F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (nella stagione sportiva 2017/2018 Presidente della Società ASD Sporting Fulgor), PROCACCI GIUSEPPE PIO (Calciatore matricola 6.953.271, nella stagione 2017/2018 tesserato, sino al 15/12/2017, con la ASD Sporting Fulgor), CAMERINO FRANCESCO (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), LOVINO PASQUALE (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR – (nota n. 3019/1338 pf17-18 GC/GP/ma del 27.9.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (nella stagione sportiva 2017/2018 Presidente della Società ASD Sporting Fulgor), PROCACCI GIUSEPPE PIO (Calciatore matricola 6.953.271, nella stagione 2017/2018 tesserato, sino al 15/12/2017, con la ASD Sporting Fulgor), CAMERINO FRANCESCO (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), LOVINO PASQUALE  (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 3019/1338 pf17-18 GC/GP/ma del 27.9.2018).

Il deferimento

La Segreteria della FIGC - LND con nota del 23 Maggio 2018 aveva segnalato alla Procura federale che la Società ASD Sporting Fulgor aveva impiegato in gare del Campionato Juniores Nazionali il calciatore Giuseppe Procacci, nato il 13 Ottobre 1999, senza averlo tesserato.

La Procura federale, aperto il procedimento avente ad oggetto il “comportamento della ASD Sporting Fulgor per avere impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Procacci Giuseppe in n. 7 (sette) gare del Campionato Nazionale Juniores stagione sportiva 2017/2018”, accertati i fatti per come erano stati descritti nella richiamata nota della Segreteria FIGC - LND, in data 27 Settembre  2018 deferiva a questa Tribunale i Sigg.ri Mauro Lanza, Presidente della Società, Francesco Camerino e Pasquale Lovino, entrambi dirigenti accompagnatori ufficiali della Società ed il calciatore Giuseppe Pio Procacci, ai quali contestava:

a) al sig. Mauro Lanza, anche in virtù  del rapporto di immedesimazione organica  con  la Società, violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli art. 10 comma 2 stesso Codice, artt. 38 comma 1 e 39 NOIF e in riferimento al C.U. - LND n. 1 punto 14 lettera C del 1° Luglio 2017, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe Pio Procacci e per aver consentito l’utilizzo dello stesso nelle gare di cui trattasi;

b) al sig. Giuseppe Pio Procacci, matricola n. 6.953.271, tesserato con la ASD Sporting Fulgor nella stagione sportiva 2017/2018 e dalla stessa svincolato il 15 Dicembre  2017, violazione dell’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 39 NOIF, per aver disputato nelle file della Società ASD Sporting Fulgor le gare di cui trattasi, senza averne titolo perché non in costanza di tesseramento con la Società;

c) ai Sigg.ri Francesco Camerino e Pasquale Lovino, quali dirigenti accompagnatori ufficiali

della Società, violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 61 commi 1 - 5 e 39 NOIF, per aver sottoscritto le distinte - gara (quattro il Camerino, due il Lovino, per la rimanente distinta la sottoscrizione era risultata indecifrabile) attestando che tutti i calciatori partecipanti ad ognuna di esse erano in posizione regolare, ivi compreso il Procacci, che invece non lo era, così attestando il falso.

Al Lanza veniva altresì contestata un’ulteriore violazione, riconducibile alla stessa normativa, perché nella medesima stagione sportiva non aveva tesserato quale responsabile tecnico della squadra Juniores Nazionali il sig. Francesco Camerino, tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico dal 18.01.2018, che tuttavia aveva impiegato come allenatore in due gare di campionato, disputate rispettivamente il 10 Febbraio ed il 30 Marzo  2018.

Ai deferiti veniva aggiunta la Società ASD Sporting Fulgor a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto rispettivamente ascritto al Presidente, ai dirigenti ed al calciatore (art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC).

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (Avv. Luca Zennaro), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: per il Lanza, inibizione di mesi 7 (sette); per il Procacci, squalifica per 5  (cinque)  gare ufficiali; per il Camerino inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti; per il Lovino inibizione di mesi 2 (due); per la Società ASD Sporting Fulgor penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores della stagione in corso ed ammenda di € 900,00 (novecento). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Dall’esame degli atti si è potuto evincere che il calciatore Giuseppe Pio Procacci era stato svincolato dalla ASD Sporting Fulgor in data 15 Dicembre  2017. Questo risulta essere l’ultimo movimento che investe la sua posizione; sino a tale data egli risultava regolarmente tesserato per detta Società; per cui, non si ravvisano irregolarità legate al suo nome nelle gare del 30 Settembre , 7 e 10 Ottobre 2017, evidenziate nella nota della Segreteria della LND, richiamata nelle premesse. Sempre dalla versata documentazione si riscontrano, invece, le dedotte irregolarità, giusta la parte motiva del deferimento, nelle gare successive al 15 Dicembre  2017 disputatesi il 6, 13, 20, 27 Gennaio, 10 e 17 Febbraio, 30 Marzo  2018, alle quali il Procacci, non più tesserato, non aveva titolo di partecipare.

Sulla scorta dei fatti, per come ricostruiti dal Collegio sulla base della documentazione in atti, il deferimento s’appalesa fondato.

Va precisato che il Camerino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale  della squadra nelle gare del 6, 13, 20 e 27 Gennaio 2018, mentre aveva svolto quelle di allenatore non tesserato nelle gare del 10 Febbraio e 30 Marzo  2018; in merito alle ultime due gare, essendo il Camerino allenatore di base con abilitazione e iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico a far data dal 18 Gennaio 2018 ed atteso il suo mancato specifico tesseramento quale allenatore della squadra della ASD Sporting Fulgor partecipante al Campionato Nazionale Juniores, la competenza a decidere spetta alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC, alla quale la Procura federale ha dedotto di aver inviato il deferimento.

Il Camerino, peraltro, ricevuta da parte della Procura federale la comunicazione di conclusione indagini, il 23 Agosto 2018 era comparso innanzi l’Organo inquirente ed aveva dichiarato che il calciatore Procacci era stato tesserato per la Società sin dall’Agosto 2017 e che ignorava che era stato svincolato; aveva chiesto se vi fossero le condizioni per addivenire all’applicazione dell’art. 32 sexies CGS - FIGC, ma, pur avendo ricevuto l’assenso, non aveva dato corso alla richiesta.

Va, altresì, precisato che il Lovino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare del 10 e 17 Febbraio 2018, così incorrendo nella stessa violazione contestata al Camerino, riconducibile agli artt. 61 commi 1 - 3 e 39 NOIF.

Queste le risultanze del procedimento, le violazioni contestate ai tre dirigenti ed al calciatore poggiano su basi di oggettiva rilevanza; costoro peraltro  non  hanno  introdotto  nel dibattimento elementi suscettibili di smentire o  quanto meno  di ridurre le rispettive incolpazioni.

Il deferimento va pertanto accolto, con inasprimento delle sanzioni chieste dalla Procura federale, reso inevitabile per la rilevanza dei capi d’incolpazione.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

Lanza Mauro, nella qualità, inibizione di anni 1 (uno); Procacci Pio Giuseppe, squalifica di 7 (sette) gare ufficiali; Camerino Francesco, inibizione di mesi 4 (quattro) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Lovino Pasquale, inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Società ASD Sporting Fulgor, penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

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