F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALEA CARICO DI:BERGAVI RAFFAELE (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014), TRAMONTO NUNZIO (titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), GRAGNANIELLO SALVATORE (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl), MOXEDANO EDUARDO (Socio di Maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl) – (nota n. 5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALEA CARICO DI:BERGAVI RAFFAELE  (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014), TRAMONTO NUNZIO (titolare del 64%   del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), GRAGNANIELLO SALVATORE (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl), MOXEDANO EDUARDO (Socio di Maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013     della Società Neapolis Srl) - (nota n. 5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 Dicembre  2017 il Procuratore federale Aggiunto ed il Procuratore federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il sig. Raffaele Bergavi, titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per avere determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei  al  risanamento  della  Società,  determinando  in  tal  modo  la  mancata  iscrizione  al campionato di Serie D per la stagione 2015/2016 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento;

- Il sig. Eduardo  Moxedano, socio di Maggioranza, titolare del 90%  del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all’art. 19 dello  Statuto  F.I.G.C. per avere determinato  con  il  proprio  comportamento  una gestione anti – economica della Società fino a comportarne una evidente situazione di decozione della stessa omettendo, altresì, di porre in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società contribuendo in tal modo al successivo fallimento;

- Il sig. Salvatore Gragnaniello, titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in liquidazione, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Neapolis Srl in quanto subentrato nella stessa e ben consapevole della gravità della situazione economico – finanziaria e della necessità di rapido reperimento di ingenti risorse finanziarie, conclamate dalla contabilità societaria, ha del tutto omesso di assumere iniziative atte a consentire il riequilibrio economico e finanziario, oltre che di apportarvi risorse finanziarie adeguate alle impellenti necessità aziendali, determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico  e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento nonché per la violazione dell’art. 37, comma 1, delle NOIF per non avere comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti, la propria carica sociale nella Società Neapolis Srl in Liquidazione;

- Il sig.  Tramonto Nunzio, titolare  del 64% del capitale  sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in liquidazione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva  gestione della  Neapolis Srl in Liquidazione in quanto subentrato nella stessa e ben consapevole della gravità della situazione economico – finanziaria e della necessità di rapido reperimento di ingenti risorse finanziarie, conclamate dalla contabilità societaria, ha del tutto omesso di assumere iniziative atte a consentire il riequilibrio economico e finanziario, oltre che di apportarvi risorse finanziarie adeguate alle impellenti necessità aziendali, determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento nonché per la violazione dell’art. 37, comma 1, delle NOIF per non avere comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti, la propria carica sociale nella Società Neapolis Srl in Liquidazione.

Il procedimento

Si incardinava il procedimento disciplinare (n. 1109pf16-17) avente ad oggetto “Fallimento della Società Neapolis Srl: accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 21 delle NOIF ed eventuali ulteriori violazioni disciplinari connesse”.

Nel corso del procedimento veniva acquisita documentazione e venivano espletati numerosi atti di indagine.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, che ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- anni 3 (tre) di inibizione nei confronti del sig. Raffaele Bergavi;

- anni 2 (due) di inibizione nei confronti del sig. Eduardo Moxedano;

- anni  1  (uno)  di  inibizione  nei  confronti  del  sig.  Salvatore Gragnaniello;

- anni 1 (uno) di inibizione nei confronti del sig. Tramonto Nunzio. Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

In via preliminare, il collegio rileva che nei riguardi dei deferiti Nunzio Tramonto ed Eduardo Moxedano non si è perfezionata la notifica dell’atto di convocazione all’odierna riunione, ciò nonostante i numerosi, reiterati tentativi effettuati dalla segreteria e che hanno comportato per le posizioni dei deferiti ben tre rinvii (22 Febbraio 2018, 21 Giugno  2018, 4 Ottobre 2018).

Nel  corso  del  procedimento  è  stata  acquisita  nutrita  e  rilevante  documentazione  che  di seguito si riporta:

1) lettera d’incarico della procura federale del 12 Maggio 2017 ed allegati (n. 12577/1109 pf 16- 17GP/GC/ag);

2) concessione proroga d’indagine n. 3852 della Procura Generale dello Sport;

3) richiesta del 04/07/2017 di Proroga d’indagine alla Procura Generale dello Sport;

4) visura camerale della Società Neapolis Srl estratti dal registro Imprese Telematico;

5) relazione fallimentare ex art. 33 L.F. con tutti gli allegati in essa richiamati;

6) richiesta atti alla LND per le stagioni sportive 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015;

7) Foglio di censimento della Neapolis Srl della stagione sportiva 2012 – 2013;

8) Foglio di censimento della Neapolis Srl della stagione sportiva 2013 – 2014;

9)  Foglio di censimento della Neapolis Srl della stagione sportiva 2014 – 2015;

10) richiesta atti al Curatore del Fallimento della Neapolis Srl n. 339 del 15/12/16;

11) sentenza di fallimento n. 339 del 15/12/16 del Tribunale di Napoli;

12) C.U. 156/A del 08/05/2017 del Presidente federale F.I.G.C.

13) C.U. n. 7 del 16/07/2015 del Dipartimento Interregionale.

La sopra detta documentazione ha consentito di ripercorrere le vicende della Società negli ultimi anni  di attività, facendo emergere le criticità della gestione nonché  della situazione economica e patrimoniale della compagine.

Le difficoltà finanziarie risultano essersi manifestate alla chiusura dell’esercizio 2012/2013 (con la gestione del socio di Maggioranza sig. Eduardo Moxedano), con una grave perdita pari ad euro 238.942,00.

Nonostante il passaggio societario ai nuovi soci Bergavi e Mango, è continuato il trend negativo, sicché a chiusura dell’esercizio 2013/2014 risultava una perdita ulteriore di euro 226.799,00.

Già al momento del passaggio della proprietà ai predetti Bergavi e Mango emergeva l’obiettiva necessità di una ricapitalizzazione o di un importante intervento finanziario da parte dei soci. Emblematica, a tal proposito, la cessione del pacchetto azionario da parte del sig. Moxedano ai signori Bergavi e Mango in data 24/05/2013 per euro 1.200,00 e la successiva cessione (il 05.06.2015) da parte degli stessi ai signori Tramontano Nunzio e Gragnaniello Salvatore per euro  700,00.

Dalla disamina dei bilanci risultava una perdita complessiva di euro 522.688,00 così ripartita: al 30/06/2012 di euro 56.947,00 – al 30/06/2013 di euro 238.942,00 – al 30/06/2014 di euro  226.799,00.

Il liquidatore sig. Tramonto Ferdinando, in ragione di ciò, aveva invitato i soci in data, 30/09/2015, a porre in essere ogni azione utile a ricoprire le perdite accertate con i bilanci ed approvate in assemblea.

Le perdite di esercizio apparivano collegate ad una struttura dei costi assolutamente sproporzionata rispetto ai ricavi, anche tenuto conto della partecipazione della società al campionato interregionale di Serie D.

Il tentativo posto in essere dai soci Signori Tramonto Nunzio e Gragnaniello Salvatore di porre in liquidazione la Società trasformandola in Società non a scopo di lucro non sortì gli positivi sperati.

Il liquidatore chiariva al curatore fallimentare che nel Giugno  2015, con la consapevolezza della situazione debitoria, era stata rilevata la Società con l’intento di iniziare una attività di scuola calcio allo scopo di appianare la situazione debitoria.

Ad istanza dell’Equitalia Servizi di riscossione Spa, per un credito erariale, il Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare, con la sentenza n. 352/2016, dichiarava il fallimento (n. 339/2016) della Neapolis Srl in liquidazione, successivamente FC Neapolis ASD.

Il curatore fallimentare rilevava, altresì, l’esistenza di debiti tributari per euro 605.432,00, di crediti tributari per euro 6.574,00, crediti verso clienti per euro 21.508,00, crediti vari per euro 8.492,00

Emergeva anche, in esito alle ispezioni, che negli ultimi due anni di vita della Società la sua gestione era stata improntata a sostenere spese oltre le capacità reali.

Il Collegio ritiene che la documentazione in atti sia idonea a far emergere le responsabilità ascritte ai deferiti. Tanto, in ragione delle specifiche cariche e  competenze  rivestite  dai deferiti nel corso delle rispettive gestioni, segnatamente nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.

Dalla versata documentazione è emerso che i deferiti, con il loro comportamento anche omissivo, hanno contribuito alla cattiva gestione della Società. L’analisi dei bilanci ha evidenziato come fosse evidente lo squilibrio patrimoniale e la tensione finanziaria della Società, con la conseguente difficoltà ad onorare i debiti assunti in particolare nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Lo stato di decozione è stato, pertanto, sempre evidente nel corso dei periodi sopra indicati.

Nulla è stato fatto di reale o concreto per evitare le conseguenze alle quali è stata abbandonata la società.

Per quanto sopra esposto, i deferimenti s’appalesano fondati e vanno pertanto accolti. In dispositivo, le sanzioni ritenute congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento nei confronti dei Signori Eduardo Moxedano e Nunzio Tramonto.

In accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni:

- anni 3 (tre) di inibizione nei confronti del sig. Raffaele Bergavi;

- anni  1  (uno)  di  inibizione  nei  confronti  del  sig.  Salvatore  Gragnaniello.

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