F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STELLA ROBERTO (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Atletico Fiumicino oggi ASD SFF Atletico), NATI ANNA (all’epoca dei fatti Segretario con delega di firma della società ASD Atletico Fiumicino oggi ASD SFF Atletico), SOCIETÀ ASD SFF ATLETICO – (nota n. 3501/1287 pf17-18/GC/GP/ma del 11/10/2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STELLA ROBERTO (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Atletico Fiumicino oggi ASD SFF Atletico), NATI ANNA (all’epoca dei fatti Segretario con delega di firma della società ASD Atletico Fiumicino oggi ASD SFF Atletico), SOCIETÀ ASD SFF ATLETICO - (nota n. 3501/1287 pf17-18/GC/GP/ma del 11/10/2018).

Il deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Roberto Stella, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 2, stesso codice per aver consentito il tesseramento per la società da lui rappresentata del calciatore Simone Rivelli nonostante che la richiesta di tesseramento per la stagione 2016- 17, di cui al modulo DL5195252, recasse le firme apocrife dei genitori del calciatore, allora minorenne, come accertato dal T.F.N. Sezione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. n. 11 s.s. 2017/18; 2) - la sig.ra Anna Nati, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art.1bis, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 2, stesso codice per aver provveduto materialmente al tesseramento, per la società all’epoca rappresentata, del calciatore Simone Rivelli nonostante che il modulo di tesseramento per la stagione 2016-17, n. DL5195252, da lei stessa predisposto e sottoscritto, recasse le firme apocrife dei genitori del calciatore, allora minorenne, come accertato dal T.F.N. Sezione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. n. 11 s.s. 2017/18; 3) - la società ASD SSF Atletico a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, con riguardo a quanto contestato al suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Roberto Stella, e alla Segretaria, con delega di firma all’epoca dei fatti, sig.ra Anna Nati.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della decisione assunta dal Tribunale nazionale federale-sezione tesseramenti di cui al C.U. 11/17-18 e delle risultanze istruttorie.

Il dibattimento

All’udienza del 6 Dicembre  2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Stella Roberto, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per Nati Anna, inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società ASD SFF Atletico, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

È pacifico che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con decisione assunta alla riunione del giorno 1.12.2017 e pubblicata sul C.U. n. 11/17-18 del 9.01.2018, in accoglimento del reclamo proposto dal Calciatore Simone Rivelli (nato a Roma il 25.03.1999 matr. FIGIC 5573525) volto a ottenere l’annullamento del proprio tesseramento in favore della ASD SFF Atletico Fiumicino perché non sarebbe mai stato sottoscritto dai propri genitori, riconosceva la lamentata apocrifia delle firme e dichiarava svincolato il ragazzo alla data dell’1.12.2017

Dalle risultanze probatorie acquisite in proposito, come correttamente affermato dalla Procura, è emerso che responsabili del tesseramento dei calciatori per la società ASD Atletico Fiumicino, oggi ASD SFF Atletico, erano, all’epoca dei fatti, il Presidente, cui comunque incombeva l’onere del controllo, e il Segretario della società cui era stata delegata tale attività; quest’ultimo in particolare in sede di audizione non ha saputo offrire alcuna giustificazione di come possa essere accaduto che, nel caso in esame, entrambe le firme fossero state disconosciute dai diretti interessati e riconosciute apocrife dal TFN – Sezione Tesseramenti.

In assenza di adeguate giustificazioni sussiste, pertanto, la responsabilità dei deferiti, in ragione dei propri ruoli societari.

Dalla responsabilità dei deferiti consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, ed attesa la particolare gravità della condotta che giustifica una sanzione superiore a quella richiesta dalla Procura per le persone fisiche deferite, infligge al sig. Stella Roberto, l’inibizione di mesi 5 (cinque); alla sig.ra Nati Anna, l’inibizione di mesi 4 (quattro); alla società ASD SFF Atletico, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it