del 20.6.2018 e, quindi, per la nullità e/o l’annullamento e/o la revoca ed in ogni caso della privazione di effetti di dette deliberazioni e di tutti gli atti alle stesse prodromici e/o consequenziali”;
vista la costituzione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore;
vista la documentazione acquisita in via istruttoria su richiesta delle ricorrenti;
vista l’istanza congiunta del 7.11.2019 delle ricorrenti e della resistente LNPB, reiterata alla riunione del 16.11.2018, con cui le anzidette parti, dato atto di essere giunte ad un accordo, hanno chiesto procedersi alla definizione del procedimento per sopravvenuto difetto di interesse;
ritenuto che l’istanza di cui sopra dimostra che le parti costituite non hanno più interesse a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso, in quanto venuto meno per il raggiunto accordo; nell’assenza dei controinteressati, non costituitisi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Dispone addebitarsi le tasse.
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