F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD), MANGIAROTTI CHRISTIAN (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nibbiano e Valtidone, attualmente tesserato per la società FC Pavia 1911 SSDARL), SOCIETÀ US PALMESE ASD – (nota n. 3388/1240 pf17-18 GC/GP/ma del 9.10.2018).

 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD), MANGIAROTTI CHRISTIAN (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nibbiano e Valtidone, attualmente tesserato per la società FC Pavia 1911 SSDARL), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 3388/1240 pf17-18 GC/GP/ma del 9.10.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto,

- visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1240pf17-18 aventi ad oggetto "Comportamenti del  Presidente  della  Palmese,  Giuseppe  Carbone,  per  aver  prodotto  dichiarazioni  non

corrispondenti alla verità, falsamente sottoscritte e datate, nonché il calciatore Christian Mangiarotti per aver reso tre diverse dichiarazioni totalmente contraddittorie (10046). Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale FIGC in data 9.5.2018 al n. 1240pf17-18";

- vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 18.7.2018, con i documenti allegati, ritualmente notificata e dato atto che l'avvisata società ASD Nibbiano e Valditone, società presso la quale era tesserato il signor Mangiarotti da fine Febbraio 2017) ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS nel mentre gli altri soggetti avvisati non hanno chiesto di essere sentiti né fatto pervenire memorie difensive;

- osservato che il procedimento traeva origine da un rinvio degli atti per ulteriori accertamenti alla Procura stessa operato con delibera definitiva della C.F.A. del 22.3.2018, confermativa di quella del T.F.N. del 19.12.2017 che aveva irrogato le sanzioni della inibizione di mesi sei al signor Carbone e della penalizzazione di un punto in classifica alla US Palmese ASD, oltre all'ammenda di Euro 1.500,00= per non aver pagato al calciatore Mangiarotti le somme accertate dalla C.A.E. della L.N.D. con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6.4.2017 nel termine di trenta giorni da siffatta pronuncia. Tale rinvio trovava la sua causa nella circostanza che l'appello respinto si fondava in via esclusiva sulla quietanza 6.5.2017, dimostratasi falsa per effetto delle dichiarazioni rese dal signor Mangiarotti alla Corte stessa ed alla Procura Federale con le quali ha smentito di aver ricevuto il pagamento, disconoscendo la firma apposta in calce a tale dichiarazione e negando di essersi recato presso l'Ufficio Postale di riferimento. La Corte rilevava altresì la contraddittorietà delle tre versioni fornite dal calciatore, fra loro inconciliabili, in tempi diversi relativamente ai medesimi fatti, mancando in ogni caso la prova del pagamento, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

1) Il sig. Giuseppe Carbone, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del CGS, perché, nell’ambito del procedimento disciplinare n. 118pf17-18 e, in particolare, nel relativo giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, produceva un’attestazione di avvenuto pagamento datata 6/05/2017 e apparentemente sottoscritta dal calciatore Christian Mangiarotti, poi rivelatasi materialmente falsa, e, nel successivo giudizio di II° grado dinanzi alla Corte Federale di Appello, produceva una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dal medesimo calciatore al Comune di Pavia in data 10/01/2018, poi rivelatasi ideologicamente falsa, e ciò con il palese obiettivo di indurre in errore i predetti Organi Giudicanti al fine di dimostrare, artatamente e per non incorrere in sanzioni disciplinari, di aver provveduto al pagamento, in favore del sig. Mangiarotti, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6/04/2017, nei termini previsti dalla normativa federale;

2) sig. Christian Mangiarotti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Nibbiano e Valtidone, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del CGS: per avere reso dichiarazioni false, nonché tra loro palesemente contrastanti, innanzi al Comune di Pavia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in data 10/01/2018, innanzi alla Procura Federale in sede di audizione del 16/02/2018 e, infine, innanzi alla Corte Federale di Appello nella riunione del 22/03/2018, relative al presunto pagamento da parte della società US Palmese ASD delle somme accertate in proprio favore dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6/04/2017, e ciò al fine di agevolare la predetta società e il suo Presidente, sig. Giuseppe Carbone, consentendo loro di cercare di dimostrare artatamente, nei giudizi dinanzi al Tribunale Federale Nazionale e alla Corte Federale di Appello relativi al procedimento disciplinare n. 118pf17-18, di aver provveduto al pagamento delle predette somme nei termini previsti dalla normativa federale per non incorrere in sanzioni disciplinari;

3) la società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come  sopra  descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, prima dell’apertura del dibattimento la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano) il sig. Mangiarotti Christian, rappresentato dall’Avv. Luca Ulivi, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il sig. Mangiarotti Christian, sanzione base squalifica di mesi 7 (sette) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) -, sanzione finale squalifica di mesi 5 (cinque).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Mangiarotti Christian ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  1. per il sig. Mangiarotti Christian, squalifica di mesi 5 (cinque). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il dibattimento

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, risultando assenti anche alla presente riunione.

Il  rappresentante  della  Procura  Federale  ha  concluso  per  l'accoglimento  del  deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del signor Giuseppe Carbone, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione;

- a carico della società US Palmese ASD, ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

I motivi della decisione.

Il deferimento del 9.10.2018 è fondato e meritevole di accoglimento.

Va premessa una breve ricostruzione fattuale che trova pacifico fondamento negli atti di indagine, rimasti incontestati in assenza di svolgimento di attività difensiva.

Su reclamo dal calciatore Mangiarotti, la Commissione Accordi Economici della L.N.D. (C.A.E.), con delibera n. 166/cae/2016-17 del 5.4.2017 condannava US Palmese ASD al pagamento in suo favore di rimborsi spese per l'importo di Euro 1.600,00= entro il termine di trenta giorni. A seguito della segnalazione della segreteria del Dipartimento Interregionale datata 18.5.2017 in ordine al mancato pagamento nei termini, la Procura Federale provvedeva al deferimento in data 21.11.2017 del signor Giuseppe Carbone, quale legale rappresentante di US Palmese ASD, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, c. 1°, CGS in relazione all'art. 94 ter. c. 11°, N.O.I.F. ed all'art. 8, commi 9° e 10°, CGS per non aver pagato al calciatore, sig. Christian Mangiarotti, la suddetta somma nel termine citato e la stessa società per rispondere per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, c. 1°, CGS del comportamento del suo legale rappresentante, innanzi al T.F.N., Sezione Disciplinare. I deferiti si costituivano asserendo di aver provveduto al pagamento dovuto in data 6.5.2017 producendo una quietanza liberatoria apparentemente rilasciata dal Mangiarotti su carta intestata della società e con impresso in calce un timbro dell'ufficio Postale di Gioia Tauro, cui non aveva fatto seguito alcuna spedizione del documento. Il T.F.N., con C.U. n. 34 del 15.12.2017, richiamato il disposto di cui all'art. 2704 c.c. e dato atto che il servizio "Data certa" già offerto dagli Uffici Postali era cessato dall'1.4.2016, accoglieva il deferimento condannando il signor Carbone all'inibizione di mesi sei e US Palmese ASD alla penalizzazione di un punto da scontarsi nella stagione sportiva 2017/18, oltre all'ammenda di Euro 1.500,00=. Avverso tale delibera i due deferiti proponevano appello in data 12.1.2018, criticando in diritto le motivazioni dell'Organo di prime cure e allegando in via istruttoria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal calciatore Mangiarotti in data 10.1.2018 innanzi ad un funzionario del Comune di Pavia al fine di attestare la veridicità del contenuto della quietanza già in atti (e cioè il pagamento delle sue spettanze di Euro 1.600,00= ad opera dell'ex sodalizio alla data del 6.5.2017. La Corte, con C.U. n. 80 del 22.1.2018, ordinava alla Procura Federale di accertare le modalità di pagamento della somma contestata e le relative circostanze, nonché la data in cui è avvenuta l'apposizione del timbro postale nell'attestazione di avvenuto pagamento datato 6.5.2017, verificando l'autenticità del timbro stesso, cui la Procura dava adempimento producendo la nota 19-27.2.2018, con gli esiti anche dell'audizione in data 16.2.2018 del signor Mangiarotti (con conferma che il servizio "Data certa" non era più in funzione da oltre un anno). Alla nuova seduta del 22.3.2017 la Corte, a richiesta del difensore degli appellanti, procedeva a sentire direttamente il signor Mangiarotti e all'esito con delibera di cui al C.U. n. 98 del 22.3.2018, sia per le versioni inconciliabili delle circostanze di fatto rassegnate dal signor Mangiarotti sia per la mancata prova di pagamenti riguardanti l'intero importo dovuto, respingeva l'appello e ordinava la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti del caso.

Quest'ultima, sulla scorta del materiale già in atti, ha formulato il nuovo deferimento in esame. Orbene, nella dichiarazione su carta intestata del sodalizio, apparentemente firmata dal calciatore Mangiarotti, in data 6.5.2017 con impresso il timbro postale dell'Ufficio di Gioia Tauro in pari data, si legge che il dichiarante avrebbe integralmente percepito da US Palmese ASD la somma di Euro 1.600,00= in data 6.5.2017, non avendo più nulla da avere o da pretendere dalla stessa in relazione alla stagione calcistica 2015/2016 (documento prodotto innanzi al T.F.N. e non nella fase di indagini che ha preceduto il primo deferimento).

Nella dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta dal calciatore Mangiarotti in data 10.1.2018 avanti un funzionario del Comune di Pavia si legge, consapevole delle responsabilità civili e penali connesse al mendacio, che lo stesso avrebbe ricevuto il pagamento dal sodalizio della somma di Euro 1.600,00= dal signor Giuseppe Carbone in data 6.5.2017 e che "nello stesso giorno" si sarebbe recato "presso l'Ufficio Postale di Gioia Tauro per far apporre il timbro recante la data".

Nell'audizione del 16.2.2018 innanzi al rappresentante della Procura Federale, a ciò delegato dalla C.F.A., il calciatore Mangiarotti ha dichiarato di essere stato tesserato per l'US Pavia dal Febbraio 2016 al 31.8.2016 e poi dalla stagione successiva dalla ASD Nibbiano e Valtidone ed, a fronte dell'esibizione delle quietanza di pagamento del 6.5.2017, ha disconosciuto l'attestazione di pagamento e la sua sottoscrizione, pur precisando "di aver ricevuto tutte le somme previste in contanti nel mese di Novembre-Dicembre  2017 dal Giuseppe Carbone unitamente al Vice Presidente Bonaccorso Giovanni. Non sono mai stato presso l'Ufficio Postale di Gioia Tauro poiché mi trovavo in quel periodo a Pavia" nonché, a fronte dell'esibizione dell'atto di notorietà dallo stesso redatto il 10.1.2018, ha precisato che il testo gli sarebbe pervenuto via posta da US Palmese ASD con l'invito a volerlo ricopiare di suo pugno, a sottoscriverlo e a dichiaralo avanti il Comune di residenza (e certamente a volerne inviare copia o l'originale al sodalizio, che ne ha fatto produzione in appello).

Nell'audizione del 22.3.2018 avanti la C.F.A. il calciatore Mangiarotti ha asserito che quando venne apposta la sua firma in data 6.5.2017 avanti l'Ufficio Postale di Gioia Tauro si trovava altrove (in Pavia) per la disputa di una gara cui peraltro non aveva partecipato per un lieve infortunio. In ordine al pagamento che nella sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del

10.2.2018 in Pavia collocava nel mese di Novembre 2017, lo rettificava dicendo di avere percepito le somme di Euro 500,00= in due soluzioni in data 17 e 28 Aprile 2017 tramite ricariche posta pay e di aver percepito in precedenza la somma di Euro 600,00= in contanti. Ha aggiunto che in data 6.5.2017 non avrebbe percepito alcuna somma e che la firma apposta sulla quietanza l'aveva fatta direttamente la società su sua autorizzazione. Quando poi insorse il problema, il Vice Presidente del sodalizio si sarebbe recato presso l'Ufficio Postale per far apporre il timbro.

Da quanto esposto si evince, senza tema di smentita, che il legale rappresentante di US Palmese ASD, in consapevole spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare l'attività sportiva in ogni ambito, compreso quello avanti gli Organi di Giustizia, ha dapprima prodotto in giudizio la dichiarazione 6.5.2017 che ha compilato (o fatto compilare a qualche suo collaboratore), costituendo un palese falso materiale in quanto non redatta dal signor Mangiarotti, non dallo stesso sottoscritta né consegnata all'Ufficio Postale di Gioia Tauro in pari data (trovandosi in Pavia) e poi ha indotto ed ottenuto (direttamente o avvalendosi di collaboratori) dal medesimo signor Mangiarotti la dichiarazione sostitutiva di notorietà del 10.1.2018, poi rivelatasi ideologicamente falsa, con la quale veniva confermata la già falsa dichiarazione del 6.5.2017 per produrla in appello; il tutto al non commendevole fine di ostacolare l'accertamento della verità e di cercare di indurre gli Organi decidenti ad assumere delle delibere errate a favore dello stesso e della società che rappresentava per sottrarsi alla responsabilità disciplinare discendente da una violazione regolamentare già commessa.

Così come si evince che il signor Mangiarotti ha violato altrettanto consapevolmente i medesimi principi avendo reso dichiarazioni scritte e verbali (nelle due audizioni) false, tra loro contrastanti e insanabilmente contraddittorie, anch'egli al fine di ostacolare l'accertamento della verità e di favorire il tentativo del signor Carbone e di US Palmese ASD di sottrarsi alle loro responsabilità disciplinare.

Quanto alla misura della sanzione nei confronti del signor Giuseppe Carbone (avendo il signor Mangiarotti), da considerare l'autore del suddetto disegno in ragione del ruolo ricoperto, il T.F.N. adito ritiene equa e proporzionale quella dell'inibizione di un anno e sei mesi, come chiesta dalla Procura Federale, anche al fine di colpire comportamenti particolarmente subdoli a danno del corretto funzionamento degli Organi disciplinari, obbligati a disporre una seconda indagine ed a promuovere un secondo procedimento disciplinare.

Alla società sportiva, che risponde in via diretta dell'operato del suo legale rappresentante ai sensi dell'art. 4, c. 1°, CGS, pare equo irrogare, sempre alla luce della peculiare insidiosità della condotta tenuta dal legale rappresentante, la significativa sanzione dell'ammenda di Euro 7.500,00=.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di mesi 5 (cinque) nei confronti del sig. Mangiarotti Christian.

Per il resto, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a carico del signor Giuseppe Carbone, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione;

- a carico della società US Palmese ASD, ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

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