F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SACCONE DAVIDE (Presidente elegale rappresentante della Società FCD Novese Calcio Femminile),SOCIETÀ FCD NOVESE CALCIO FEMMINILE – (nota n. 2425/1234 pf17-18 GP/AA/mg del 12.9.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SACCONE DAVIDE (Presidente elegale rappresentante della Società FCD Novese Calcio Femminile),SOCIETÀ FCD NOVESE CALCIO FEMMINILE - (nota n. 2425/1234 pf17-18 GP/AA/mg del 12.9.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 12 Settembre  2018 il Procuratore federale Aggiunto ed il Procuratore federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

a) Saccone Davide, Presidente e legale rappresentante della FCD Novese Calcio Femminile, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici De Chirico Chiara, Sansebastiano Costanza e Sancin Federica per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale;

- la Società FCD Novese Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto  in  essere  dal  proprio  legale rappresentante  come  sopra  descritto.

L’istruttoria

Il procedimento prendeva l’avvio con la segnalazione (prot. 294 del 16 Aprile 2018) del Dipartimento Calcio Femminile rivolta alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alla Procura federale.

Il dipartimento Calcio femminile segnalava il mancato deposito degli accordi economici da parte di alcune società.

A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle  indagini, il dott. Davide Saccone, presidente e legale rappresentante della società FCD Novese Calcio Femminile, inviava a mezzo pec alla Procura federale una comunicazione nella quale dichiarava di non avere fatto firmare gli accordi economici alle tre calciatrici De Chirico Chiara, Sansebastiano

Costanza e Sancin Federica in quanto le tre giocatrici “non hanno svolto attività presso la Società”. Precisava, altresì:

- per la Soncin Federica: “non ha mai svolto un allenamento”;

- per la De Chirico Chiara: “non ha mai svolto un allenamento”;

- per la Sansebastiano Costanza: “in prestito alla Società FC Borghetto Borbera”.

Per quanto riguarda le calciatrici De Chirico Chiara e Sancin Federica la Procura federale, nell’atto di deferimento, ha osservato che le stesse calciatrici, indicate dalla Società FCD Novese Calcio Femminile come calciatrici non partecipanti al Campionato Nazionale di Calcio a 11, a seguito di apposita verifica sull’anagrafe federale AS400 “risultano regolarmente tesserate nella s.s. 2017-2018 dalla suddetta Società con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11”.

Per quanto riguarda, invece, la calciatrice Sansebastiano Costanza la Procura federale, nell’atto di deferimento, ha osservato  che la stessa, a seguito di  apposita verifica sull’anagrafe federale AS400, “risulta regolarmente tesserata nella s.s. 2017-2018 dalla suddetta società con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11 sino al 15/12/17, data in cui la calciatrice risulta essere stata ceduta in prestito alla Società FC Borghetto Barbera”.

La Procura federale ha poi evidenziato che nell’ambito del procedimento erano stati acquisiti vari documenti costituenti fonti di prova e, precisamente, oltre alla sopra richiamata “nota– segnalazione” del 16 Aprile 2018 del Dipartimento Calcio Femminile, anche il foglio di censimento ss. ss. 2017/2018 della FCD Novese Calcio Femminile e le stampate AS400 del tesseramento s.s. 2017/2018 delle calciatrici De Chirico Chiara, Sansebastiano Costanza e Sancin Federica.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, che ha formulato le seguenti  richieste:

- mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Presidente e legale rappresentante della FCD Novese Calcio Femminile Dott. Saccone Davide;

- euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda nei confronti della Società FCD Novese Calcio Femminile.

Nessuno é comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Come sopra esposto, alla Società FCD Novese Calcio Femminile viene contestato di non aveva provveduto al deposito degli accordi economici sottoscritti con le calciatrici De Chirico Chiara, Sansebastiano Costanza e Sancin Federica per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale.

Il mancato deposito dei detti accordi economici da parte della Società FCD Novese Calcio Femminile è un dato acclarato.

Lo stesso presidente, Davide Saccone, a seguito della comunicazione della conclusione delle indagini, non ha smentito il fatto costituente l’inadempimento segnalato.

Egli, invece, ha tentato di giustificarlo invocando il mancato svolgimento di attività da parte delle tre calciatrici.

Tale circostanza, tuttavia, non trova conforto nella documentazione in atti e all’esito del suo approfondito esame.

Dalla verifica sull’anagrafe federale AS400 è emerso, per tabulas, che le calciatrici De Chirico Chiara e Sancin Federica risultavano regolarmente tesserate nella s.s. 2017-2018 dalla FCD Novese Calcio Femminile con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11.

Trova riscontro documentale anche la circostanza per cui la calciatrice Sansebastiano Costanza è risultata tesserata con la Società FCD Novese Calcio Femminile sino al 15/12/2017 (data in cui la calciatrice risulta essere stata ceduta in prestito alla Società FC Borghetto Barbera).

Va soggiunto, che l’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, la cui violazione è ascritta ai deferiti, fa riferimento ai calciatori e calciatrici “tesserati” e prevede ed  impone  che  costoro sottoscrivano accordi economici da depositarsi ritualmente.

Il Collegio ritiene, pertanto, che i deferimenti siano fondati alla stregua della versata documentazione e delle risultanze probatorie in atti.

In dispositivo le sanzioni ritenute congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Dott. Davide Saccone, Presidente e legale rappresentante della Società FCD Novese Calcio Femminile;

- l’ammenda pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) nei confronti della Società FCD Novese

Calcio Femminile.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it