F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Colligiana), KALIA DIEGO (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato), VALENTINI ALESSANDRO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana), VINCIGUERRA ANTONIO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA – (nota n. 2728/1339 pf17-18 GC/GP/ma del 19.9.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Colligiana), KALIA DIEGO (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato), VALENTINI ALESSANDRO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana), VINCIGUERRA ANTONIO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 2728/1339 pf17-18 GC/GP/ma del 19.9.2018).
Il deferimento
La Segreteria della FIGC - LND, con nota 23 Maggio 2018, aveva segnalato alla Procura federale che la Società USD Colligiana, partecipante al Campionato Juniores Nazionali stagione sportiva 2017/2018, aveva utilizzato in gare di detto Campionato il calciatore Kalia Diego, nato il 19 Agosto 2000, senza averlo tesserato.
La Procura federale, aperto il fascicolo ed espletata l’attività di indagine, accertava che detta Società aveva in effetti utilizzato il calciatore Kalia in 15 (quindici) gare di Campionato Juniores Nazionali, senza che lo stesso fosse stato tesserato, per cui in data 19 Settembre 2018 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri Massimo Rugi, all’epoca dei fatti Presidente della Società, Alessandro Valentini ed Antonio Vinciguerra, dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra partecipante al Campionato, il calciatore Diego Kalia, non tesserato per la Società ma inquadrabile tra i soggetti riconducibili all’art. 1bis comma 5 CGS - FIGC, ai quali contestava:
al Rugi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la Società, la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 2 CGS - FIGC, 39 e 43 commi 1, 2, 3 e 6 NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Diego Kalia e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici di idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, consentendone l’utilizzo, nelle anzi dette condizioni, in 15 (quindici) gare del Campionato Juniores Nazionali;
al Valentini ed al Vinciguerra, la violazione degli artt. 1bis comma 1 CGS - FIGC, 61 commi 1 - 5, 39 e 43 commi 1, 2, 3, 6 NOIF per aver svolto le funzioni di dirigenti accompagnatori della squadra impegnata nelle gare di che trattasi, sottoscrivendo le relative distinte ed attestando il regolare tesseramento del calciatore Kalia, che non lo era e consentendo altresì che quest’ultimo partecipasse alle gare privo degli accertamenti medici di idoneità sportiva e della conseguente copertura assicurativa (il Valentini 14 - quattordici - distinte per altrettante gare; il Vinciguerra 1 - una - distinta per la restante gara delle 15 - quindici - contestate);
al Kalia, la violazione degli artt. 1bis commi 1 e 5, 10 comma 2 CGS - FIGC, 39 e 43 commi 1, 2, 3 e 6 NOIF per aver disputato dal 7 Ottobre 2017 al 7 Aprile 2018 n. 15 (quindici) gare del Campionato Juniores Nazionali per la Società USD Colligiana senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici di idoneità sportiva, rimanendo così privo di copertura assicurativa.
Veniva altresì deferita la Società USD Colligiana per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS - FIGC per quanto rispettivamente ascritto al Presidente Massimo Rugi, ai dirigenti Alessandro Valentini ed Antonio Vinciguerra, al calciatore Diego Kalia.
Il dibattimento
Alla riunione odierna i deferiti Massimo Rugi, Alessandro Valentini e Antonio Vinciguerra, assistiti dall’Avv. Fabio Giotti, presente in aula, hanno dichiarato di essersi accordati con la Procura federale (rappresentata dall’Avv. Luca Zennaro) per l’applicazione, ai sensi dell’art. 23 comma 1 CGS – FIGC, di una sanzione ridotta; l’accordo, sottoposto dalla Procura federale a questo Tribunale, contempla:
per il Rugi, sanzione base mesi 7 (sette) di inibizione, diminuita di 1/3 nella misura di mesi 2 (due) e giorni 24 (ventiquattro), sanzione finale mesi 4 (quattro) e giorni 6 (sei) di inibizione; per il Valentini, sanzione base mesi 4 (quattro) di inibizione, diminuita di 1/3 nella misura di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione finale mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione; per il Vinciguerra, sanzione base giorni 40 (quaranta) di inibizione, diminuita di 1/3 nella misura di giorni 13 (tredici), sanzione finale giorni 27 (ventisette) di inibizione.
Il procedimento è proseguito per il calciatore Kalia Diego (non costituito, né presente in aula) e per la Società USD Colligiana, rappresentata dall’Avv. Fabio Giotti, nei cui confronti la Procura federale ha chiesto accogliersi il deferimento, con le sanzioni per il calciatore della squalifica di 10 (dieci) giornate di gare ufficiali e per la Società la penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores Nazionali della stagione in corso.
L’Avv. Giotti per la Società USD Colligiana, nel contestare la richiesta sanzionatoria della Procura federale, ha osservato che in casi analoghi, secondo un risalente orientamento di questo Tribunale, il punto di penalizzazione in classifica, comminato a cagione della presenza in lista di calciatori non aventi titolo per partecipare alla gara, veniva inflitto soltanto in caso di effettivo utilizzo in campo del calciatore e qualora l’esito della gara fosse risultato favorevole alla Società deferita; ha dedotto che siffatto orientamento dovrebbe essere seguito anche per l’odierno deferimento; ha concluso, in subordine, per l’applicazione di pena meno afflittiva di quella richiesta dall’organo deferente; infine, il patrocinante ha instato il tribunale per la concessione di un termine a difesa per formalizzare, previo accesso agli atti del procedimento, memoria difensiva per i suoi rappresentati avendo ricevuto il mandato soltanto nella giornata precedente l’odierna riunione.
La Procura federale, in merito alla istanza di rinvio della Società, formulata in una con la richiesta di sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis CGS – FIGC, si è rimessa alla decisione di questo Tribunale.
Il patteggiamento
Va respinto l’accordo raggiunto dai deferiti Rugi, Valentini e Vinciguerra con la Procura federale. Le sanzioni concordate s’appalesano incongrue rispetto alla vicenda e ai relativi capi di imputazione.
Tale incongruità appare evidente ove si consideri non solo la partecipazione irregolare del calciatore a ben 15 (quindici) gare ufficiali di campionato, suscettibili di alterare di per sé il corretto svolgimento dello stesso campionato inteso nella sua complessità, ma anche e soprattutto il mancato accertamento della idoneità fisica del calciatore alla pratica agonistica, tale da costituire pericolo per la salute dello stesso.
Comunicato alle parti interessate il rigetto del patteggiamento, il Presidente dichiara aperto il dibattimento.
La Procura federale chiede l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Rugi, inibizione di mesi 7 (sette); per Valentini, inibizione di mesi 4 (quattro); per Vinciguerra, inibizione di giorni 40 (quaranta); per Kalia, squalifica di 10 (dieci) giornate di gare ufficiali; per la Società USD Colligiana, la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores Nazionali della corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento).
L’Avv. Giotti ha reiterato l’istanza di rinvio per consentire l’esercizio del diritto di difesa di tutte le parti dal medesimo rappresentate, atteso che per le persone fisiche per le quali si era inteso patteggiare non è stata presentata memoria difensiva di merito mentre per la Società sarebbe mancato il tempo necessario a formalizzare la costituzione in giudizio.
La decisione
L’istanza di rinvio, formulata dai deferiti costituiti con il patrocinio dell’Avv. Giotti, va respinta. È ostativa all’accoglimento dell’istanza la circostanza che nessuna causa di forza Maggiore o di caso fortuito, impeditiva alla loro formale tempestiva costituzione, è stata dedotta dai deferiti, non potendo ricondursi a detta causa il mero fatto che la Società abbia conferito il mandato al proprio difensore il giorno prima del dibattimento e che lo stesso difensore fosse stato incaricato dai tre deferiti di patteggiare e non anche di trattare il merito delle incolpazioni.
Si è trattato di opzioni difensive in piena disponibilità dei deferiti, espressione del diritto di difesa esercitato nelle sue possibili articolazioni per come consentite e conformate dall’ordinamento sportivo, consequenziali ad una precisa strategia processuale.
Tale istanza, peraltro, essendo stata formulata nel corso del dibattimento e non prima o comunque all’inizio dello stesso, appare tardiva e come tale inammissibile; essa è altresì in contrasto con le deduzioni del difensore, il quale, proponendo il patteggiamento per i tre deferiti e richiamando gli orientamenti di questo Tribunale sulla sanzione dell’applicazione dei punti di penalizzazione in classifica, ha assunto un comportamento processuale incompatibile con l’istanza di rinvio.
Nel merito il deferimento è fondato.
Le violazioni ascritte ai deferiti risultano documentalmente accertate; l’indicazione del C.E.D. acquisita dalla FIGC - LND e citata nella nota della Segreteria richiamata in premessa comprova l’assenza di tesseramento del calciatore Kalia a favore della Società Colligiana, che lo ha tuttavia inserito nelle distinte delle 15 (quindici) gare in oggetto.
Di particolare gravità appare l’utilizzazione del calciatore privo di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ovvero di certificazione medica, la cui obbligatorietà, oltre a discendere dai principi generali dell’ordinamento statale (id est. art. 32 Cost.), trova puntuale referente normativo nell’art. 43 comma 1 NOIF che rende detta certificazione obbligatoria a tutela della salute del calciatore, con assunzione di responsabilità a carico delle Società per il suo utilizzo irregolare. E poco, anzi a nulla rileva la circostanza (invocata dal difensore della compagine societaria) che il calciatore, inserito nella lista e posto a disposizione del tecnico, non sarebbe entrato in campo in alcune partite.
In disparte la circostanza che la Società neppure ha allegato e comprovato in quali gare il calciatore sarebbe stato effettivamente utilizzato e per quali di queste gare il risultato non sarebbe stato alterato, ciò che rileva in via dirimente è che le infrazioni contestate (assenza di tesseramento, inserimento dell’atleta in ben 15 distinte di gara, assenza di certificazione medica di idoneità) costituiscono illeciti di pericolo e non di evento, la cui rilevanza – in ragione del bene giuridico protetto - prescinde dal danno eventualmente verificatosi in concreto (risultato della partita o infortunio del calciatore).
L’offesa ai valori protetti dall’ordinamento sportivo s’appalesa, dunque, particolarmente grave. Ragion per cui, s’impone a carico dei deferiti l’applicazione di sanzioni congruenti, sul piano afflittive e di monito.
Il deferimento è accolto, con le sanzioni riportate nel dispositivo che segue e che è apparso opportuno applicare in misura Maggiore del chiesto, stante la rilevanza delle incolpazioni.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: per il Rugi Massimo, nella qualità, inibizione di anni 2 (due); per il Valentini, inibizione di mesi 12 (dodici); per il Vinciguerra, inibizione di mesi 2 (due); per il Kalia, squalifica per 15 (quindici) gare ufficiali; per la Società USD Colligiana, la penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica da scontarsi nel campionato Juniores Regionale della stagione in corso nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).
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