F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSSI NICANDRO ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Cassino Calcio 1924), SOCIETÀ ASD CASSINO CALCIO 1924 – (nota n. 4132/1257 pf18-19 GP/AS/ac del 29.10.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSSI NICANDRO ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Cassino Calcio 1924), SOCIETÀ ASD CASSINO CALCIO 1924 - (nota n. 4132/1257 pf18-19 GP/AS/ac del 29.10.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 29.10.2018 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Rossi Nicandro Antonio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Cassino Calcio 1924, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF e agli artt. 34 del Regolamento del Settore Tecnico (vigente all’epoca dei fatti e oggi trasfuso nell’art. 33 del predetto Regolamento, come da CU FIGC n. 69 del 13 Giugno 2018) in relazione al Comunicato Ufficiale n. 2 del 14 Luglio 2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2017/2018, di fatto affidato e, comunque, per non avere impedito che venisse di fatto affidato, in assenza di tesseramento, l’incarico per la conduzione tecnica della squadra Categoria Esordienti della ASD Cassino Calcio 1924 al sig. Sergio Zappoli;
- la società ASD Cassino Calcio 1924, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2017/2018 dal proprio legale rappresentante e dal tecnico, descritti in narrativa.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna, prima dell’apertura del dibattimento la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano) il sig. Rossi Nicandro Antonio e la società ASD Cassino Calcio 1924, assistiti dall’Avv. Michele Cozzone, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il sig. Rossi Nicandro Antonio, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due) -, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la società ASD Cassino Calcio 1924, sanzione base ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00), diminuita di 1/3 – € 200,00 (Euro duecento/00) -, sanzione finale ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:
rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Rossi Nicandro Antonio e la società ASD Cassino Calcio 1924 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;
visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;
comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Rossi Nicandro Antonio, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la società ASD Cassino Calcio 1924, ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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