F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIAZZA MICHAEL JOSEPH (all’epoca dei fatti Presidente p.t. della società AC Reggiana 1919 Spa), PIAZZA RICKTER ALICIA (all’epoca dei fatti Vice Presidente, nonché membro del CdA della società AC Reggiana 1919 Spa), SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA – (nota n. 35061/1081 pf17-18/GC/GP/ma del 11/10/2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIAZZA MICHAEL JOSEPH (all’epoca dei fatti Presidente p.t. della società AC Reggiana 1919 Spa), PIAZZA RICKTER ALICIA (all’epoca dei fatti Vice Presidente, nonché membro del CdA della società AC Reggiana 1919 Spa), SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA - (nota n. 35061/1081 pf17-18/GC/GP/ma del 11/10/2018).
Il Deferimento
Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - sig. Michael Joseph Piazza, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore della società AC Reggiana 1919 Spa, per rispondere della violazione dei principi lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, CGS per aver, in occasione di un incontro avvenuto al termine della gara Sambenedettese - Reggiana del 27-3-2017, utilizzato toni violenti ed aggressivi, nonché espressioni offensive nei confronti del sig. Andrea Grammatica, all’epoca Direttore Sportivo della AC Reggiana, nonché per aver consentito o comunque non impedito che il Vice Presidente, nonché membro del Consiglio di Amministrazione della predetta società, sig.ra Alicia Rickter Piazza, utilizzasse, a sua volta, toni aggressivi ed espressioni verbali e gestuali offensive nei confronti del predetto sig. Andrea Grammatica in occasione di un colloquio avvenuto in data 6- 6-2017; 2) sig.ra Piazza Rickter Alicia, all’epoca dei fatti Vice Presidente, nonché membro del Consiglio di Amministrazione della società AC Reggiana 1919 Spa, per rispondere della violazione dei principi lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, CGS per aver utilizzato, in occasione di un colloquio avvenuto in data 6-6-2017 nell’ufficio del sig. Andrea Grammatica, all’epoca Direttore Sportivo della AC Reggiana, toni aggressivi ed espressioni verbali e gestuali offensive nei confronti del medesimo; 3) la società AC Reggiana 1919 Spa per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, ed oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS per quanto rispettivamente ascritto al suo Presidente e al suo Vice Presidente.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito dell’esposto presentato dal direttore sportivo Andrea Grammatica e delle risultanze istruttorie.
I deferiti hanno depositato memoria con la quale confutano le allegazioni della Procura.
Il dibattimento
All’udienza del 6 Dicembre 2018 sono comparsi, il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano e, per i deferiti, l’Avv. Diego Antonini, in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani.
Il rappresentante della Procura Federale, si è riportato all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi:
- per Michael Joseph Piazza, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per Piazza Rickter Alicia, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società AC Reggiana 1919 Spa, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).
L’Avv. Antonini ha preliminarmente dedotto che la società deferita è stata medio tempore dichiarata fallita dal competente Tribunale ordinario, e pertanto ha concluso per la cessazione della materia del contendere per la società in quanto fallita, mentre per i deferiti Piazza Michael Joseph e Piazza Rickter Alicia si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate.
I motivi della decisione
Per quanto riguarda la società, stante l’intervenuta dichiarazione di fallimento, sussistono i presupposti per disporre la restituzione degli atti alla Procura affinché provveda agli adempimenti di competenza.
Venendo, quindi, alle incolpazioni degli altri deferiti, dalle risultanze istruttorie in atti, come correttamente affermato dalla Procura, risulta comprovato che in due episodi, accaduti il 27-3- 2017 e il 6-6-2017, rispettivamente il Presidente, Michael Joseph Piazza, e la Vice Presidente, Alicia Rickter Piazza, hanno utilizzato toni aggressivi, nonché espressioni verbali e gestuali offensive nei confronti del sig. Andrea Grammatica.
In particolare, dette aggressioni trovano riscontro nelle testimonianze rese dalle dichiarazioni delle persone presenti ai fatti, e cioè dal sig. Bonafini, addetto stampa della società e dal sig. Martini, Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile, che sono state rese in sede di indagini, alle quali, vista la loro provenienza da soggetti terzi e non coinvolti dagli accadimenti, deve attribuirsi Maggior efficacia probatoria rispetto alle autodichiarazioni rese dagli interessati odierni deferiti.
Il dispositivo
Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, previa rimessione degli atti alla Procura per quanto riguarda la società, stante il suo fallimento, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge a Michael Joseph Piazza, l’inibizione di mesi 4 (quattro) e a Piazza Rickter Alicia, l’inibizione di mesi 3 (tre).
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