F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VOLUME LUIGI (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Taranto FC 1927) – (nota n. 4058/1286 pf17- 18/GC/GP/ma del 25/10/2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VOLUME LUIGI (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Taranto FC 1927) - (nota n. 4058/1286 pf17- 18/GC/GP/ma del 25/10/2018).
Il deferimento.
Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto,
- letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1286pf17-18 aventi ad oggetto "Presunta aggressione da parte del tesserato dell'USD Alto Tavoliere San Severo, sig. Pierluigi Marino nei confronti del Dirigente Accompagnatore del Taranto FC, Luigi Volume, occorso in occasione della gara USD Alto Tavoliere San Severo/Taranto FC Srl del 4.2.2018, dichiarata dal sig. Volume alla Stampa dopo il termine della gara";
- letta la relazione d'indagine redatta in data 25.6.2018 con i suoi allegati;
- vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 18.7.2018, ritualmente notificata alle parti ed acquisite la memorie difensiva del Taranto FC (dalla quale emergeva che all'epoca dei fatti addebitati il signor Volume non era più tesserato, essendo cessato il rapporto sin dal 2.3.2018), cui seguiva l'archiviazione della posizione di detta società e la memoria difensiva di un legale per conto del signor Luigi Volume in proprio ove si contestava di aver avuto conoscenza delle convocazioni della Procura Federale per le audizioni del 30.5.2018 e dell'1.6.2018, assumendo di aver ricevuto la sola email di convocazione per il 18.6.2018 alla quale era stato dato riscontro chiedendo un differimento dell'incombente per motivi di salute;
- contestato quanto eccepito in detta memoria ed allegato 10 documenti ed attribuito alla condotta del signor Volume anche l'impossibilità di acquisire elementi idonei a confermare la presunta denunciata aggressione né, tantomeno, il suo presunto autore,
hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
il sig. Luigi Volume, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società Taranto FC 1927, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di giustizia sportiva, di cui all’art. 1bis, commi 1 e 3, del CGS, per non essersi presentato, benché regolarmente convocato in tre distinte occasioni (audizioni del 30/05/2018, dell’1/06/2018 e del 18/06/2018), avanti al Collaboratore della Procura Federale, non rappresentando intervenuti e legittimi impedimenti, tali da giustificare le mancate comparizioni.
La memoria difensiva
Successivamente alla ricezione dell'atto di deferimento il signor Volume, per il tramite del legale di fiducia, ha fatto pervenire una memoria difensiva, con allegati, con la quale chiede, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento o, in subordine, quella di non doversi procedere per l'insussistenza della violazione contestata o, in via di ultimo subordine, chiede di voler "gradare opportunamente tale responsabilità ed applicare la sanzione della diffida", con riserva di meglio precisare in sede di discussione orale.
Il dibattimento
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione a carico del signor Luigi Volume della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione.
Il difensore del deferito ha ribadito le ragioni e le richieste di cui alla suddetta memoria.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato nei limiti di quanto si esporrà.
A tal proposito vanno anzitutto confutate le avverse tesi difensive che di seguito si sunteggiano.
i) Nella memoria difensiva il deferisce eccepisce preliminarmente l'intervenuta violazione dell'art. 32 ter, c. 4° del CGS non risultando rispettati i termini perentori: quello previsto per l'avviso all'interessato che deve essere comunicato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini che quello relativo al deferimento che deve essere comunicato all'incolpato entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria.
In particolare rileva che la relazione conclusiva dell'indagine sarebbe stata redatta il 25.6.2018 mentre l'avviso sarebbe stato comunicato il 18.7.2018 (due giorni dopo la scadenza del 20 giorno) e che il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare sarebbe scaduto l'1.10.2018, ovvero 30 giorni dopo la scadenza del termine concesso all'incolpato per l'invio della memoria o per essere sentito, con la conseguenza che la notifica del deferimento fatta il 25.10.2018 dovrebbe considerarsi tardiva.
ii) Nel merito il deferito sostiene che la sua mancata presentazione alle audizioni non avrebbe affatto precluso l'acquisizione di elementi utili a confermare la presunta denunziata aggressione né tantomeno il suo presunto autore atteso che l'effettivo verificarsi del fatto materiale dell'aggressione era già stato preventivamente accertato in sede sportiva alla luce del C.U. n. 91 del 7.2.2018 con la quale la L.N.D. aveva inflitto alla società Alto Tavoliere San Severo l'ammenda di Euro 2.500,00= per l'indebita presenza, prima dell'inizio della gara, di persona non identificata, ma riconducibile alla società ospitante, nella zona antistante gli spogliatoi, il quale colpiva con un pugno un dirigente della squadra avversaria. Non v'era pertanto ragione alcuna per promuovere un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso, parte offesa.
Aggiunge che non avrebbe violato i doveri di lealtà e di correttezza, la sua mancata comparizione dinanzi alla Procura Federale non avrebbe arrecato alcun pregiudizio all'attività di indagine.
iii) Quanto alle mancate comparizioni, lo stesso sostiene che sarebbero giustificate:
- quanto alla prima fissata al 30.5.2018 poiché la convocazione gli sarebbe pervenuta inusualmente (in quanto in precedenza sempre convocato per il tramite dei sodalizi sportivi con i quali aveva collaborato) a mezzo email del 23.5.2018 al suo indirizzo di posta elettronica, sfuggita al suo controllo e mai letta;
- quanto alla seconda fissata per l'1.6.2018 poiché si sarebbe trattato di una convocazione telefonica di un collaboratore della Procura, cui aveva risposto con un sms di cortesia con il quale avrebbe comunicato il suo impedimento in quanto sprovvisto di autovettura e disoccupato (essendo già cessato il rapporto con Taranto FC);
- quanto alla terza fissata per il 18.6.2018 precisa che in pari data avrebbe inoltrato una e.mail all'avv. Seccia con il quale lo avvertiva di non poter presenziare per problemi di salute come da certificato medico che aveva prodotto l'indomani per un'affezione che gli avrebbe impedito di guidare (ma non era sprovvisto di vettura?), con richiesta di posticipare l'audizione (avendo poi effettivamente spedito tale certificato giorno successivo).
Tutte le suddette argomentazioni sono prive di pregio per le ragioni che si espongono.
i) L'eccezione preliminare dell'incolpato attiene al disposto di cui all'art. 32 ter, c. 4°, CGS inerente i termini che debbono intercorrere tra la conclusione delle indagini e l'avviso all'interessato di procedere al deferimento e tra la scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva e la formulazione dell’atto di deferimento.
Senonché i termini di cui all'art. 32 ter, c. 4°, CGS sono stati ritenuti non perentori secondo l'orientamento espresso dalla Corte Federale d'Appello con la decisione di cui al C.U. n. 75 del 2.12.2016 (Carpeggiani ed altri) ed in quelle successive, cui il Tribunale adito si è adeguato. La natura ordinatoria di tali termini è poi stata autorevolmente confermata dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni, a Sezioni Unite, n. 25 del 7.4.2017 alle cui ampie ed articolate motivazioni si rimanda.
ii) Il deferito confonde le ragioni e le finalità dell'attività di indagine della Procura Federale, cui non ha prestato la doverosa collaborazione, con la pacifica decisione del Giudice Sportivo che già aveva da tempo sanzionato la società ospitante per l'aggressione dello stesso subita, senza poter però individuare il soggetto aggressore (nel referto di gara l'arbitro si limita ad una descrizione delle caratteristiche fisiche e del vestiario che indossava), ricondotto solo presuntivamente alla società ospitante.
Senonché il deferito, dopo la gara, si è rivolto ad organi di stampa dichiarando che l'aggressore sarebbe stato il signor Pierluigi Marino, tesserato nella stagione 2017/18 per la US Alto Tavoliere San Severo, al punto che costui ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 30, c. 4°, St. FIGC per adire le vie legali per asserita diffamazione a mezzo stampa ad opera del deferito, sentendosi rispondere in data 3.5.2017 dal Segretario della FIGC in senso negativo, ma sollecitando quest'ultimo la Procura Federale a verificare quanto di competenza.
L'indagine che ne è seguita mirava pertanto non ad accertare l'aggressione in sè, ma ad individuare il soggetto aggressore e la conseguente veridicità di quanto dichiarato dal deferito per poi assumere le opportune iniziative disciplinari, che certamente prescindevano da quanto deciso già in via definitiva dal Giudice Sportivo.
Purtroppo i comportamenti omissivi del deferito hanno impedito il corretto ed esaustivo svolgimento di tale indagine che si è limitata a sentire il signor Pierluigi Marino che ha negato di essere l'autore dell'aggressione. La collaborazione del deferito avrebbe potuto consentire non solo di ottenere conferma dell'accusa sollevata alla stampa, ma anche l'indicazione di altri soggetti che avevano assistito all'aggressione e di espletare doverosi approfondimenti istruttori.
iii) Quanto all'asserita giustificazione delle sue tre assenze alle convocazioni del collaboratore della Procura Federale va osservato che la prima convocazione è pacificamente avvenuta tramite inoltre di un messaggio di posta elettronica alla sua email in data 23.5.2018 con fissazione dell'audizione al 30.5.2018 e lo stesso "confessa" di averla ricevuta, anche se non letta per disattenzione, in quanto avvenuta con modalità inusuale, difettando pertanto qualsivoglia accettabile giustificazione per l'assenza; che la seconda convocazione è avvenuta per via telefonica con fissazione dell'audizione all'1.6.2018 e che la prova della stessa è documentata dalla trascrizione di un messaggio risalente a tale giorno, ore 9,32 ed inviato al collaboratore della Procura Federale che lo stava aspettando, nel quale si legge: "Sto in viaggio io veramente impazzisco sono da stamattina alle sette in viaggio e sto a massafra a taranto perché è tutto bloccato lei metta assenza nel caso io sono sempre stato ascoltato a casa mia quando è successo qualcosa purtroppo ho problemi non avendo il mezzo", sms di cui non risulta contestato né provenienza né paternità, essendosi a fronte di una giustificazione tardiva non documentata (con l'esibizione del biglietto ferroviario, con la dichiarazione sul ritardo del treno ecc.); quanto alla terza convocazione scritta per la quale era prevista l'audizione sempre presso il C.R. di Bari della L.N.D. il giorno 18.6.2018, alle ore 9,00, il collaboratore della Procura Federale, rilevata l'ennesima assenza, alle ore 11,32 gli spediva un sms con il quale gli segnalava di averlo inutilmente atteso sino alle ore 10,30, avendolo cercato anche sul cellulare senza ottenere risposta, avvertendolo che vista le inutilità delle convocazioni avrebbe riferito di questa condotta alla Procura Federale. Solo alle ore 17,55 di quel giorno il deferito inviava un messaggio da Ipad al collaboratore della Procura stessa, nel quale asseriva di avere problemi di salute, tali da impedirgli di guidare, scusandosi del disguido e promettendo l'invio di una certificazione medica il giorno successivo, cosa poi avvenuta e pertanto con una giustificazione assai tardiva (non si segnala un caso fortuito o una forza Maggiore che abbia impedito di inviare una giustificazione in momento antecedente a quello fissato per l'audizione) che, senza la "minaccia di riferire" del collaboratore della Procura Federale via sms di parecchie ore prima, ragionevolmente non sarebbe mai stata fornita.
Orbene, da quando ammesso dal deferito e dalla documentazioni allegata all'attività di indagine può pertanto ritenersi obiettivamente provata la commissione dell'addebito contestato di essere rimasto ingiustificatamente assente alle tre convocazioni della Procura Federale ai fini della sua audizione, violando i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità nonché l'obbligo di prese4narsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva di cui all'art. 1bis, commi 1° e 3°, CGS.
Ciò nonostante la richiesta sanzionatoria della Procura requirente pare eccessiva, in assenza di precedenti disciplinari, considerando le modalità, assai officiose e non usuali della seconda convocazione telefonica e la pur tardiva giustificazione pervenuta via sms e le sempre tardive giustificazioni della terza convocazioni (nel senso di essere pervenute dopo l'orario fissato nella convocazione e l'inutile attesa del rappresentante della Procura Federale) con dichiarazione di disponibilità a presentarsi in caso di nuova convocazione, che manifesta almeno una pur ridotta e residuale volontà collaborativa all'attività investigativa e non un suo palese e assoluto rifiuto.
Queste ragioni inducono a contenere la sanzione in quella dell'inibizione di un solo mese che pare più proporzionata all'addebito così come concretamente verificatosi.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere al signor Luigi Volume la sanzione dell'inibizione di 1 (uno) mese.
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