F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALIENDO ANTONIO (già dalla stagione sportiva 2015–2016 titolare attraverso la World Promotion Company S.A. di quote pari al 99,70% del capitale sociale della Modena FC Spa – dal 22.11.2016 Modena FC Srl – e per lo stesso periodo dapprima Presidente del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, e poi dal 22.11.2016 al 6.10.2017 amministratore unico e legale rappresentante p.t. della stessa Società), CALIENDO MARJA (già dalla stagione sportiva 2015 – 2016 amministratore delegato, dotato di poteri di rappresentanza, della Modena FC Spa fino al 22.11.2016), MATACENA AMEDEO (dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018 dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Modena FC Spa, dal 22.11.2016 Modena FC Srl), FORCINA ANGELO (dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018 dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Modena FC Spa, dal 22.11.2016 Modena FC Srl – (nota n. 3038/575 pf17-18 GP/GC/blp del 28.9.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALIENDO ANTONIO (già dalla stagione sportiva 2015–2016 titolare attraverso la World Promotion Company S.A. di quote pari al 99,70% del capitale sociale della Modena FC Spa - dal 22.11.2016 Modena FC Srl
- e per lo stesso periodo dapprima Presidente del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, e poi dal 22.11.2016 al 6.10.2017 amministratore unico e legale rappresentante p.t. della stessa Società), CALIENDO MARJA (già dalla stagione sportiva 2015 – 2016 amministratore delegato, dotato di poteri di rappresentanza, della Modena FC Spa fino al 22.11.2016), MATACENA AMEDEO (dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018 dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Modena FC Spa, dal 22.11.2016 Modena FC Srl), FORCINA ANGELO (dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018 dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Modena FC Spa, dal 22.11.2016 Modena FC Srl - (nota n. 3038/575 pf17-18 GP/GC/blp del 28.9.2018).
Il fatto
Viene all’esame di questo Tribunale la vicenda relativa alla dichiarazione di fallimento della Società Modena FC Srl, di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 161 del 28 Novembre 2017 e ai provvedimenti della Presidenza federale di revoca dell’affiliazione della Società (CU n. 102/A del 15.12.2017) nonché di svincolo d’autorità dei calciatori professionisti e giovani di serie in addestramento tecnico, tesserati per detta Società, reso in seguito all’esclusione di quest’ultima dal Campionato di Serie C stagione sportiva 2017/2018 (CU n. 91/A del 10.11.2017).
E’ accaduto che nella stagione sportiva 2017/2018 la Società veniva iscritta al Campionato di Lega Pro; tuttavia, all’inizio del mese di Agosto 2017 il Comune di Modena le revocava la concessione d’uso dello stadio a causa della morosità nel pagamento dei canoni; le prime gare interne della stagione venivano pertanto disputate presso altro impianto di giuoco, dal quale tuttavia la Società a metà Ottobre 2017 veniva sfrattata; seguivano tre gare perse a tavolino e la mancata presenza in campo in una gara successiva; al che, la Società veniva esclusa dal campionato di appartenenza.
Nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, le ispezioni della Co.Vi.So.C. avevano evidenziato rilevanti criticità nell’assetto economico - finanziario dell’Ente; tali criticità, che emergevano dai verbali del Collegio Sindacale, si erano, tra l’altro, via via manifestate mediante, un crescente indebitamento, una costante tardività nella esecuzione dei versamenti delle ritenute previdenziali sugli emolumenti dei dipendenti, una ricorrente incapacità di provvedere al pagamento di tributi di varia natura e di debiti verso i fornitori. L’ultima delle dette ispezioni, avvenuta il 19 Ottobre 2017 a poco più di un mese dalla dichiarazione di fallimento, aveva posto in risalto l’impossibilità della continuità aziendale, che non poteva esserci senza interventi tali da modificare la deficitaria situazione del patrimonio aziendale; interventi mai realizzatisi.
La documentazione ispettiva evidenziava in particolare che: l’ultima retribuzione corrisposta ai tesserati risultava quella del Giugno 2017; le ritenute ed i contributi versati dalla Società erano fermi ad Aprile 2017; la situazione contabile al 31 Agosto 2017 mostrava l’esistenza di debiti tributari e nei confronti degli istituti di previdenza e sicurezza sociale per complessivi € 2.186.602,61; la contabilità della Società alla stessa data a registrava una perdita d’esercizio pari a circa € 2.572.500,00, alla quale si affiancava un patrimonio netto negativo di circa € 2.450.000,00; nonostante un’operazione di ricapitalizzazione societaria, ottenuta soprattutto tramite il conferimento di una quota di partecipazione nella Società Finstars Srl, valutata € 3.262.000,00, il patrimonio netto della Società era rimasto negativo, come peraltro già accaduto in precedenza (Gennaio 2017) attraverso altre operazioni finanziarie, eseguite da una Società di diritto lussemburghese denominata World Promotion Company S.A., tanto vero che le fideiussioni prodotte da detta Società estera venivano escusse da un istituto creditore della Società, la BPER Banca spa; in data 6 Ottobre 2017, l’intero capitale sociale della Società, detenuto dall’ex amministratore sig. Antonio Caliendo, veniva trasferito alla Società Ital Slovakia Sro di diritto slovacco, riconducibile al nuovo amministratore unico della Società, a nome Aldo Taddeo, chiamato a ricoprire la carica proprio il 6 Ottobre 2017; il 3 Ottobre 2017, pochi giorni prima la cessione dell’intero capitale sociale, era stato presentato, ai sensi dell’art. 161 L.F., la richiesta di concordato preventivo che il Tribunale di Modena rigettava. L’esposizione dei suddetti fatti si è resa necessaria per contestualizzare la situazione che ha portato alla dichiarazione di fallimento della Società, avvenuta dopo che la richiesta di concordato preventivo con riserva, presentato dalla Società, era stata respinta dal Tribunale di Modena.
La Co.Vi.So.C. concludeva il proprio rapporto evidenziando che la Società, a mezzo dei propri rappresentanti legali e consulenti, non aveva fornito alcun elemento da valutare positivamente nell’ottica di una continuità aziendale e che non era stato elaborato alcun piano societario che fosse finalizzato al superamento della situazione di dissesto economico, né tantomeno erano state formulate indicazioni circa eventuali impegni economici, suscettibili di consentire il superamento delle criticità.
Il deferimento
Nel periodo considerato (il biennio precedente la dichiarazione di fallimento), le cariche sociali
-per quel che interessa l’odierno deferimento - erano state ricoperte dal sig. Antonio Caliendo (dalla stagione sportiva 2015 - 2016 titolare attraverso la World Promotion Company SA di quote pari al 99.70% del capitale sociale della Società; dal 22.11.2016 dapprima Presidente del C.d.A. con poteri di rappresentanza e poi e sino al 6.10.2017 amministratore unico e legale rappresentante della Società), dalla sig.ra Marja Caliendo (dalla stagione sportiva 2015/2016 e sino al 22.11.2016 amministratrice delegata della Società, con poteri di rappresentanza), dai Sigg.ri Amedeo Matacena e Angelo Forcina (entrambi dalla stagione sportiva 2015/2016 alla stagione sportiva 2017/2018 dirigenti della Società, con poteri di rappresentanza).
A carico di dette persone viene configurata la responsabilità per avere determinato con il proprio comportamento, sotto il profilo strutturale, il dissesto della Società, provocandone la decozione e la conseguente dichiarazione di fallimento; sotto il profilo sportivo, la revoca dell’affiliazione.
Al sig. Antonio Caliendo, in quanto titolare della totalità delle quote sociali per un arco pressoché coincidente con il biennio che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento, viene addebitato il fatto di essere stato l’autore in prima persona di tutte le scelte societarie che hanno condotto la Società al fallimento e che si sono concretizzate nella mancanza dell’ordinaria diligenza riscontrata nella gestione della Società, nell’aver mancato di porre in essere i necessari interventi per il riequilibrio finanziario della Società, nell’aver provocato un aumento dei costi a fronte del consistente indebitamento, nell’essere stato negligente nell’adempimento degli obblighi previdenziali e tributari, per aver disatteso le puntuali segnalazioni e sollecitazioni del Collegio dei Revisori sulle criticità della Società, sia economiche che finanziarie.
Alla sig.ra Marja Caliendo, in quanto figura sovrapponibile a quella del padre sig. Antonio Caliendo, si è addebitato il fatto di non aver posto in essere la benché minima iniziativa volta a rendere la Società in grado di operare nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di corretta amministrazione, di non essersi altresì adoperata affinché la Società potesse far fronte agli obblighi di pagamento nei confronti dell’Erario e dei calciatori tesserati.
Ai sigg.ri Amedeo Matacena e Angelo Forcina, per quanto in posizione non parificabile a quella della famiglia Caliendo, la Procura addebita il fatto di essere venuti meno all’onere di porre in essere le azioni idonee ad assicurare la corretta gestione della Società, nel senso della regolare operatività e della solvibilità a mezzo delle risorse che le erano proprie.
Con atto del 28 Settembre 2018, la Procura federale ha, pertanto, deferito a questo Tribunale i sigg.ri Antonio Caliendo, Marja Caliendo, Amedeo Matacena e Angelo Forcina, ai quali contesta la violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF per essere venuti meno, nell’ambito delle vicende della Società Modena F.C. (prima spa e successivamente Srl) ai doveri di lealtà, probità e correttezza.
La memoria difensiva
I Sigg.ri Antonio Caliendo, Marja Caliendo, Angelo Forcina e Amedeo Matacena hanno fatto pervenire a questo Tribunale, in prossimità della riunione odoerna, una memoria difensiva via e-mail, corredata da documentazione, con la quale chiedono in via principale la declaratoria di inammissibilità del deferimento per difetto di giurisdizione federale ed in via gradata il rigetto del deferimento ed il loro conseguente proscioglimento.
A mezzo di tale scritto, che si disvela nella narrativa formulato nell’esclusivo interesse del sig. Antonio Caliendo e non anche degli altri tre deferiti, il deducente sostiene nelle premesse che i responsabili del fallimento della Società sarebbero da individuarsi esclusivamente nel sig. Aldo Taddeo, di fatto l’ultimo amministratore unico della Società e nel Comune di Modena, il primo per aver disatteso gli impegni assunti nei confronti della Società provocandone il fallimento, il secondo per aver revocato, senza che ve ne fosse necessità, la Convenzione di utilizzo dello stadio, così impedendo alla Società la disputa delle gare interne con la negativa ricaduta della perdita di incassi, che la Società, godendo del proprio impianto, avrebbe continuato a percepire.
I deferito, sempre nei suoi scritti difensivi, eccepisce poi l’inammissibilità del deferimento per carenza di potere in capo alla Procura federale nonché difetto della potestà a giudicare di questo Tribunale, per essere egli non più tesserato FIGC al momento in cui veniva avviato il procedimento disciplinare da parte dell’Organo inquirente: momento, questo, nel quale si radicherebbe lo jus postulandi in capo alla Procura federale e la giurisdizione del giudice sportivo; deduce inoltre l’insussistenza, nei suoi confronti e degli altri deferiti, di responsabilità sanzionabili, motivando tra l’altro che, sotto la sua gestione, il Consiglio federale del 20 Luglio 2017, a fronte del conferimento nella Società di un complesso edilizio di rilevante valore, realizzato attraverso la cessione delle quote della Finstars Srl, proprietaria del bene, egli stesso aveva favorito, su parere favorevole della Co.Vi.So.C., l’ottenimento della licenza nazionale per l’iscrizione al Campionato di Lega Pro, di fatto avvenuta, ciò a dimostrazione della solidità finanziaria della Società e della correttezza dell’operato dei suoi amministratori; deduce ancora che la Società non era stata adeguatamente supportata dal Comune, il quale avrebbe ostacolato una concreta trattativa di cessione della Società ad un imprenditore straniero che neppure era stato dal Sindaco ricevuto e che avrebbe revocato ingiustificatamente l’utilizzo dello stadio; aggiunge che, in ogni caso, fatto riferimento al momento della dichiarazione di fallimento l’esposizione debitoria della Società avrebbe comunque consentito la prosecuzione dell’attività sportiva in quanto le criticità non erano insanabili e che, rimaste inconcluse alcune trattative di cessione della Società, da ultimo la Società era stata totalmente ceduta al sig. Aldo Taddeo, titolare della Ital Slovakia sro, il quale aveva prospettato la possibilità del risanamento e che, di contro, non mantenendo gli impegni assunti all’atto della cessione, aveva deciso di rinunciare al concordato che già era stato presentato e di portare la Società al Fallimento.
La riunione
Prima dell’apertura del dibattimento, il Presidente rende edotto il rappresentante della Procura federale della esistenza di uno scritto difensivo a firma del sig. Caliendo pervenuto presso la segreteria del tribunale a ridosso immediato dell’odierna riunione e ignoto all’organo inquirente, a mezzo del quale il deferito chiede: a) il rinvio della odierna riunione, con sospensione dei termini, per asserita impossibilità a comparire per ragioni di salute; b) l’estensione del deferimento al sig. Aldo Taddeo e agli altri soggetti che avevano ricoperto cariche sociali, di cui non ne indica i nomi, sul presupposto che si tratterebbe di un caso di litisconsorzio necessario.
La Procura federale, presente nella persona del dr. Luca Scarpa, si oppone alla richiesta di rinvio ed chiede l’accoglimento del deferimento formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per il sig. Antonio Caliendo, inibizione di anni 5 (cinque); per i Sigg.ri Caliendo Marja, Matacena Amedeo e Forcina Angelo, inibizione di anni 3 (tre) per ciascuno dei tre deferiti.
Nessuno dei deferiti è comparso alla riunione.
La decisione
Va respinta l’istanza di rinvio presentata dal sig. Antonio Caliendo. Le condizione di salute, asseritamente impeditive alla comparizione personale del deferito alla odierna riunione, non risultano provate. Nessuna documentazione medica è stata allegata all’istanza e la motivazione del rinvio s’appalesa del tutto generica. Un eventuale rinvio, non giustificato da obiettive esigenze, vanificherebbe l’effettività del procedimento disciplinare.
Neppure è suscettiva di positivo apprezzamento l’istanza di estensione del contraddittorio nei confronti del sig. Aldo Taddeo e di altre innominate persone che avrebbero ricoperto cariche sociali della Società, trattandosi di posizioni procedimentali singole, scindibili, suscettive, dunque, di essere trattate anche disgiuntamente ai fini della loro rilevanza disciplinare.
L’istanza di rinvio, peraltro, risulta formulata dal solo sig. Antonio Caliendo e non anche dagli altri deferiti, sicché essa va dichiarata comunque inammissibile nei riguardi di costoro.
Deve essere altresì rigettata l’eccezione sollevata del sig. Antonio Caliendo circa l’assenza di potere disciplinare in capo alla Procura federale e di difetto della potestà decisionale in capo al Tribunale.
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvede motivi per cui discostarsi, non esiste “carenza di potestas judicandi da parte degli organi di giustizia sportiva nei confronti di un soggetto non formalmente tesserato, là dove lo stesso abbia svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo, atteso che, con la norma contenuta nell’art. 1bis comma 5 CGS - FIGC, la FIGC ha reso valutabile dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all’esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all’ordinamento federale” (per tutte, Trib. Naz. Arb. Sport del 26.03.2012 n. 2677, in AA.VV. Codice di giustizia sportiva FIGC, 2016, 54 e ss.).
Il fatto che gli odierni deferiti, ed in particolare il sig. Antonio Caliendo (che si è definito “soggetto storico dell’ordinamento sportivo” (vedi memoria difensiva, pag. 6), abbiano svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo è circostanza certa, pacifica e incontestata agli atti del procedimento.
Nel merito il deferimento è fondato.
Dalla stessa memoria difensiva redatta a nome dei deferiti, ma riferibile quanto ai suoi contenuti al solo sig. Antonio Caliendo nonché dalla documentazione prodotta in una a detta memoria, si evince che la Società ha maturato le accertate criticità esattamente sotto la gestione dei deferiti.
Tanto si evince dalla stessa memoria dei deferiti in cui si legge che la presentazione al competente Tribunale di Modena della richiesta di ammissione della Società al concordato preventivo con continuità aziendale era finalizzata ad “evitare di dover interrompere l’attività a causa di qualche iniziativa del ceto creditorio e in modo che, nel contempo, si potessero concludere le varie possibilità di vendita delle quote a soggetti che in passato e nell’attualità avevano manifestato interesse ad acquisire il pacchetto societario, rilanciandone l’attività” (memoria pag. 12); la circostanza comprova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la Società non era più in grado di provvedere alla propria corretta gestione e che il concordato preventivo era finalizzato per l’appunto ad eludere eventuali contenziosi, che non si sarebbero potuti fronteggiare.
Quanto poi alle trattative di cessione, sono le stesse deduzioni dei deferiti (rectius del solo sig. Antonio Caliendo) che comprovano l’inaffidabilità dei contatti. Gli scritti difensivi comprovano, infatti, che nessuna delle due separate trattative, dispiegate ad iniziativa della Società, ebbero esito favorevole (memoria pagg. 12 e 13), mentre l’unica trattava conclusasi (la Ital Slovakia sro del sig. Taddeo) ebbe esito fallimentare: “i professionisti del sig. Taddeo (...), a seguito di una riunione tenuta anche con i legali di fiducia del Caliendo, rappresentarono infine di aver concordato con gli organi della procedura concorsuale di non voler più coltivare il ricorso per concordato e di portare la Società al fallimento” (memoria pag. 13).
Particolare rilevanza assume, inoltre, la Delibera della Giunta comunale di Modena del 3 Agosto 2017, allegata alla memoria difensiva (doc. n. 4), con la quale è stata disposta la “Revoca della Concessione al Modena Football Club dello Stadio Braglia”.
Occorre premettere, sul punto, che l’Istituto per il Credito sportivo, con nota datata 1° Agosto 2017, inviata al Sindaco del Comune di Modena, al Servizio finanziario dello stesso Comune ed alla Società, evidenziava lo stato di inadempienza della compagine societaria rispetto alle obbligazioni dalla stessa assunte con ben quattro mutui; insolvenza che aveva comportato la decadenza della mutuataria dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 Cod. civ., con contestuale risoluzione dei contratti ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ.; il successivo testo della nota era del seguente tenore: “il Comune di Modena, quale garante di quanto dovuto dal mutuatario ai sensi dei contratti di mutuo in oggetto, nei limiti della fideiussione rilasciata, è obbligato ad effettuare con valuta 27 Settembre 2017, il pagamento dell’intera esposizione debitoria pari ad € 453.231,91 per il mutuo 25077, € 3.103.897,97 per il mutuo 26453, € 673.970,32 per il mutuo 29926, € 194.947,27 per il mutuo 27279” (doc. 3 memoria difensiva).
“Pertanto (....) - proseguiva la nota - si invita il Comune di Modena a versare in data 27 Settembre 2017 la somma complessiva di € 4.426.047,47, con la precisazione che in caso di ritardato pagamento oltre la predetta data saranno dovuti ulteriori interessi di mora maturandi”.
La nota concludeva rappresentando che “la Società mutuataria sarà segnalata in pari data del 27/09/2017 a sofferenza presso la Centrale rischi di Banca d’Italia”.
La Giunta comunale della città di Modena, preso atto della nota dell’Istituto per il Credito Sportivo, rilevato che le fideiussioni erano state rilasciate a garanzia dei mutui finalizzati alla migliore gestione dello Stadio Braglia da parte della Società, constatato che nelle due ultime annate sportive 2015/2016 e 2016/2017 si erano verificate diverse mancanze in detta gestione, rilevate tramite contestazioni formali al gestore (“e riguardanti in particolare: ritardi e mancati pagamenti delle rate semestrali dei diversi mutui accesi per gli oneri assunti (...) per l’adeguamento dello stadio e di cui il Comune di Modena risulta fideiussore; mancata sistemazione del tabellone segnapunti dello stadio; mancato pagamento imposta di pubblicità; non adeguatezza delle pulizie generali dello stadio; manutenzione inadeguata del manto erboso”: virgolettato parte del testo della Delibera), procedeva, con atto dichiarato immediatamente eseguibile, alla revoca della concessione con conseguente assunzione della gestione diretta dello stadio “Braglia” per la stagione sportiva 2017/2018, dando mandato ai dirigenti competenti di adottare ogni atto e svolgere ogni azione opportuna e necessaria per rendere operativa la revoca della concessione alla Società dello stadio, allo scopo di evitare l’ulteriore degrado della struttura e provvedendo alle relative manutenzioni anche in via d’urgenza.
Risulta, dunque, comprovato per tabulas che la Società non fosse più in grado di onorare i mutui (la richiamata nota dell’Istituto per il Credito Sportivo era stata, peraltro, preceduta da altre di identico tenore rimaste prive di riscontro da parte della società), né tanto meno di provvedere alla corretta gestione dell’impianto sportivo, avendo scaricato sul comune di Modena non solo il “peso” del pagamento delle fideiussioni bensì anche l’onere di intervento a proprie cure e spese per ripristinare lo stato di manutenzione dell’impianto; siffatta situazione si era manifestata per l’intero biennio precedente la dichiarazione di fallimento, ed ancor prima; inoltre essa era coincisa con la gestione degli attuali deferiti e, in particolare, con quella riferibile al sig. Antonio Caliendo.
Consegue a ciò, che i deferiti devono rispondere delle incolpazioni loro ascritte con il deferimento in esame.
L’impronta personale che il sig. Antonio Caliendo ha inteso dare alla memoria difensiva ed alla stessa istanza di rinvio ha finito per indebolire la posizione degli altri deferiti, che nella sostanza non hanno potuto introdurre elementi suscettibili di ricondurre le loro responsabilità entro limiti di minore rilevanza.
Dall’incarto del deferimento, da un lato risultano chiare e precise le qualifiche e le mansioni ricoperte ed espletate dai deferiti nel periodo di criticità; dall’altro s’appalesa altrettanto certa l’inesistenza di iniziative poste in essere dai medesimi per arginare (o tentare di arginare) l’inarrestabile declino della Società.
Il deferimento va, pertanto, accolto nei confronti di tutti i deferiti e, con esso, vanno inflitte le sanzioni richieste, ritenute congrue.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
al sig. Antonio Caliendo inibizione di anni 5 (cinque); ai Sigg.ri Caliendo Marja, Matacena Amedeo e Forcina Angelo, a ciascuno di loro, inibizione di anni 3 (tre).
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